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Avviso ai sensi dell' art.7 del D. Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 Fusione transfrontaliera di Finpadana International S.A. (Societa' di diritto lussemburghese) in Casalgrande Padana S.p.A. (Societa' di diritto italiano). I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera Societa' Incorporante CASALGRANDE PADANA S.P.A., sede legale in Casalgrande (RE), Via Strada Statale n.467, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 01622500369, R.E.A. numero 178600, capitale sociale di euro: 29.816.600,00= interamente versato. Soggetta alla legge della Repubblica Italiana (societa' Incorporante). Societa' Incorporanda. FINPADANA INTERNATIONAL S.A., sede legale in 18, Rue De L'Eau, L - 1449 Luxembourg, numero di iscrizione presso Registre de Commerce et des Societes Luxembourg: B47468, capitale sociale euro 1.561.729,21= interamente versato. Soggetta alla legge del Granducato di Lussemburgo (societa' Incorporanda). II. Esercizio dei diritti dei creditori I creditori della societa' incorporanda diverranno creditori della societa' incorporante. Con riferimento alla Societa' Incorporante I creditori delle societa' partecipanti alla fusione i cui crediti siano anteriori alla data di iscrizione del progetto di fusione al Registro delle Imprese possono opporsi alla fusione nei 60 giorni successivi all'iscrizione della relativa delibera di approvazione. I creditori della societa' incorporante possono ottenere senza spese tutte le informazioni sull'esercizio di tale diritto presso la sede legale in Casalgrande (RE), Strada Statale n.467 (Italia). Con riferimento alla Societa' Incorporanda Ai sensi dell'art. 268 della Legge Lussemburghese i creditori delle societa' partecipanti alla fusione i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione dell'atto di cui all'art.273 della legge Lussemburghese possono, nonostante ogni patto contrario, nei due mesi successivi a tale pubblicazione ricorrere al magistrato che presiede la camera del Tribunal d'Arrondissement dove la societa' debitrice ha la propria sede legale competente in materia commerciale e nelle materie d'urgenza per ottenere idonee garanzie per ogni debito esigibile e non, nel caso in cui possano credibilmente dimostrare che la fusione costituisce un rischio per la riscossione del credito e nel caso in cui siano fornite garanzie adeguate. Il Presidente rigettera' l'istanza se i creditori sono gia' tutelati da idonee garanzie o se le stesse non sono necessarie tenuto conto della situazione finanziaria della societa' dopo la fusione. L'istanza puo' essere evitata pagando i creditori anche se il credi-to non e' esigibile. Se le garanzie non sono concesse nel termine prescritto il debito diviene immediatamente esigibile. Ai sensi dell'art. 262 della legge Lussemburghese i creditori della societa' incorporanda possono ottenere senza spese tutte le informazioni relative all'esercizio di tale diritto presso la sede legale in 18. Rue del l'Eau, L-1449 Luxembourg. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza con riferimento alla Societa' Incorporante: considerato che per effetto della fusione transfrontaliera la Societa' Incorporante mantiene la propria sede in Italia, non e' previsto il diritto di recesso a favore dei soci che non votino a favore del progetto di fusione; con riferimento alla Societa' Incorporanda: non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione I seguenti documenti saranno disponibili per i soci presso le sedi delle societa' partecipanti alla fusione almeno trenta prima della riunione dell'organo competente ad approvare la fusione transfrontaliera: 1.Il progetto di fusione; 2.I Bilanci della societa' Incorporante del 2011, 2012 e 2013 com-pleti dei relativi documenti accompagnatori; 3.I Bilanci della societa' Incorporanda del 2011, 2012 e 2013 com-pleti dei relativi documenti accompagnatori; 4.La relazione accompagnatoria redatta dall'Organo amministrativo della societa' Incorporanda ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.; 5.La relazione accompagnatoria redatta dall'Organo amministrativo della societa' Incorporante ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.; 6.La situazione patrimoniale della societa' incorporanda costituita dal bilancio di esercizio al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 2501 quater c.c.; 7.La situazione patrimoniale della societa' incorporante costituita dal bilancio di esercizio al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 2501 quater c.c.. Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente e sono messe a disposizione presso la sede legale della Societa' Incorporanda e presso gli Uffici della Societa' Incorporante, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. Li', 20 aprile 2015 p. Casalgrande Padana S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione Manfredini Franco p. Finpadana International S.A. - Un consigliere Zianveni Michael T15AAB6464