PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.31 del 17-3-2015)

Protocollo: 3241/2015
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

 
                             IL PREFETTO 
                       DELLA PROVINCIA DI PISA 
 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 169126/15 del 16 febbraio 2015, con la quale
la Banca d'Italia, sede  di  Firenze,  ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n.  1  del  15
gennaio 1948, per le filiali della  Banca  Etruria  che,  nell'ambito
della provincia di Pisa, in data 30 gennaio 2015 non  sono  state  in
grado di funzionare regolarmente a causa di uno sciopero indetto  per
l' intera giornata; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 30  gennaio
2015, delle filiali della Banca Etruria di seguito indicate: 
    Filiale di Santa Croce sull'Arno; 
    Sede di Pisa. 
    Pisa, 24 febbraio 2015 

                             Il prefetto 
                              Visconti 

 
TC15ABP3480 (Gratuito)
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