Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0255501/15 del 5 marzo 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna per le filiali di: Bussi sul Trino (PE); Castiglione a Casauria (PE) e Popoli (PE), l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna e' stato determinato dallo sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali, nella giornata del 2 marzo 2015; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: Per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna per le filiali di: Bussi sul Trino (PE); Castiglione a Casauria (PE) e Popoli (PE), a decorrere dalla data di apertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 11 marzo 2015 Il prefetto D'Artuono TC15ABP4665 (Gratuito)