TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.74 del 30-6-2015)

 
      Notifica per pubblici proclami - Ordinanza n. 02428/2015 
 

  Con ordinanza del T.A.R. del Lazio - Roma sez. I Bis. n. 02428/2015
reg. prov.  cau.  emessa  in  data  10  giugno  2015  il  ricorrente,
appuntato  scelto  dell'Arma  dei   carabinieri   Barretta   Perrotta
Vincenzo, nato a Frattamaggiore (Napoli) 24 febbraio 1963,  residente
a Troia (Foggia) via Ritucci n. 5,  codice  fiscale:  BRR  VCN  63B24
D789M, rappresentato e difeso  dall'avv.  Angelo  Fiore  Tartaglia  -
codice           fiscale:           TRTNLF68L28D390F            (Pec:
angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it - fax n. 06/35491865) presso  il
cui studio, sito in Roma a viale delle  Medaglie  d'Oro  n.  266,  e'
elettivamente  domiciliato,  e'   stato   autorizzato   a   procedere
all'integrazione  del  contraddittorio  mediante  la  procedura   per
pubblici proclami con l'inserzione di un  sunto  del  ricorso  e  dei
motivi aggiunti nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,
esonerandolo, in ragione del numero  dei  contro  interessati,  della
loro indicazione nominativa. 
  Il  ricorrente  appuntato  scelto  dell'Arma  dei  carabinieri,  ha
proposto ricorso contro il Ministero  della  difesa  in  persona  del
Ministro p.t., il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  in
persona del comandante generale p.t., entrambi domiciliati ex lege in
Roma a via dei Portoghesi n. 12 presso  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, nonche' nei confronti dei contro interessati appuntato  scelto
La Porta Raffaele, e appuntato scelto Di Berardino Andrea, avverso  e
per l'annullamento del decreto n. 80/1D, emesso dal  Ministero  della
difesa - Direzione generale per il  personale  militare  in  data  13
aprile 2015 che approva la graduatoria di merito dei candidati idonei
al  concorso  per  l'ammissione   al   14°   corso   trimestrale   di
aggiornamento  e  formazione  professionale  di  350   allievi   vice
brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri,  nella
parte in cui non viene ricompreso  tra  i  vincitori  il  ricorrente,
della determina n. 90/5-2-1 di prot. datata 23 febbraio 2015  con  la
quale  il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -   Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ufficio concorsi e contenzioso
- ha disposto l'esclusione dell'appuntato  scelto  Vincenzo  Barretta
Perrotta dal concorso, per titoli,  per  l'ammissione  al  14°  corso
trimestrale  di  aggiornamento  e  formazione  professionale  di  350
allievi  vicebrigadieri  del  ruolo  sovrintendenti   dell'Arma   dei
carabinieri, poiche' privo del requisito  di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera d)  del  relativo  bando,  dell'art.  3,
comma 1, lettera D)  del  bando  di  concorso  interno,  per  titoli,
riservato agli appuntati scelti CC., per l'ammissione  al  14°  corso
trimestrale  di  aggiornamento  e  formazione  professionale  di  350
allievi  vicebrigadieri  del  ruolo  sovrintendenti   dell'Arma   dei
carabinieri indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014  del
direttore generale del Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per    il    personale    militare,     nell'interpretazione     resa
dall'amministrazione, nonche' del decreto n. 229/1D in data 18 agosto
2014 del direttore generale del Ministero della  difesa  -  Direzione
generale per il personale militare, e di ogni altro atto presupposto,
collegato, connesso e conseguente. Con detto ricorso il ricorrente ha
evidenziato che in data 27 maggio 2014 il tribunale  di  sorveglianza
di Bari con sentenza n. 1205/15 lo ha dichiarato  «riabilitato  dalle
conseguenze giuridiche, e per l'effetto, dichiarava estinte  le  pene
accessorie e tutti gli effetti  penali  delle  condanne».  A  seguito
delle predetta riabilitazione il  ricorrente  presentava  domanda  di
partecipazione  al  concorso  interno,  per  titoli,  riservato  agli
appuntati scelti CC., per l'ammissione al 14°  corso  trimestrale  di
aggiornamento   e   formazione   professionale   di    350    allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri  ma
in data 26 febbraio 2015, gli veniva pero' notificata la determina n.
