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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della provincia di Pescara; Vista la nota n. 0607007/15 del 3 giugno 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti n. 37 e Pescara agenzia n. 1, via Nicola Fabrizi n. 63, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca delle Marche S.p.A. e' stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale a causa dell'assemblea sindacale nell'interno pomeriggio del 26 maggio 2015; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: Per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti n. 37 e Pescara agenzia n. 1, via Nicola Fabrizi n. 63, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata agenzia di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 5 giugno 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP9085 (Gratuito)