PREFETTURA DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.72 del 25-6-2015)

Protocollo: n. 10635
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Bergamo, 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Vista la nota n. 200152/15 del 23 febbraio 2015  con  la  quale  la
Banca d'Italia - sede di  Milano  ha  trasmesso  a  quest'ufficio  le
istanze con cui le seguenti banche:  Ubi  Banca,  Banca  Popolare  di
Novara, Veneto Banca, Banca Carige  Italia,  Banco  Popolare,  Intesa
Sanpaolo Spa, Unipol, Cariparma, Deutsche Bank, Monte  Paschi,  Banco
Desio, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Vicenza  e  Banco
di Brescia hanno chiesto l'emanazione  del  decreto  di  proroga  dei
termini legali e convenzionali segnalando che nella giornata  del  30
gennaio  2015,  a  seguito  dello  sciopero  nazionale  del   settore
bancario, alcune filiali non hanno potuto funzionare regolarmente; 
  Vista  in  particolare  la  nota  in  data  3  febbraio  2015   del
responsabile del reparto operativo di  rete  di  Milano  della  Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 
  Ritenuto che l'eccezionalita' dello sciopero  nazionale  proclamato
dalle organizzazioni sindacali del settore bancario per  la  giornata
del 30 gennaio 2015 costituisca motivo per  la  proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno; 
 
                              Decreta: 
 
  Nella giornata del 30 gennaio 2015 le seguenti filiali della  Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: 
  Albino, via Guglielmo Marconi, 21; 
  Bergamo Ag. 1, via Borgo Palazzo, 95/G; 
  Bergamo Ag. 2, via Broseta, 102; 
  Calvenzano, via Treviglio, 7; 
  Dalmine, largo Europa, 18; 
  Treviglio, piazza Setti; 
  Chiuduno, largo Vistalli, 10; 
  Viana di Nembro, via Giuseppe Verdi, 6; 
  Suisio, via Belvedere, 18; 
  Bergamo Ag. 3, viale Vittorio Emanuele II, 8; 
  Romano Di Lombardia, via Isonzo, 18; 
  Bergamo, via Don Luigi Palazzolo, 18/24; 
  Azzano San Paolo, via Roma, 33; 
  Bonate Sotto, via Vittorio Veneto, 49; 
  Caravaggio, piazza Giuseppe Garibaldi, 18; 
  Ranica, via Zoffi, 8; 
  Castelli Calepio, via Gioachino Rossini, 23; 
  Ghisalba, via Provinciale, 30; 
  Pradalunga, via Vittorio Veneto, 21; 
  Curnasco, via Maresciallo Luigi Cadorna; 
  Ponteranica, Via Petos, 50, 
si sono trovate nell'impossibilita' di svolgere la normale  attivita'
e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.  1,
la circostanza  deve  ritenersi  evento  eccezionale  ai  fini  della
proroga  dei  termini  legali  e  convenzionali  scaduti  durante  il
predetto giorno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
    Bergamo, 3 marzo 2015 

                             Il prefetto 
                             Ferrandino 

 
TC15ABP8897 (Gratuito)
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