RIVOIRA PHARMA S.R.L.

(GU Parte Seconda n.70 del 20-6-2015)

 
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in  commercio
di  medicinali  per  uso  umano.  Modifica  apportata  ai  sensi  del
                      Regolamento UE 712/2012. 
 

  Titolare AIC : Rivoira Pharma S.r.l. 
  Codice pratica n° :N1A/2015/628, 
  Medicinale: OSSIGENO RIVOIRA PHARMA 
  Codice farmaco: 038944 
  Confezioni: Tutte le confezioni 
    
  Codice pratica n° : N1A/2015/639 
  Medicinale: RIVONOX 
  Codice farmaco: 040634 
  Confezioni: Tutte le confezioni 
    
  Codice pratica n° : N1A/2015/637 
  Medicinale: ARIA RIVOIRA PHARMA 
  Codice farmaco: 039576 
  Confezioni: Tutte le confezioni 
    
  Codice pratica n° : N1A/2015/638 
  Medicinale: AZOTO PROTOSSIDO RIVOIRA PHARMA 
  Codice farmaco: 039292 
  Confezioni: Tutte le confezioni 
    
  Tipologia variazione oggetto delle modifiche: 
  Variazione IAin - A.1 Modifica dell'indirizzo del titolare  AIC  da
Rivoira Pharma Srl Via Durini, 7 - 20122 Milano a Rivoira Pharma  Srl
Via benigno Crespi, 19 - 20159 Milano 
  In applicazione della determina AIFA del 25 agosto  2011,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis articolo 35, del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n.219,  e'  autorizzata  la  modifica  richiesta  con
impatto sugli stampati relativamente alle confezioni sopra elencate e
la  responsabilita'  si  ritiene  affidata  alla   Azienda   titolare
dell'AIC. 
  Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione  in  commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data  di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  della  variazione,  al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  della  variazione  che  i  lotti
prodotti entro  sei  mesi  dalla  stessa  data  di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  della  variazione,  non
recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono  essere  mantenuti   in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta. 
  In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e  le  etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e   limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
  Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. 

                      Il legale rappresentante 
                          ing. Valter Regis 

 
T15ADD8755
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.