ISP OBG S.R.L.

Iscritta al n. 40388 dell'Elenco generale tenuto dalla Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Intesa Sanpaolo

Sede legale: via Monte di Pieta' n. 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 05936010965

BANCO DI NAPOLI S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5555
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Sede legale: via Toledo, 177 - 80132 Napoli
Registro delle imprese: Napoli n. 04485191219
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04485191219

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5464
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: corso Garibaldi 22/26 - 35122 Padova
Registro delle imprese: Padova n. 02089931204
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03591520287

BANCA CR FIRENZE S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5120
dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente al
Gruppo Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede legale: via Carlo Magno, 7 - 50127 Firenze
Registro delle imprese: Firenze n. 04385190485
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04385190485

(GU Parte Seconda n.66 del 11-6-2015)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999, come di volta in volta  modificata  e/o  integrata,  (la
Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del  1°  settembre
1993, come di volta in volta modificato e/o integrato (il Testo Unico
Bancario)  e  Informativa  ai  sensi  dell'articolo  13  del  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come di volta in volta modificato
e/o integrato (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) 
 

  ISP OBG S.r.l. comunica  che,  nel  contesto  di  un  programma  di
emissione di obbligazioni  bancarie  garantite  da  parte  di  Intesa
Sanpaolo S.p.A., in data  31  maggio  2012  ha  concluso  con  Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco  di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai  sensi  e  per  gli  effetti
della  Legge  130  e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico   Bancario
(l'Accordo  Quadro  di   Cessione).   Ai   sensi   delle   previsioni
dell'Accordo  Quadro  di  Cessione  potranno  aderire  al   contratto
ulteriori banche del  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  (i  Cedenti
Aggiuntivi). 
  In virtu' di tale  Accordo  Quadro  di  Cessione,  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi  cederanno
e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco
di Napoli S.p.A. e/o dai  Cedenti  Aggiuntivi  periodicamente  e  pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e  qualsiasi  credito
pecuniario   derivante   da:   (i)   mutui   ipotecari   aventi    le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  a)  e  b)  del
Decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  310  del  14
dicembre  2006  (il  Decreto  MEF)  (i  Mutui  Ipotecari),  e/o  (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett.  c),  del  Decreto  del  MEF  (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi  le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  c)  del  Decreto  del  MEF  (i
Titoli Pubblici, e  congiuntamente  ai  Finanziamenti  Pubblici,  gli
Attivi Pubblici) (i Crediti). 
  Rispettivamente in data 28 novembre 2012 e in data 19 maggio  2015,
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (Cassa di Risparmio del  Veneto)
e Banca CR Firenze S.p.A. (Banca  CR  Firenze,  e  congiuntamente  al
Banco di Napoli e a Cassa di Risparmio del Veneto, i  Cedenti)  hanno
aderito quali Cedenti Aggiuntivi all'Accordo Quadro di Cessione. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 29 maggio 2015, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e
in blocco da Banco di Napoli, Cassa di Risparmio del Veneto  e  Banca
CR Firenze tutti i Crediti derivanti dai Mutui Ipotecari,  che,  alle
date di seguito indicate, rispettavano i criteri cumulativi comuni  e
specifici di seguito indicati. 
  CRITERI COMUNI 
  Alla data del 13 marzo 2015, i Crediti ceduti da Banco  di  Napoli,
Cassa di Risparmio del Veneto  e  Banca  CR  Firenze  rispettavano  i
criteri comuni  applicabili  a  tutti  gli  attivi  ceduti  ai  sensi
dell'Accordo Quadro di Cessione, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
Parte Seconda n. 144 dell' 11 dicembre 2012, pagine 2 - 4 (i  Criteri
Comuni). 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DAL BANCO DI NAPOLI 
  Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli ad  ISP  OBG  S.r.l.
