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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Verona, Considerato che a causa di uno sciopero nazionale indetto per la giornata del 30 gennaio 2015, a cui hanno partecipato i dipendenti della Filiale di Verona della Banca Reale Spa, che ha impedito il regolare funzionamento del citato sportello nella suddetta giornata, determinando l'impossibilita' di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; Vista la richiesta in data 4 febbraio 2014 n. 118279/15, con la quale la Direzione della Filiale di Verona della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio che riconosca l'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento dei servizi dello sportello della Filiale della Banca Reale SpA, di cui sopra, verificatosi nel giorno 30 gennaio 2015, e' riconosciuto come evento eccezionale, per cui i termini legali e convenzionali scadenti durante il medesimo periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico, sono prorogati di 15 giorni a favore delle suddette Filiali. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e sara' comunicato alla sopraccitata Filiale, dal Direttore della Filiale della Banca d'Italia di Verona. Verona, 19 febbraio 2015 Il vice prefetto vicario Olita TC15ABP3496 (Gratuito)