TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.66 del 11-6-2015)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  In esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio n. 5552 del  4  marzo  /  15
aprile 2015,  si  fa  presente,  ai  sensi  dell'art.  49  D.Lgs.  n.
104/2010, agli Ufficiali controinteressati,  individuati,  oltre  che
nelle persone di Angelo Aliberto, Francesca Ferrucci, Vincenzo  Izzo,
Marco Lanzi, Andrea Mazzanti, Marco  Mengoni,  Paolo  Milici,  Andrea
Pezzo,  Rhemy  Niglio,  Diego  Alessandro  Tanzi,  Robert  Irlandese,
Francesco Altieri, Massimo Fornasier, Francesco Grammatico, in  tutti
gli altri Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio  permanente
effettivo  che,  in  ipotesi  di  accoglimento   del   ricorso,   con
conseguente attribuzione in  favore  del  ricorrente  della  invocata
anzianita' assoluta, si  vedrebbero  dallo  stesso  sopravanzati  nel
ruolo  speciale  dell'Arma,   che   il   Tenente   Francesco   Giola,
stabilizzato in servizio  permanente  effettivo  nel  Ruolo  Speciale
dell'Arma dei Carabinieri  a  decorrere  dal  31  dicembre  2007,  ha
proposto ricorso avverso il Decreto del Ministero della Difesa n.  14
del  12  gennaio  2009,  con  cui  era  indetta   la   procedura   di
stabilizzazione, nella parte in cui non contempla  il  riconoscimento
dell'anzianita' di  servizio  maturata  dallo  stesso  ricorrente  in
costanza di  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  (cioe'  dal
settembre 2003), nonche' la nota del Ministero della Difesa  in  data
27 maggio 2013,  con  cui  si  comunica  al  ricorrente  che  la  sua
anzianita' assoluta a Ufficiale in servizio permanente  effettivo  e'
stata rettificata e fissata al 30 giugno 2009. 
  Il Tenente Giola ha  contestato  la  disparita'  di  trattamento  e
l'ingiustificata discriminazione venutesi a determinare rispetto agli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri assunti direttamente in  servizio
permanente effettivo,  censurando  la  violazione  della  clausola  4
dell'accordo quadro sul lavoro  a  tempo  determinato  allegato  alla
direttiva 1999/70/CE, e  ha  concluso  chiedendo  l'annullamento  dei
provvedimenti impugnati, nonche' l'accertamento del  suo  diritto  ad
essere inquadrato nel grado di Capitano a decorrere dal 15  settembre
2010 e a percepire le differenze retributive maturate in costanza  di
rapporto di lavoro a tempo determinato. 
  L'impugnazione pende avanti il TAR Lazio, Sede di Roma,  Sezione  I
Bis, R.G. n. 1230/2014, con udienza pubblica fissata al  10  dicembre
2015. 
  Roma, 4 giugno 2015 

                        avv. Gabriele Pafundi 

 
T15ABA8309
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.