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora e  differiti,
maturati e maturandi a far tempo dalla data del 25 maggio 2015  (Data
di  Efficacia  Economica),   accessori,   spese,   ulteriori   danni,
indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in
forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente  i
Contratti di Mutuo Banco di Napoli  e,  ciascuno,  singolarmente,  il
Contratto di Mutuo Banco di Napoli) che rispettavano, in aggiunta  ai
Criteri Comuni, i seguenti criteri specifici: 
  (1) al 13 marzo 2015 appartenevano a BDN e presentavano le seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei  crediti  derivanti
dal relativo Contratto di  Mutuo  Banco  di  Napoli  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti  vantati  da
Banco di Napoli S.p.A. in relazione all'accollo interessato; 
  b) derivano da mutui  interamente  erogati  e  che  non  comportano
obblighi di ulteriori erogazioni 
  c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario  incardinati
presso le filiali di BDN e originati da: (1) Banco di Napoli  S.p.A.;
(2) Sanpaolo IMI S.p.A., che e' subentrata al Banco di  Napoli  quale
successore a titolo universale a far data dal 31  dicembre  2002,  in
forza di fusione per incorporazione; (3) Istituto Bancario San  Paolo
di Torino S.p.A., che in seguito alla  fusione  con  IMI  -  Istituto
Mobiliare Italiano S.p.A., ha  successivamente  cambiato  la  propria
denominazione in Sanpaolo IMI a far data dal 1 novembre 1998; (4) San
Paolo Banco di Napoli  S.p.A.  (oggi  ridenominato  Banco  di  Napoli
S.p.A.), al quale  Sanpaolo  IMI,  con  effetto  1  luglio  2003,  ha
conferito l'attivita' del Banco di Napoli  incorporato  nel  dicembre
2002; (5) Intesa  Sanpaolo  S.p.A.,  per  il  tramite  delle  filiali
conferite a Banco di Napoli S.p.A. a far data dal novembre 2008; 
  d) derivano da mutui che non sono  garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da Banco di Napoli  S.p.A.  e  dei  suoi  danti
causa nei confronti del relativo debitore; 
  e) i  cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 , 480, 481.  482,  490,  491  o  492)  cosi'  come
risultante dalle  informazioni  disponibili  per  i  debitori  presso
qualsiasi Filiale di BDN; 
  f) non sono classificati come crediti in sofferenza  o  incagliati,
nell'accezione di cui alla Normativa  Banca  d'Italia,  come  risulta
dalle  informazioni  disponibili  per  i  debitori  presso  qualsiasi
Filiale di BDN; 
  g) non presentano un ammontare arretrato  dovuto  e  non  pagato  a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali  spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Banco  di
Napoli S.p.A i) perdurante da piu' di 30 giorni  nel  caso  di  mutui
aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque
ammontare nel caso di mutui aventi  periodicita'  di  pagamento  rata
trimestrale o semestrale; 
  h) derivano da Contratti di Mutuo Banco  di  Napoli  che  non  sono
stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  i) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Bancario  Intesa  Sanpaolo  -  ivi  inclusi  i
soggetti "esodati" del medesimo Gruppo- ne' appartengono al personale
in quiescenza del medesimo Gruppo Bancario o  in  cointestazione  con
gli stessi; 
  j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  k) derivano da mutui erogati  anteriormente  al  31  dicembre  2014
incluso; 
  l)  derivano  da  mutui  che  prevedono  la  fine  del  periodo  di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2016; 
  m) derivano da  mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 4.000; 
  n) derivano da  mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia inferiore ad Euro 1.500.000  qualora  il  SAE
del mutuatario sia diverso da 600, 614 e 615 
  o) derivano da mutui  che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto  legge  27  maggio  2008,   n.   93   come
successivamente convertito con la Legge 24 luglio  2008  n.  126  (cd
'Convenzione ABI - MEF'); 
  p) derivano da mutui  che  non  stanno  fruendo  della  sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a  seguito  dell'esercizio  di
una  facolta'  derivante  da  disposti  normativi  a   favore   delle
popolazioni colpite da calamita' naturali; 
  q) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo  di
Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo
Gasparrini); 
  r) derivano da mutui che non  sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  s) derivano da mutui che sono: 
  i) a tasso  fisso,  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o
trimestrale o semestrale, ovvero 
  ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: 
  A. Euribor  1  mese  su  base  360  rilevato  il  penultimo  od  il
quartultimo  giorno  lavorativo  del  mese  precedente  a  quello  di
validita', nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile
, ovvero ad 
  B. Euribor 3 mesi su base 360, con validita' mensile,  rilevato  il
penultimo od il quartultimo giorno lavorativo del mese  precedente  a
quello di validita', e  scadenza  della  rata  tra  il  primo  ed  il
quindicesimo giorno del mese di riferimento, ovvero al 
  C. Saggio marginale di sconto della BCE  (refi  rate)  rilevato  il
penultimo od il quartultimo giorno lavorativo del mese  precedente  a
quello di validita' nel caso di periodicita' di ammortamento mensile,
e scadenza della rata tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese
di riferimento, ovvero ad 
  D. Euribor 6 mesi su base  360  rilevato  il  penultimo  ovvero  il
quartultimo giorno lavorativo del semestre solare precedente a quello
di validita', accertamento rata mensile, dovuto tra il  sedicesimo  e
l'ultimo giorno del mese di riferimento, ovvero ad 
  E.  Euribor  6  mesi  su  base  360  rilevato  il  penultimo   odil
quartultimo giorno lavorativo del semestre solare precedente a quello
