CASALGRANDE PADANA S.P.A.

(GU Parte Seconda n.48 del 28-4-2015)

 
  Avviso ai sensi dell' art.7 del D. Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 
 

  Fusione transfrontaliera di 
  Finpadana International S.A. (Societa' di diritto lussemburghese) 
  in 
  Casalgrande Padana S.p.A. (Societa' di diritto italiano). 
  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  Societa' Incorporante 
  CASALGRANDE PADANA S.P.A., sede legale  in  Casalgrande  (RE),  Via
Strada Statale n.467,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al
registro delle imprese di Reggio Emilia  01622500369,  R.E.A.  numero
178600, capitale sociale di euro: 29.816.600,00= interamente versato.
Soggetta   alla   legge   della   Repubblica    Italiana    (societa'
Incorporante). 
  Societa' Incorporanda. 
  FINPADANA INTERNATIONAL S.A., sede legale in 18, Rue De L'Eau, L  -
1449 Luxembourg, numero di iscrizione presso Registre de Commerce  et
des Societes Luxembourg: B47468, capitale sociale euro  1.561.729,21=
interamente  versato.  Soggetta  alla   legge   del   Granducato   di
Lussemburgo (societa' Incorporanda). 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori 
  I creditori della societa' incorporanda diverranno creditori  della
societa' incorporante. 
  Con riferimento alla Societa' Incorporante 
  I creditori delle societa' partecipanti alla fusione i cui  crediti
siano anteriori alla data di iscrizione del progetto  di  fusione  al
Registro delle Imprese possono opporsi alla  fusione  nei  60  giorni
successivi all'iscrizione della relativa delibera di approvazione. 
  I creditori della  societa'  incorporante  possono  ottenere  senza
spese tutte le informazioni sull'esercizio di tale diritto presso  la
sede legale in Casalgrande (RE), Strada Statale n.467 (Italia). 
  Con riferimento alla Societa' Incorporanda 
  Ai sensi dell'art. 268 della Legge Lussemburghese i creditori delle
societa' partecipanti alla fusione i cui crediti siano anteriori alla
data di  pubblicazione  dell'atto  di  cui  all'art.273  della  legge
Lussemburghese possono, nonostante ogni patto contrario, nei due mesi
successivi a tale pubblicazione ricorrere al magistrato che  presiede
la camera del Tribunal d'Arrondissement dove la societa' debitrice ha
la propria sede legale competente  in  materia  commerciale  e  nelle
materie d'urgenza  per  ottenere  idonee  garanzie  per  ogni  debito
esigibile e non, nel caso in cui possano credibilmente dimostrare che
la fusione costituisce un rischio per la riscossione  del  credito  e
nel caso in  cui  siano  fornite  garanzie  adeguate.  Il  Presidente
rigettera' l'istanza se i creditori  sono  gia'  tutelati  da  idonee
garanzie o se le  stesse  non  sono  necessarie  tenuto  conto  della
situazione finanziaria della societa' dopo la fusione. L'istanza puo'
essere evitata pagando i  creditori  anche  se  il  credi-to  non  e'
esigibile. Se le garanzie non sono concesse nel termine prescritto il
debito diviene immediatamente esigibile. 
  Ai sensi dell'art. 262 della legge Lussemburghese i creditori della
societa'  incorporanda  possono  ottenere  senza   spese   tutte   le
informazioni relative all'esercizio di tale diritto  presso  la  sede
legale in 18. Rue del l'Eau, L-1449 Luxembourg. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  con riferimento alla Societa'  Incorporante:  considerato  che  per
effetto  della  fusione  transfrontaliera  la  Societa'  Incorporante
mantiene la propria sede in Italia, non e'  previsto  il  diritto  di
recesso a favore dei soci che non votino a  favore  del  progetto  di
fusione; 
  con riferimento alla Societa' Incorporanda: non  esistono  soci  di
minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della
Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  I seguenti documenti saranno disponibili per i soci presso le  sedi
delle societa' partecipanti alla fusione almeno  trenta  prima  della
riunione   dell'organo   competente   ad   approvare    la    fusione
transfrontaliera: 
  1.Il progetto di fusione; 
  2.I Bilanci della societa'  Incorporante  del  2011,  2012  e  2013
com-pleti dei relativi documenti accompagnatori; 
  3.I Bilanci della societa'  Incorporanda  del  2011,  2012  e  2013
com-pleti dei relativi documenti accompagnatori; 
  4.La relazione accompagnatoria redatta  dall'Organo  amministrativo
della societa' Incorporanda ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.; 
  5.La relazione accompagnatoria redatta  dall'Organo  amministrativo
della societa' Incorporante ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.; 
  6.La situazione patrimoniale della societa' incorporanda costituita
dal bilancio di esercizio al  31.12.2014,  ai  sensi  dell'art.  2501
quater c.c.; 
  7.La situazione patrimoniale della societa' incorporante costituita
dal bilancio di esercizio al  31.12.2014,  ai  sensi  dell'art.  2501
quater c.c.. 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente e sono messe a disposizione presso la  sede
legale della Societa' Incorporanda e presso gli Uffici della Societa'
Incorporante, al fine di consentire a tutti  gli  aventi  diritto  di
prenderne visione. 
  Li', 20 aprile 2015 

p. Casalgrande  Padana  S.p.A.  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                          Manfredini Franco 
          p. Finpadana International S.A. - Un consigliere 
                          Zianveni Michael 

 
T15AAB6464
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.