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Errata corrige
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Decreto occupazione temporanea Il direttore generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: dPR n. 327/2001), omissis; VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare il Titolo IV omissis; VISTO il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale e' approvato il documento di Strategia energetica nazionale (SEN), nonche' il capitolo sul "Dettaglio del fabbisogno di infrastrutture strategiche"del documento, paragrafo A, in materia di "Infrastrutture di stoccaggio"; VISTO il decreto 21 giugno 1982 con il quale e' conferita la concessione per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento "Fiume Treste Stoccaggio", omissis; VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 che dispone il trasferimento dalla societa' ENI alla societa' Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: STOGIT) della titolarita', tra le altre, della concessione "Fiume Treste Stoccaggio", omissis; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito dPCM n. 158/2013), recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che all'articolo 9, comma 1, lettera l), dispone che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; VISTA le istanze della societa' Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: STOGIT) del 19 novembre 2014, integrate in data 5 febbraio 2015, volta a legittimare l'occupazione temporanea di terreni dove sono installati gli impianti del "Cluster B (pozzi San Salvo 30 ÷ 39) necessari per garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in giacimento, ed in particolare quelli situati nel comune di Cupello (CH) al foglio 41, mappali 57 e 59 di proprieta' Checchia Anna e Checchia Rita; foglio 41, mappale 106 di proprieta' Di Filippantonio Mario; foglio 41, mappali 11 e 114 di proprieta' Ialacci Maria Ivana; foglio 41, mappale 101 di proprieta' Di Nardo Antonio; Considerato che i Proprietari del fondo, a seguito di trattative attivate dalla STOGIT, non hanno concordato la vendita della suddetta area impiantistica, che e' stata locata al concessionario dal 22 settembre 1983 al 21 settembre 2013; Considerato che sussistono motivi di interesse generale di garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in giacimento effettuato nella concessione "Fiume Treste Stoccaggio" al fine di consentire l'approvvigionamento energetico necessario alla copertura del fabbisogno di gas naturale, caratterizzato da elevati consumi nel periodo invernale che non possono essere soddisfatti con la sola importazione della risorsa energetica; Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre un adeguato corrispettivo economico a favore dei proprietari, per indennizzare l'occupazione temporanea dell'immobile; VISTI gli articoli 49 e 50 del dPR n. 327/2001, DECRETA Art. 1 - A favore della societa' STOGIT, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 - uffici operativi in Crema (CR), Via Libero Comune, 5, codice fiscale 13271380159, rappresentante unico nei rapporti con l'Amministrazione Pubblica e con i terzi per la concessione di stoccaggio del gas naturale denominata "Fiume Treste Stoccaggio", e' disposta l'occupazione temporanea, fino alla data di scadenza della concessione, dei terreni situati nel comune di Cupello (CH) citati nelle premesse del presente decreto e elencati nel piano particellare allegato, Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 50 del dPR n. 327/2001, e' dovuta al proprietario una indennita' pari ad un dodicesimo di 4,90 euro/m2 per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. L'importo inerente il corrispettivo di occupazione, dalla data di scadenza del contratto di locazione fino alla data del pagamento, e' commisurato all'indennita' sopra stabilita e corrisposto comprendendo gli interessi legali. Art. 3 - Con modalita' concordata con i proprietari, oltre all'importo indicato nell'articolo 2, e salvo nei casi indicati negli articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro il 21 giugno 2015 il pagamento anticipato dell'indennita' di occupazione per i primi tre anni. Gli ulteriori pagamenti sono eseguiti a scadenza dei successivi periodi triennali con le stesse modalita'. Nel caso di proroga della concessione oltre il 21 giugno 2022, nonche' di necessita' di continuare lo stato di occupazione dei terreni, per adeguare il valore indicato nell'articolo 2, si provvede nuovamente alla rivalutazione dell'indennita' di esproprio dell'area allo scadere del dodicesimo anno. Art. 4 - L'occupazione di cui all'articolo 1 e' sottoposta alla condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della STOGIT (di seguito: Societa' beneficiaria dell'azione ablativa, ovvero: beneficiario) quanto disposto agli articoli 5 e 6. Art. 5 - La societa' beneficiaria dell'azione ablativa provvede alla notifica del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari identificati, unitamente all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione in possesso del fondo specificando, con un preavviso di almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del presente decreto con indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati di redigere il verbale. Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto, secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n. 327/2001, redigono, contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni, lo stato di consistenza dei medesimi, in contraddittorio con i proprietari catastalmente identificati o, nel caso di assenza o di rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario. Art. 7 - Il proprietario dell'immobile, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso del fondo a favore del beneficiario, ove permangano le condizioni di non accettare l'indennita' proposta con il presente atto, puo' informare questa Autorita' espropriante sulla necessita' di chiedere alla competente Commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo 41 del dPR n. 327/2001, di determinare l'indennita'. Ove non condivida la determinazione definitiva, il proprietario potra' presentare opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del dPR n. 327/2001. Art. 8 - Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 9 - Nei casi indicati negli articoli 7 e 8, gli importi previsti dall'articolo 3 sono versati in depositi da costituire presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a cura del beneficiario. Art. 10 - Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione per estratto, a cura della societa' beneficiaria dell'azione ablativa, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2015 Il direttore generale Franco Terlizzese T15ADC3299