di validita' con accertamento rata  semestrale,  dovuto  nella  prima
meta' dei mesi di Gennaio e Luglio,ovvero ad 
  F. Euribor  6  mesi  su  base  360  rilevato  il  penultimo  od  il
quartultimo giorno lavorativo del semestre solare precedente a quello
di validita' con accertamento rata semestarle, dovuto  nella  seconda
meta' dei mesi di Giugno e Dicembre; 
  t) derivano da mutui che: 
  A. nel  caso  prevedano,  piu'  volte  nel  corso  della  vita  del
contratto, presentino i) l'opzione di variazione del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), con  una
frequenza dell'opzionalita'  di  variazione  del  tasso  triennale  o
quinquennale  e  ii)  periodicita'  di   ammortamento   mensile   con
accertamento rata il primo giorno  del  mese  e  iii)  indicizzazione
sull'Euribor 1 mese base 360 rilevato il penultimo giorno  lavorativo
del mese precedente a quello di validita', ovvero 
  B. nel  caso  prevedano,  piu'  volte  nel  corso  della  vita  del
contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso da  variabile  a
fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), con i)  periodicita'
di ammortamento mensile ed accertamento  rata  tra  il  sedicesimo  e
l'ultimo giorno del mese e ii)  indicizzazione  sull'euribor  6  mese
base 360 rilevato  il  quartultimo  giorno  lavorativo  del  semestre
precedente a quello di validita' e decorrenza 1 Gennaio e 1 Luglio  e
iii) tipo tasso corrente variabile o  fisso  nel  caso  di  frequenza
dell'opzionalita' di variazione del tasso  quinquennale  ovvero  tipo
tasso corrente variabile nel caso di opzionalita' di  variazione  del
tasso triennale, ovvero 
  C. qualora prevedano contrattualmente una sola  data  di  possibile
variazione del tipo di tasso d'interesse  allora  tale  data  risulta
essere gia' trascorsa; 
  u) non derivano da mutui a tasso variabile che prevedono che, anche
solo per parte della durata del finanziamento, il tasso di  interesse
non superi una determinata soglia (tasso massimo consentito o 'cap'); 
  v) non derivano da mutui a tasso variabile  che  prevedono  che  il
tasso di interesse non scenda al di sotto di una  determinata  soglia
(tasso minimo consentito o 'floor'); 
  w) non derivano  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  a  durata
variabile in funzione delle  dinamiche  dei  tassi  di  interesse  ed
eventuale ricalcolo rata; 
  x) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale
erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo
Contratto di Mutuo Banco di Napoli; 
  y) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo
flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale  deve
avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione  del
pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento
degli interessi), avendo il  debitore  la  facolta'  di  decidere  la
frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,  nel  rispetto
dell'obbligo di rimborso entro le  predette  scadenze  (i  cosiddetti
mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (2) e che rispettino i requisiti di "attivita' cedibili"  ai  sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate: 
  i) alla data del 31 marzo 2015; ed 
  ii) alla data del 29 maggio 2015, 
  (3) e che siano individualmente  indicati  in  un  apposito  elenco
informatico consultabile a partire dal 29 maggio  2015  su  richiesta
dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale BDN. 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA CASSA DI RISPARMIO  DEL
VENETO S.P.A. 
  Saranno oggetto di cessione da Cassa di Risparmio del Veneto ad ISP
OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora  e
differiti, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 25  maggio
2015 (Data  di  Efficacia  Economica),  accessori,  spese,  ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti  concessi
in forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente
i Contratti di Mutuo Cassa  di  Risparmio  del  Veneto  e,  ciascuno,
singolarmente, il Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio  del  Veneto)
che rispettavano, in aggiunta ai Criteri Comuni, i  seguenti  criteri
specifici: 
  1. al 13 marzo 2015 appartenevano a CRV e presentavano le  seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei  crediti  derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo  CRV  o,  in  caso  di  frazionamento
mediante  accollo,  la  totalita'  dei  crediti  vantati  da  CRV  in
relazione all'accollo interessato; 
  b) derivano da mutui  interamente  erogati  e  che  non  comportano
obblighi di ulteriori erogazioni; 
  c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario  incardinati
presso le filiali di CRV ed originati da:  (1)  Cariplo  -  Cassa  di
Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A.  (in  seguito,  "Cariplo"),
nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che ha successivamente  modificato
la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A.  a  far  data  dal  1
gennaio 2003 (in seguito, "Intesa"), e' subentrata quale successore a
titolo universale a far data  dal  31  dicembre  2000,  in  forza  di
fusione per incorporazione; (2) Banco Ambrosiano  Veneto  S.p.A.  (in
seguito, "BAV"), nei quali Intesa e' subentrata  quale  successore  a
titolo universale a far data  dal  31  dicembre  2000,  in  forza  di
fusione per incorporazione; (3)  Banca  Commerciale  Italiana  S.p.A.
("Comit"), nei quali Intesa e' subentrata quale successore  a  titolo
universale a far data dal 1 maggio 2001,  in  forza  di  fusione  per
incorporazione; (4) Intesa che, in seguito alla fusione con  Sanpaolo
IMI S.p.A. (in seguito "Sanpaolo IMI"), ha  successivamente  cambiato
la propria denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. a far data  dal  1
gennaio 2007; (5)  Istituto  Bancario  San  Paolo  di  Torino  S.p.A.
