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Errata corrige
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Protocollo: 4626/2015 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Lodi, Vista la nota n. 0200172/15, del 23 febbraio 2015, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il Monte dei Paschi di Siena, nelle proprie dipendenze di: filiale 600 Lodi, filiale 601 Casalpusterlengo, filiale 602 Codogno, filiale 603 Lodi Vecchio, non ha potuto funzionare regolarmente nella giornata del 30 gennaio 2015 a causa dello sciopero nazionale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali di cui al decreto legislativo n. 1/1948, scaduti in detto giorno e nei cinque giorni successivi; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/1948; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata del 30 gennaio 2015 e nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti ed operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alle date di cui sopra, a favore del Monte dei Paschi di Siena, nelle proprie dipendenze di: filiale 600 Lodi, filiale 601 Casalpusterlengo, filiale 602 Codogno, filiale 603 Lodi Vecchio. Lodi, 24 febbraio 2015 Il prefetto Corona TC15ABP3629 (Gratuito)