90/5-2-1 di prot. datata 23 febbraio 2015 con la quale  il  direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale
dell'Arma dei carabinieri  lo  escludeva  dal  predetto  concorso  in
quanto  sarebbe  privo  del  requisito  di  partecipazione   previsto
all'art. 3, comma 1, lettera  d)  del  bando  di  concorso  il  quale
prevede che possono partecipare al concorso gli appuntati scelti  che
«non siano stati  condannati  per  delitti  non  colposi,  anche  con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi».  In  data  23  febbraio  2015  veniva  poi  pubblicata   la
graduatoria che veniva impugnata mediante atto  di  motivi  aggiunti.
Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente,  con  due  motivi  di
diritto ha contestato la illegittimita'  derivata  della  graduatoria
impugnata, nella parte in cui non inserisce il ricorrente nell'elenco
degli  idonei  vincitori  per  manifesta   illegittimita'   dell'atto
presupposto  consistente  nell'illegittima  esclusione  dello  stesso
dalla procedura concorsuale per l'ammissione al 14° corso trimestrale
di  aggiornamento  e  formazione   professionale   di   350   allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri.
Eccesso  di  potere  per  errore   sui   presupposti,   incongruita',
illogicita',   irragionevolezza,   contraddittorieta',    ingiustizia
manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della  situazione  di
fatto, difetto di istruttoria. Illegittimita' e/o eccesso  di  potere
per violazione, erronea e/o  falsa  applicazione  ed  interpretazione
dell'art. 3, comma 1, lettera d) del bando di concorso  interno,  per
titoli, riservato agli appuntati scelti CC., per l'ammissione al  14°
corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di  350
allievi  vicebrigadieri  del  ruolo  sovrintendenti   dell'Arma   dei
carabinieri indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014  del
direttore generale del Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per il personale militare. Illegittimita' per  violazione  e/o  falsa
applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990: difetto e/o carenza
della motivazione. Illegittimita' dell'art. 3, comma  1,  lettera  d)
del bando di concorso interno, per titoli, riservato  agli  appuntati
scelti  CC.,  per  l'ammissione   al   14°   corso   trimestrale   di
aggiornamento   e   formazione   professionale   di    350    allievi
vicebrigadieri del ruolo  sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri
indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto  2014  del  direttore
generale del Ministero della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare, per violazione dell'art. 178 del codice penale  e
degli articoli 2, 3, 35  e  97  della  Costituzione:  violazione  del
diritto alla progressione di carriera, dei principi  di  uguaglianza,
buon andamento,  razionalita',  efficienza,  efficacia,  trasparenza,
ragionevolezza degli atti, delle scelte e dell'azione amministrativa.
Illegittimita' per violazione dell'art. 27,  comma  3  da  intendersi
anche come reinserimento del  condannato  nella  comunita'  civile  e
lavorativa e degli articoli  2  e  35  della  Cost.:  violazione  del
diritto  alla  progressione  di  carriera,  eccesso  di  potere   per
violazione  del  legittimo  affidamento  ingenerato  nel  ricorrente,
erroneita',  illogicita',   incongruita',   irragionevolezza.   Dette
censure venivano argomentate evidenziando  che  l'art.  3,  comma  1,
lettera d) del  bando  stesso  prevede  che  possono  partecipare  al
concorso gli appuntati scelti che «non  siano  stati  condannati  per
delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione  di  pena  su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, ovvero non siano in atto imputati  in  procedimenti  penali
per delitti non colposi». Tale disposizione del bando e'  illegittima
in quanto: 
    non prevede al condannato, poi riabilitato, di poter  partecipare
a detto concorso interno; 
    nell'enucleare i requisiti di partecipazione e,  in  particolare,
la causa di esclusione de qua, non prevede espressamente l'esclusione
anche  per  le  ipotesi  di  intervenuta  riabilitazione  ovvero  non
consente - secondo l'interpretazione della  citata  nanna  del  bando
data dall'amministrazione - ai soggetti riabilitati  e  perfettamente
inseriti nel contesto sociale e lavorativo - come appunto il caso del
ricorrente - di poter partecipare  al  concorso  e  quindi  di  poter
esercitare il  fondamentale  diritto  di  progredire  nella  carriera
(articoli 2 e 35 della Cost.). 