("Sanpaolo")  che,  in  seguito  alla  fusione  con  IMI  -  Istituto
Mobiliare Italiano S.p.A., ha  successivamente  cambiato  la  propria
denominazione in Sanpaolo IMI S.p.A. ("Sanpaolo IMI") a far data  dal
1 novembre 1998; (6) Sanpaolo IMI che, in seguito  alla  fusione  con
Intesa S.p.A., ha successivamente cambiato la  propria  denominazione
in Intesa Sanpaolo S.p.A.  ("Intesa  Sanpaolo")  a  far  data  dal  1
gennaio 2007; (7) Intesa Sanpaolo; (8) Cassa di Risparmio del  Veneto
S.p.A.; 
  d) derivano da mutui che non sono  garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da CRV nei confronti del relativo debitore; 
  e) i  cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 , 432, 481,  482,  490,  491  o  492)  cosi'  come
risultante dalle  informazioni  disponibili  per  i  debitori  presso
qualsiasi Filiale di CRV; 
  f) non sono classificati come crediti in sofferenza  o  incagliati,
nell'accezione di cui alla Normativa  Banca  d'Italia,  come  risulta
dalle  informazioni  disponibili  per  i  debitori  presso  qualsiasi
Filiale di CRV; 
  g) non presentano un ammontare arretrato  dovuto  e  non  pagato  a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali  spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili  di  CRV  i)
perdurante da piu' di 27 giorni nel caso di mutui aventi periodicita'
di pagamento rata mensile ovvero ii) alcun giorno nel caso  di  mutui
aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; 
  h) derivano da Contratti di Mutuo CRV che non sono stati  stipulati
nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o  privati  o  con
enti nazionali e/o sovranazionali in  virtu'  delle  quali  la  banca
erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione  dei  mutui  a   particolari
categorie di debitori o a tassi particolari; 
  i) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono  dipendenti
di societa' del Gruppo Bancario  Intesa  Sanpaolo  -  ivi  inclusi  i
soggetti "esodati" del medesimo Gruppo- ne' appartengono al personale
in quiescenza del medesimo Gruppo Bancario o  in  cointestazione  con
gli stessi; 
  j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  k) derivano da mutui erogati  anteriormente  al  31  dicembre  2014
incluso; 
  l)  derivano  da  mutui  che  prevedono  la  fine  del  periodo  di
ammortamento a partire dal 1 gennaio 2016; 
  m) derivano da  mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000; 
  n) derivano da  mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia inferiore ad Euro 1.500.000  qualora  il  SAE
del mutuatario sia diverso da 600, 614 e 615; 
  o) derivano da mutui  che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto  legge  27  maggio   2008   n°   93   come
successivamente convertito con  Legge  24  luglio  2008  n.  126  (cd
'Convenzione ABI - MEF'); 
  p) derivano da mutui che a seguito di eventi calamitosi  non  hanno
fruito o non stanno fruendo della sospensione totale o  parziale  dei
pagamenti a seguito di iniziative di varia natura e promosse:  i)  da
specifici disposti normativi, ii) dall'Associazione Bancaria Italiana
(ABI) o iii) dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; 
  q) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo  di
Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo
Gasparrini); 
  r) derivano da mutui che non  sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  s) derivano da mutui che non  sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti  concessi  in  base  al  Decreto  24.06.2013   n.   103
("Regolamento recante  la  disciplina  del  Fondo  per  l'accesso  al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali"); 
  t) non derivano da mutui a tasso variabile che per una  sola  parte
della durata residua del finanziamento  prevedono  che  il  tasso  di
interesse non superi una determinata soglia (tasso massimo consentito
o 'cap'); 
  u) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo
flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale  deve
avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione  del
pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento
degli interessi), avendo il  debitore  la  facolta'  di  decidere  la
frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,  nel  rispetto
dell'obbligo di rimborso entro le  predette  scadenze  (i  cosiddetti
mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  v) derivano da  mutui  che  prevedono  lo  sviluppo  del  piano  di
ammortamento secondo una sola legge finanziaria e sono: 
  i) a  tasso  fisso  senza  opzione  o  previsione  contrattuale  di
variazione  del  tipo  tasso  ancora  attiva,  con  periodicita'   di
ammortamento mensile, ovvero 
  ii) a tasso variabile senza opzione o  previsione  contrattuale  di
variazione del tipo tasso ancora attiva e che non  prevedono  per  la
vita residua del finanziamento che il tasso di interesse  non  superi
una determinata soglia (Tasso massimo consentito o cap) e  presentano
indicizzazione a: 
  A. Euribor 1 mese  su  base  360  rilevato  puntualmente  2  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad 
