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Protocollo: 3241/2015 Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la nota prot. n. 169126/15 del 16 febbraio 2015, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, per le filiali della Banca Etruria che, nell'ambito della provincia di Pisa, in data 30 gennaio 2015 non sono state in grado di funzionare regolarmente a causa di uno sciopero indetto per l' intera giornata; Decreta: Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 30 gennaio 2015, delle filiali della Banca Etruria di seguito indicate: Filiale di Santa Croce sull'Arno; Sede di Pisa. Pisa, 24 febbraio 2015 Il prefetto Visconti TC15ABP3480 (Gratuito)