  La  disposizione   lesiva   non   prende   in   considerazione   la
riabilitazione come condizione di inoperativita' della preclusione in
esame. La mancanza di simili precisazioni comporta l'inapplicabilita'
dell'istituto della riabilitazione,  lasciando  sussistere  l'effetto
tanto grave della non ammissione al concorso interno. L'art. 3, comma
1, lettera d)  del  bando  in  argomento,  nell'interpretazione  data
dall'amministrazione, appare anche in contrasto con gli articoli 3  e
97  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  della  violazione   del
principio  di   uguaglianza,   trasparenza   e   buon   andamento   e
ragionevolezza   nell'azione   amministrativa    e    nelle    scelte
amministrative. La determinazione con la quale  l'amministrazione  ha
escluso dal concorso il ricorrente appare contrastare gravemente  con
il principio costituzionale di rieducazione del condannato (art.  27,
terzo  comma,  della   Costituzione)   da   intendersi   anche   come
reinserimento dello stesso nella comunita'  civile,  tenuto  peraltro
conto che nella fattispecie, il ricorrente non sta partecipando ad un
concorso per essere ammesso nell'Arma dei  carabinieri  ma  solo  per
progredire nella sua carriera  nella  citata  Istituzione  presso  la
quale svolge egregiamente il suo servizio da 34  anni.  Dunque  dalla
lettura delle disposizioni del bando teste' menzionate,  erroneamente
interpretate dall'amministrazione, che all'art. 3, comma  1,  lettera
d) le quali richiedono quale requisito per la partecipazione al bando
il «non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche  con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi», considerato che in data 27  maggio  2014  il  tribunale  di
sorveglianza di Bari con  sentenza  n.  1205/15  dichiarava  Barretta
Perrotta Vincenzo  «riabilitato»  e  che  a  seguito  delle  predetta
riabilitazione e ritenendo di aver riacquistato, finalmente, tutti  i
requisiti, il ricorrente  presentava  domanda  di  partecipazione  al
citato  concorso,  ben  puo'  desumersi  la   legittima   aspettativa
ingenerata nel ricorrente  a  poter  partecipare  a  detta  procedura
concorsuale.  Tale  aspettativa  viene  lesa  ed  ingiustificatamente
azzerata, dai provvedimenti  impugnati  basati  su  di  una  distorta
lettura della norma della piu' volte  richiamata  circolare,  lettura
che  consentirebbe  all'amministrazione  un  potere  di  valutare  la
sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso in  questione
indefinita nel tempo. Si  ribadisce  che  la  graduatoria  di  merito
impugnata mediante il presente atto di motivi aggiunti non era ancora
stata approvata al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati,
sicche' la valutazione operata dall'amministrazione  dell'assenza  di
un  requisito   che   il   ricorrente   invece   possedeva   all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito, appare ledere non solo
l'affidamento  ingenerato  nel  ricorrente  dalla  serena  e   logica
interpretazione delle richiamate norme contenute nella circolare,  ma
risulta decisamente illogica, incongrua, erronea ed irragionevole. 

                     avv. Angelo Fiore Tartaglia 

 
TS15ABA9127
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