  B. Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2  o  4  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso  di  mutui  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile  ed
accertamento rata dovuta nei primi 15 giorni  di  ogni  mese,  ovvero
alla 
  C. media delle rilevazioni dell'Euribor 3 mesi  su  base  365,  del
mese  precedente  rispetto  quello  di  riferimento  della  rata  con
frequenza di accertamento della rata mensile e dovuta sulla fine  del
mese, ovvero alla 
  D. media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor 3 mesi  su  base
365 degli ultimi due mesi di ciascun trimestre solare  applicata  nel
calcolo delle rate mensili  accertate  il  15  di  ciascun  mese  del
successivo trimestre solare, ovvero ad 
  E. Euribor 6 mesi su base 360 rilevato semestralmente il  penultimo
o  quart'ultimo  giorno  di  giugno  o  dicembre  per  mutui  con  i)
accertamento rata mensile dovuta sul fine mese ovvero  ii)  con  rate
semestrali dovute nei mesi di giugno e dicembre, ovvero al 
  F. saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) tempo per tempo
vigente con periodicita' di ammortamento mensile  e  rata  dovuta  il
primo giorno del mese, ovvero 
  iii) a tasso variabile senza opzione o previsione  contrattuale  di
variazione del tipo tasso ancora attiva,  accertamento  rata  mensile
dovuta ad inizio mese ed indicizzazione all'Euribor 1M base  360  con
refixing mensile del medesimo tasso  e  che  prevedono  per  la  vita
residua del finanziamento la rilevazione del tasso stesso non  superi
la soglia (Tasso massimo consentito o cap) del 3.60%, ovvero 
  iv) a tasso variabile con accertamento rata dovuta sul 15  di  ogni
mese ed  indicizzazione  alla  media  delle  rilevazioni  per  valuta
dell'Euribor 3M base 365 degli ultimi due mesi del  trimestre  solare
antecedente a quello dell'accertamento rata mensile di riferimento  e
che  prevedono  per  la  vita  residua  del  finanziamento   che   la
rilevazione  del  tasso  cosi'  calcolata  maggiorata  dello   spread
contrattuale non possa essere contemporaneamente 1) inferiore ad  una
determinata soglia pari all'1,00% od al  2,95%  od  al  3,00%  (tasso
minimo consentito o floor)  e  2)  superiore  ad  una  predeterminata
soglia massima (Tasso massimo  consentito  o  cap)  compresa  tra  il
10,50% ed il 12,00%, ovvero 
  v) a tasso variabile o tasso fisso  e  prevedano,  piu'  volte  nel
corso della vita del contratto presentando opzione di variazione  del
tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa  (cd  prodotti  'multi
opzione')  con  una   e   periodicita'   di   ammortamento   mensile,
accertamento   rata   il   primo   giorno   del    mese,    frequenza
dell'opzionalita' di variazione del tasso triennale o quinquennale ed
indicizzazione quando funzionanti a  tasso  variabile  all'Euribor  1
mese su base 360 rilevato il penultimo  giorno  lavorativo  del  mese
precedente 
  (2) e che rispettino i requisiti di "attivita' cedibili"  ai  sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate: 
  i) alla data del 31 marzo 2015; ed 
  ii) alla data del 29 maggio 2015, 
  (3) e che siano individualmente  indicati  in  un  apposito  elenco
informatico consultabile a partire dal 29 maggio  2015  su  richiesta
dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale CRV. 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA BANCA CR FIRENZE S.P.A. 
  Saranno oggetto di cessione da Banca CR Firenze ad ISP  OBG  S.r.l.
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora e  differiti,
maturati e maturandi a far tempo dalla data del 25 maggio 2015  (Data
di  Efficacia  Economica),   accessori,   spese,   ulteriori   danni,
indennizzi e quant'altro)  derivanti  da  finanziamenti  concessi  in
forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente  i
Contratti di Mutuo Banca CR Firenze e,  ciascuno,  singolarmente,  il
Contratto di Mutuo Banca CR Firenze) che rispettavano, in aggiunta ai
Criteri Comuni, i seguenti criteri specifici: 
  1. al 13 marzo 2015 appartenevano a CRF e presentavano le  seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei  crediti  derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo  CRF  o,  in  caso  di  frazionamento
mediante  accollo,  la  totalita'  dei  crediti  vantati  da  CRF  in
relazione all'accollo interessato; 
  b) derivano da mutui  interamente  erogati  e  che  non  comportano
obblighi di ulteriori erogazioni 
  c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario  incardinati
presso le filiali di CRF e originati da: (1) Banca CR Firenze  S.p.A.
; (2) Cariplo - Cassa di Risparmio delle  Provincie  Lombarde  S.p.A.
("Cariplo"),  nei   quali   Banca   Intesa   BCI   S.p.A.,   che   ha
successivamente modificato la propria denominazione in  Banca  Intesa
S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2003 ("Intesa"), e' subentrata  quale
successore a titolo universale a far data dal 31  dicembre  2000,  in
forza di fusione per  incorporazione;  (3)  Banco  Ambrosiano  Veneto
S.p.A. ("BAV"), nei quali Intesa e'  subentrata  quale  successore  a
titolo universale a far data  dal  31  dicembre  2000,  in  forza  di
fusione per incorporazione; (4)  Banca  Commerciale  Italiana  S.p.A.
