MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.29 del 12-3-2015)

 
                   Decreto occupazione temporanea 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: dPR n. 327/2001), omissis; 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  sullo  stoccaggio  di  gas
naturale in giacimenti di idrocarburi; 
  VISTO il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare il Titolo IV omissis; 
  VISTO il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il quale  e'  approvato  il  documento  di  Strategia  energetica
nazionale (SEN), nonche' il capitolo sul "Dettaglio del fabbisogno di
infrastrutture strategiche"del documento, paragrafo A, in materia  di
"Infrastrutture di stoccaggio"; 
  VISTO il decreto 21 giugno  1982  con  il  quale  e'  conferita  la
concessione per lo stoccaggio di gas naturale  in  giacimento  "Fiume
Treste Stoccaggio", omissis; 
  VISTO il decreto ministeriale  22  febbraio  2002  che  dispone  il
trasferimento dalla societa' ENI alla societa' Stoccaggi  Gas  Italia
Spa (di seguito: STOGIT)  della  titolarita',  tra  le  altre,  della
concessione "Fiume Treste Stoccaggio", omissis; 
  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di  seguito  dPCM  n.  158/2013),  recante  il
Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, che all'articolo 9, comma 1, lettera l),  dispone  che  la
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga  la
funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; 
  VISTA le istanze  della  societa'  Stoccaggi  Gas  Italia  Spa  (di
seguito: STOGIT) del 19 novembre 2014, integrate in data  5  febbraio
2015, volta a legittimare l'occupazione temporanea  di  terreni  dove
sono installati gli impianti del "Cluster B (pozzi San Salvo 30 ÷ 39)
necessari per garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas  naturale
in giacimento, ed in particolare quelli situati nel comune di Cupello
(CH) al foglio 41, mappali 57 e 59  di  proprieta'  Checchia  Anna  e
Checchia Rita; foglio 41, mappale 106 di proprieta' Di  Filippantonio
Mario; foglio 41, mappali 11 e 114 di proprieta' Ialacci Maria Ivana;
foglio 41, mappale 101 di proprieta' Di Nardo Antonio; 
  Considerato che i Proprietari del fondo, a  seguito  di  trattative
attivate dalla STOGIT, non hanno concordato la vendita della suddetta
area impiantistica, che e' stata  locata  al  concessionario  dal  22
settembre 1983 al 21 settembre 2013; 
  Considerato  che  sussistono  motivi  di  interesse   generale   di
garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in  giacimento
effettuato nella concessione "Fiume Treste  Stoccaggio"  al  fine  di
consentire l'approvvigionamento energetico necessario alla  copertura
del fabbisogno di gas naturale, caratterizzato da elevati consumi nel
periodo invernale che non possono  essere  soddisfatti  con  la  sola
importazione della risorsa energetica; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da
parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre  un
adeguato  corrispettivo  economico  a  favore  dei  proprietari,  per
indennizzare l'occupazione temporanea dell'immobile; 
  VISTI gli articoli 49 e 50 del dPR n. 327/2001, 
  DECRETA 
  Art. 1 - A favore della societa' STOGIT, con  sede  legale  in  San
Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 - uffici operativi  in
Crema  (CR),  Via  Libero  Comune,  5,  codice  fiscale  13271380159,
rappresentante unico nei rapporti con  l'Amministrazione  Pubblica  e
con i terzi  per  la  concessione  di  stoccaggio  del  gas  naturale
denominata  "Fiume  Treste  Stoccaggio",  e'  disposta  l'occupazione
temporanea, fino alla data di scadenza della concessione, dei terreni
situati nel comune di Cupello (CH) citati nelle premesse del presente
decreto e elencati nel piano particellare allegato, 
  Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 50 del dPR n. 327/2001,  e'  dovuta
al proprietario una indennita' pari ad un dodicesimo di 4,90  euro/m2
per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, una
indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. L'importo  inerente
il corrispettivo di occupazione, dalla data di scadenza del contratto
di  locazione  fino  alla  data   del   pagamento,   e'   commisurato
all'indennita'  sopra  stabilita  e  corrisposto   comprendendo   gli
interessi legali. 
  Art.  3  -  Con  modalita'  concordata  con  i  proprietari,  oltre
all'importo indicato nell'articolo 2, e salvo nei casi indicati negli
articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro il 21 giugno 2015
il pagamento anticipato dell'indennita' di occupazione  per  i  primi
tre anni. Gli  ulteriori  pagamenti  sono  eseguiti  a  scadenza  dei
successivi periodi triennali con le stesse  modalita'.  Nel  caso  di
proroga della  concessione  oltre  il  21  giugno  2022,  nonche'  di
necessita' di continuare lo stato di  occupazione  dei  terreni,  per
adeguare il valore indicato nell'articolo 2, si  provvede  nuovamente
alla  rivalutazione  dell'indennita'  di  esproprio  dell'area   allo
scadere del dodicesimo anno. 
  Art. 4 - L'occupazione di cui all'articolo  1  e'  sottoposta  alla
condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della  STOGIT  (di
seguito:  Societa'   beneficiaria   dell'azione   ablativa,   ovvero:
beneficiario) quanto disposto agli articoli 5 e 6. 
  Art. 5 - La societa'  beneficiaria  dell'azione  ablativa  provvede
alla  notifica  del  presente  decreto,  nelle   forme   degli   atti
processuali   civili,   ai   proprietari   identificati,   unitamente
all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione  in
possesso del fondo specificando, con un  preavviso  di  almeno  sette
giorni, l'indicazione del luogo, del giorno  e  dell'ora  in  cui  e'
prevista  l'esecuzione  del  presente  decreto  con  indicazione  dei
nominativi dei tecnici incaricati di redigere il verbale. 
  Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto,
secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n.  327/2001,  redigono,
contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni,  lo
stato  di  consistenza  dei  medesimi,  in  contraddittorio   con   i
proprietari catastalmente identificati o, nel caso di  assenza  o  di
rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non  siano
dipendenti del beneficiario. 
  Art. 7 - Il proprietario dell'immobile, entro il termine di  trenta
giorni dalla data di immissione in possesso del fondo  a  favore  del
beneficiario,  ove  permangano  le  condizioni   di   non   accettare
l'indennita' proposta con il presente  atto,  puo'  informare  questa
Autorita' espropriante sulla necessita' di chiedere  alla  competente
Commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo  41  del
dPR n. 327/2001, di determinare l'indennita'. Ove  non  condivida  la
determinazione  definitiva,   il   proprietario   potra'   presentare
opposizione alla stima, nei  termini  e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 54 del dPR n. 327/2001. 
  Art. 8  -  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al
Tribunale  Amministrativo   Regionale   competente   oppure   ricorso
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica.   I   termini   di
proponibilita', decorrenti dalla data di notifica  del  provvedimento
medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
  Art. 9 - Nei casi indicati  negli  articoli  7  e  8,  gli  importi
previsti dall'articolo 3  sono  versati  in  depositi  da  costituire
presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a  cura  del
beneficiario. 
  Art. 10 - Il presente decreto  entra  in  vigore  alla  data  della
pubblicazione  per  estratto,  a  cura  della  societa'  beneficiaria
dell'azione  ablativa,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Roma, 5 marzo 2015 

                        Il direttore generale 
                          Franco Terlizzese 

 
T15ADC3299
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