Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Fermo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Vista la richiesta della Banca d'Italia, sede di Ancona, n. 0269862/15 del 10 marzo 2015 corredata dalla nota con la quale l'azienda di credito sotto specificata ha segnalato il mancato regolare funzionamento, a causa dell'astensione dal lavoro proclamata dalle OO.SS. di categoria, nella giornata del 2 marzo 2015: BCC Banca del Fermano Credito Cooperativo, filiale sita in viale Trento n. 72 di Fermo; Considerato che da detta astensione e' stato compromesso il regolare funzionamento dell'Istituto in parola; Ritenuto di poter accogliere tale richiesta; Decreta: Il riconoscimento del mancato funzionamento del sopra citato Istituto di credito causato da eventi eccezionali, ai sensi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, nella giornata del 2 marzo 2015, per gli effetti di tale disposto normativo e' concessa la proroga dei termini legali e convenzionali, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura degli Istituti di credito interessati, dovra' essere affisso, per estratto, negli uffici degli stessi e nelle filiali interessate. Fermo, 13 marzo 2015 Il prefetto Pagliuca TC15ABP4404 (Gratuito)