("Comit"), nei quali Intesa e' subentrata quale successore  a  titolo
universale a far data dal 1 maggio 2001,  in  forza  di  fusione  per
incorporazione; (5) Intesa che, in seguito alla fusione con  Sanpaolo
IMI S.p.A. ("Sanpaolo IMI"), ha successivamente cambiato  la  propria
denominazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. a  far  data  dal  1  gennaio
2007; (6) Istituto Bancario San Paolo di Torino  S.p.A.  ("Sanpaolo")
che, in seguito alla fusione con IMI -  Istituto  Mobiliare  Italiano
S.p.A., ha  successivamente  cambiato  la  propria  denominazione  in
Sanpaolo IMI S.p.A. ("Sanpaolo IMI") a far data dal 1 novembre  1998;
(7) Sanpaolo IMI che, in seguito alla fusione con Intesa  S.p.A.,  ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa  Sanpaolo
S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (8)  Intesa
Sanpaolo; (9) Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia  ridenominata  a
partire dal 23 luglio 2012 in Cassa di Risparmio di Pistoia  e  della
Lucchesia S.p.A ("CR Pistoia") 
  d) derivano da mutui che non sono  garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da CRF nei confronti del relativo debitore; 
  e) i  cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 o 492) cosi' come  risultante  dalle  informazioni
disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di CRF; 
  f) non sono classificati come crediti in sofferenza  o  incagliati,
nell'accezione di cui alla Normativa  Banca  d'Italia,  come  risulta
dalle  informazioni  disponibili  per  i  debitori  presso  qualsiasi
Filiale di CRF; 
  g) non presentano un ammontare arretrato  dovuto  e  non  pagato  a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali  spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili  di  CRF  i)
perdurante da piu' di 15 giorni nel caso di mutui aventi periodicita'
di pagamento rata mensile ovvero ii) alcun giorno nel caso  di  mutui
aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; 
  h) derivano da Contratti di Mutuo CRF che non sono stati  stipulati
nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o  privati  o  con
enti nazionali e/o sovranazionali in  virtu'  delle  quali  la  banca
erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione  dei  mutui  a   particolari
categorie di debitori o a tassi particolari; 
  i) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono  dipendenti
-ivi inclusi i soggetti 'esodati'- ne' appartengono al  personale  in
quiescenza  o  in  cointestazione  con  gli  stessi  di  i)  societa'
appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o ii) di  Findomestic
Gruppo al 22 giugno 2011; 
  j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  k) derivano da mutui erogati  anteriormente  al  31  dicembre  2014
incluso; 
  l) derivano  da  mutui  la  cui  data  di  inizio  ammortamento  e'
antecedente al 13 marzo 2015; 
  m)  derivano  da  mutui  che  prevedono  la  fine  del  periodo  di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2016; 
  n) derivano da  mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000; 
  o) derivano da  mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia inferiore ad Euro 1.500.000  qualora  il  SAE
del mutuatario sia diverso da 600, 614 e 615; 
  p) derivano da mutui  che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto  legge  27  maggio   2008   n°   93   come
successivamente convertito con  Legge  24  luglio  2008  n.  126  (cd
'Convenzione ABI - MEF'); 
  q) derivano da mutui che a seguito di eventi calamitosi  non  hanno
fruito o non stanno fruendo della sospensione totale o  parziale  dei
pagamenti a seguito di iniziative i) del Governo attraverso specifici
disposti normativi,  ii)  di  sistema  patrocinate  dall'Associazione
Bancaria Italiana (ABI) o iii) dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; 
  r) derivano da mutui erogati a famiglie consumatrici che non stanno
fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti  a  seguito
di una concessione di Banca  CR  Firenze  ulteriore  rispetto  quanto
eventualmente previsto  dal  disposto  contrattuale  dello  specifico
finanziamento a seguito di motivazione grave e documentata; 
  s) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo  di
Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo
Gasparrini); 
  t) derivano da mutui che non  sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  u) derivano da mutui che non  sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti  concessi  in  base  al  Decreto  24.06.2013   n.   103
("Regolamento recante  la  disciplina  del  Fondo  per  l'accesso  al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali"); 
  v) non derivano da mutui a tasso variabile che per una  sola  parte
della durata residua del finanziamento  prevedono  che  il  tasso  di
interesse non superi una determinata soglia (tasso massimo consentito
o 'cap'); 
  w) non derivano  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  a  durata
variabile in funzione delle  dinamiche  dei  tassi  di  interesse  ed
eventuale ricalcolo rata; 
  x) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo
flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale  deve
avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione  del
pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento
degli interessi), avendo il  debitore  la  facolta'  di  decidere  la
frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,  nel  rispetto
dell'obbligo di rimborso entro le  predette  scadenze  (i  cosiddetti
mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  y) derivano da mutui che: 
  i) non prevedono contrattualmente una o piu' opzioni di  variazione
del tipo tasso ancora attive durante la vita del mutuo e sono a tasso
fisso con periodicita'  di  ammortamento  mensile  ovvero  semestrale
(quest'ultimo nel solo caso in cui  l'accertamento  rata  sia  dovuto
nella seconda meta' del mese), ovvero 
  ii) non prevedono contrattualmente una o piu' opzioni di variazione
del tipo tasso ancora attive durante la vita del mutuo e sono a tasso
variabile e non prevedono per la vita residua del  finanziamento  che
il tasso di  interesse  non  superi  una  determinata  soglia  (Tasso
massimo consentito o cap) con indicizzazione ad: 
  A. Euribor 1 mese  su  base  360  rilevato  puntualmente  2  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di mutui con periodicita' di  ammortamento  mensile,  ovvero
alla 
  B. media delle rilevazioni dell'Euribor 1  mese  su  base  365  del
penultimo mese solare precedente a quello di riferimento  della  rata
con accertamento della medesima sul fine mese, ovvero alla 
  C. media delle rilevazioni dell'Euribor 1  mese  su  base  360  del
penultimo mese solare precedente a quello di riferimento  della  rata
con accertamento della medesima sul fine mese, ovvero ad 
  D. Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 4  giorni  lavorativi  prima
rispetto l'inizio di ogni  semestre  solare  e  con  periodicita'  di
ammortamento mensile ed accertamento rata l'ultimo giorno  lavorativo
del mese, ovvero ad 
  E. Euribor 6 mesi su base 360 rilevato  2  o  4  giorni  lavorativi
prima rispetto l'inizio di ogni semestre solare e con rate semestrali
dovute nei mesi di giugno e dicembre, ovvero alla 
  F. media delle rilevazioni dell'Euribor 6  mesi  su  base  360  del
penultimo mese precedente rispetto il semestre di  riferimento  della
rata dovuta per mutui ad accertamento rata semestrale dovuta  a  fine
giugno e fine dicembre, ovvero al 
  G. saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) tempo per tempo
vigente con periodicita' di ammortamento mensile  e  rata  dovuta  il
primo giorno del mese, ovvero 
  iii) sono a tasso variabile senza opzione o previsione contrattuale
di variazione del tipo tasso ancora attiva, accertamento rata mensile
dovuta ad inizio mese ed indicizzazione all'Euribor 1M base  360  con
refixing mensile del medesimo tasso  e  prevedono  che  per  la  vita
residua del finanziamento la rilevazione del tasso stesso non  superi
una determinata soglia (Tasso massimo consentito o cap) pari al 3.40%
od al 3.60%, ovvero 
  iv) sono a tasso variabile o tasso fisso e  prevedono,  piu'  volte
nel corso della vita del contratto presentando opzione di  variazione
del tipo di tasso da variabile  a  fisso  o  viceversa  (cd  prodotti
'multi opzione') con una e periodicita'  di  ammortamento  mensile  e
frequenza dell'opzionalita' di variazione del tasso 
  A. triennale o quinquennale con accertamento rata il  primo  giorno
del mese ed indicizzazione sull'Euribor 1 mese base 360  rilevato  il
penultimo  giorno  lavorativo  del  mese  precedente  a   quello   di
validita', ovvero 
  B. quinquennale con accertamento rata l'ultimo giorno del  mese  ed
indicizzazione sulla media delle rilevazioni dell'Euribor 1 mese base
365 del mese  precedente  o  di  due  mesi  precedenti  a  quello  di
validita' della rata, ovvero 
  v) sono negli ultimi quindici anni di vita del  mutuo  e  prevedono
contrattualmente una sola opzione di variazione del tipo tasso ancora
attiva e sono a tasso  variabile  con  accertamento  rata  mensile  e
pagamento dovuto sul fine  mese,  indicizzazione  sulla  media  delle
rilevazioni dell'Euribor 1M base 365  del  mese  precedente  rispetto
quello di  validita'  con  opzione  di  variazione  esercitabile  dal
cliente in qualunque istante; 
  2. e rispettano  i  requisiti  di  "attivita'  cedibili"  ai  sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate: 
  i) alla data del 31 marzo 2015; ed 
  ii) alla data del 29 maggio 2015, 
  3.  e  sono  individualmente  indicati  in   un   apposito   elenco
informatico consultabile a partire dal 29 maggio  2015  su  richiesta
dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale CRF. 
  ISP OBG S.r.l ha incaricato Banco di Napoli, Cassa di Risparmio del
Veneto e Banca CR Firenze, ai sensi della Legge  130,  affinche'  per
suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della  riscossione  dei
Crediti ceduti, procedano all'incasso delle somme dovute. 
  Per effetto di quanto precede, i debitori  ceduti  continueranno  a
pagare Banco di Napoli, Cassa di Risparmio  del  Veneto  e  Banca  CR
Firenze ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai  Crediti  nelle  forme
previste dai relativi Mutui Ipotecari o in forza  di  legge  e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti. 
