PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.39 del 4-4-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0241168/15 del 3 marzo 2015, con la quale la Banca
d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme  istanza  della
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per le filiali di:  Pescara,  corso
Vittorio Emanuele II n. 148; Pescara Agenzia 1, via Tiburtina Valeria
n. 383; Pescara Agenzia 2, viale Guglielmo Marconi  n.  263;  Pescara
Agenzia 3, via Fonte Romana; Pescara Agenzia  n.  4,  viale  Giovanni
Bovio n. 441 e Montesilvano (PE),  via  Gabriele  D'Annunzio  n.  50,
l'applicazione del decreto legislativo del 15  gennaio  1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   delle
anzidette dipendenze della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e' stato
determinato  dallo  sciopero  nazionale  indetto  dai  Sindacati   di
Categoria, nella giornata del 30 gennaio 2015; 
  Visto l'art. 2, del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  per le  motivazioni  indicate  in  premessa,  i  termini  legali  e
convenzionali in scadenza alla suddetta  data  o  nei  cinque  giorni
successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi  su
altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della  Banca
Nazionale del Lavoro  S.p.A.  filiali  di:  Pescara,  corso  Vittorio
Emanuele n. 148; Pescara Agenzia 1, via  Tiburtina  Valeria  n.  383;
Pescara Agenzia 2, viale Guglielmo Marconi n. 263; Pescara Agenzia 3,
via Fonte Romana; Pescara Agenzia n. 4, viale Giovanni Bovio n. 441 e
Montesilvano (PE), via Gabriele D'Annunzio n. 50, a  decorrere  dalla
data di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui, ai  sensi  dell'art.  3,  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Pescara, 11 marzo 2015 

                             Il prefetto 
                              D'Antuono 

 
TC15ABP4687 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.