Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Isernia, Visto il messaggio di posta certificata protocollo n. 0271195/15 del 10 marzo 2015 con il quale la Banca d'Italia - Filiale di Campobasso (410) - ha comunicato che la filiale in provincia di Isernia della "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." sede di Frosolone (4600), a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non ha regolarmente funzionato per l'intera giornata del 6 marzo 2015 e conseguentemente ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto Istituto; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali; Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; Decreta: ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento della filiale in provincia di Isernia della "Banca di Monte dei Paschi di Siena S.p.A." sede di Frosolone (4600), per l'intera giornata del 6 marzo 2015, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale e, per gli effetti, sono prorogati i termini legali e convenzionali scadenti nella predetta data, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e contemporaneamente inviato alla Filiale di Campobasso della Banca d'Italia per il seguito di competenza. Isernia, 10 marzo 2015 Il prefetto Piritore TC15ABP3781 (Gratuito)