  Inoltre,  ISP  OBG  S.r.l.  ha  incaricato  Intesa  Sanpaolo  Group
Services S.c.p.A. e Italfondiario S.p.A. affinche', per suo conto, in
qualita' di special servicer,  svolgano  l'attivita'  di  gestione  e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza. 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte di Banco di Napoli,  Cassa  di  Risparmio  del
Veneto e Banca CR Firenze, ai sensi e per gli  effetti  del  suddetto
Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni  di  credito  vantate
nei confronti dei debitori ceduti relativamente  ai  finanziamenti  a
questi  concessi,  per  capitale,  interessi  e  spese,  nonche'  dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali  e/o  personali  e
quant'altro   di   ragione   (i    Crediti    Ceduti),    comportera'
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche  connessi  ai  Crediti  Ceduti  e  relativi  ai
debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti   come   periodicamente
aggiornati  sulla  base  di  informazioni  acquisite  nel  corso  dei
rapporti contrattuali  in  essere  con  i  debitori  ceduti  (i  Dati
Personali). 
  Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti
Interessati) l'informativa di  cui  all'articolo  13  del  Codice  in
materia di Protezione dei  Dati  Personali  -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24  del  30  gennaio  2007)  (il
Provvedimento). 
  ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta'  n.  8,  20121
Milano  rende  la  presente  informativa  anche  nell'interesse   dei
seguenti soggetti che  tratteranno  i  Dati  Personali  dei  Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG  S.r.l,  per  le  finalita'  di
seguito indicate, quali  autonomi  titolari:  Intesa  Sanpaolo  Group
Services S.C.p.A., Banco di Napoli S.p.A.,  Cassa  di  Risparmio  del
Veneto S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A., KPMG S.p.A., in  qualita'  di
revisore di ISP OBG S.r.l., Italfondiario S.p.A., Deloitte  &  Touche
S.p.A. in qualita' di asset monitor (collettivamente i Titolari). 
  Il  trattamento  dei  Dati  Personali  viene  effettuato  da   ogni
Titolare,  relativamente  allo   svolgimento   delle   sole   proprie
attivita', per le seguenti finalita': 
  -  gestione  e  amministrazione  dei  Crediti  e   della   relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei  Crediti  e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; 
  - attivita' di recupero dei Crediti; 
  - revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
  - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della  Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima  e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; 
  - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio,  accertamenti  fiscali  e  tributari),  dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio:  Centrale  Rischi,  Sistemi  di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). 
  Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi.  Vengono  inoltre  utilizzati
sistemi di  protezione,  costantemente  aggiornati  e  verificati  in
termini di affidabilita'. 
  I Titolari del trattamento, per il  perseguimento  delle  finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti  anche
all'estero, nell'ambito di: 
  - servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
  - sistemi di pagamento; 
  - acquisizione, registrazione e trattamento  di  dati  e  documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; 
  -  etichettatura,  trasmissione,  imbustamento  e  trasporto  delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati; 
  -  archiviazione  della   documentazione   relativa   ai   rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati; 
  - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il  controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
  - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio,  tramite  centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo  dei  rischio
di insolvenza); 
  - assistenza e consulenza. 
  I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  che
non  siano  stati  designati  incaricati  ovvero   responsabili   dai
rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in  qualita'  di  Titolari,
effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo
e correlato. 
  I Titolari designano  quali  incaricati  del  trattamento  tutti  i
lavoratori dipendenti  e  i  collaboratori,  anche  occasionali,  che
svolgono mansioni che comportano il trattamento  dei  dati  personali
relativi all'operazione. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione  a  sindacati  ed  alle
convinzioni religiose dei  Soggetti  Interessati  (art.  4,  comma  1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Si informa, infine, che l'articolo  7  del  Codice  in  Materia  di
Protezione dei Dati Personali  attribuisce  ai  Soggetti  Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato  puo'
ottenere  dal  responsabile  o  da  ciascun  Titolare   la   conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni  circa
l'origine,  le  finalita'  e  le  modalita'   del   trattamento,   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati trattati in violazione  di  legge  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettifica o, se vi e' interesse,  l'integrazione  dei  dati.  Ciascun
Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi,  in  tutto  o  in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. 
  Le richieste relative all'esercizio di  tali  diritti  ovvero  alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di  responsabili  per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche  mediante  lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a: 
  ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; 
  Intesa Sanpaolo Group Services  S.C.p.A.,  presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy,  Piazza  San  Carlo  156,  10121
Torino, casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  Banco di Napoli S.p.A., presso  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  -  Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121  Torino,  casella
di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com; 
  Cassa di  Risparmio  del  Veneto  S.p.A.,  presso  Intesa  Sanpaolo
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  Milano, 29 maggio 2015 

                   ISP OBG S.r.l. - Il presidente 
                           Paola Fandella 

 
T15AAB8277
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