PREFETTURA DI LODI

(GU Parte Seconda n.31 del 17-3-2015)

Protocollo: 4626/2015
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Lodi, 
  Vista la nota n. 0200172/15, del 23 febbraio 2015, con la quale  la
Banca d'Italia ha comunicato che il Monte dei Paschi di Siena,  nelle
proprie   dipendenze   di:   filiale   600    Lodi,    filiale    601
Casalpusterlengo, filiale 602 Codogno, filiale 603 Lodi Vecchio,  non
ha potuto funzionare regolarmente nella giornata del 30 gennaio  2015
a causa dello sciopero  nazionale,  ed  ha  chiesto  la  proroga  dei
termini legali e convenzionali  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
1/1948, scaduti in detto giorno e nei cinque giorni successivi; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo n. 1/1948; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali  scaduti  nella  giornata  del  30
gennaio 2015 e nei cinque giorni successivi,  ancorche'  relativi  ad
atti ed operazioni da compiersi in altra piazza,  sono  prorogati  di
quindici giorni a decorrere dal primo  giorno  lavorativo  successivo
alle date di cui sopra, a favore del Monte dei Paschi di Siena, nelle
proprie   dipendenze   di:   filiale   600    Lodi,    filiale    601
Casalpusterlengo, filiale 602 Codogno, filiale 603 Lodi Vecchio. 
    Lodi, 24 febbraio 2015 

                             Il prefetto 
                               Corona 

 
TC15ABP3629 (Gratuito)
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