Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Ordinanza n. 02428/2015 Con ordinanza del T.A.R. del Lazio - Roma sez. I Bis. n. 02428/2015 reg. prov. cau. emessa in data 10 giugno 2015 il ricorrente, appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri Barretta Perrotta Vincenzo, nato a Frattamaggiore (Napoli) 24 febbraio 1963, residente a Troia (Foggia) via Ritucci n. 5, codice fiscale: BRR VCN 63B24 D789M, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia - codice fiscale: TRTNLF68L28D390F (Pec: angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it - fax n. 06/35491865) presso il cui studio, sito in Roma a viale delle Medaglie d'Oro n. 266, e' elettivamente domiciliato, e' stato autorizzato a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante la procedura per pubblici proclami con l'inserzione di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esonerandolo, in ragione del numero dei contro interessati, della loro indicazione nominativa. Il ricorrente appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri, ha proposto ricorso contro il Ministero della difesa in persona del Ministro p.t., il Comando generale dell'Arma dei carabinieri in persona del comandante generale p.t., entrambi domiciliati ex lege in Roma a via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato, nonche' nei confronti dei contro interessati appuntato scelto La Porta Raffaele, e appuntato scelto Di Berardino Andrea, avverso e per l'annullamento del decreto n. 80/1D, emesso dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare in data 13 aprile 2015 che approva la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, nella parte in cui non viene ricompreso tra i vincitori il ricorrente, della determina n. 90/5-2-1 di prot. datata 23 febbraio 2015 con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, ufficio concorsi e contenzioso - ha disposto l'esclusione dell'appuntato scelto Vincenzo Barretta Perrotta dal concorso, per titoli, per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, poiche' privo del requisito di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del relativo bando, dell'art. 3, comma 1, lettera D) del bando di concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti CC., per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014 del direttore generale del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, nell'interpretazione resa dall'amministrazione, nonche' del decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014 del direttore generale del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente. Con detto ricorso il ricorrente ha evidenziato che in data 27 maggio 2014 il tribunale di sorveglianza di Bari con sentenza n. 1205/15 lo ha dichiarato «riabilitato dalle conseguenze giuridiche, e per l'effetto, dichiarava estinte le pene accessorie e tutti gli effetti penali delle condanne». A seguito delle predetta riabilitazione il ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti CC., per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ma in data 26 febbraio 2015, gli veniva pero' notificata la determina n. 90/5-2-1 di prot. datata 23 febbraio 2015 con la quale il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei carabinieri lo escludeva dal predetto concorso in quanto sarebbe privo del requisito di partecipazione previsto all'art. 3, comma 1, lettera d) del bando di concorso il quale prevede che possono partecipare al concorso gli appuntati scelti che «non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi». In data 23 febbraio 2015 veniva poi pubblicata la graduatoria che veniva impugnata mediante atto di motivi aggiunti. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente, con due motivi di diritto ha contestato la illegittimita' derivata della graduatoria impugnata, nella parte in cui non inserisce il ricorrente nell'elenco degli idonei vincitori per manifesta illegittimita' dell'atto presupposto consistente nell'illegittima esclusione dello stesso dalla procedura concorsuale per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri. Eccesso di potere per errore sui presupposti, incongruita', illogicita', irragionevolezza, contraddittorieta', ingiustizia manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, difetto di istruttoria. Illegittimita' e/o eccesso di potere per violazione, erronea e/o falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 3, comma 1, lettera d) del bando di concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti CC., per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014 del direttore generale del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare. Illegittimita' per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990: difetto e/o carenza della motivazione. Illegittimita' dell'art. 3, comma 1, lettera d) del bando di concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti CC., per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014 del direttore generale del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, per violazione dell'art. 178 del codice penale e degli articoli 2, 3, 35 e 97 della Costituzione: violazione del diritto alla progressione di carriera, dei principi di uguaglianza, buon andamento, razionalita', efficienza, efficacia, trasparenza, ragionevolezza degli atti, delle scelte e dell'azione amministrativa. Illegittimita' per violazione dell'art. 27, comma 3 da intendersi anche come reinserimento del condannato nella comunita' civile e lavorativa e degli articoli 2 e 35 della Cost.: violazione del diritto alla progressione di carriera, eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente, erroneita', illogicita', incongruita', irragionevolezza. Dette censure venivano argomentate evidenziando che l'art. 3, comma 1, lettera d) del bando stesso prevede che possono partecipare al concorso gli appuntati scelti che «non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi». Tale disposizione del bando e' illegittima in quanto: non prevede al condannato, poi riabilitato, di poter partecipare a detto concorso interno; nell'enucleare i requisiti di partecipazione e, in particolare, la causa di esclusione de qua, non prevede espressamente l'esclusione anche per le ipotesi di intervenuta riabilitazione ovvero non consente - secondo l'interpretazione della citata nanna del bando data dall'amministrazione - ai soggetti riabilitati e perfettamente inseriti nel contesto sociale e lavorativo - come appunto il caso del ricorrente - di poter partecipare al concorso e quindi di poter esercitare il fondamentale diritto di progredire nella carriera (articoli 2 e 35 della Cost.). La disposizione lesiva non prende in considerazione la riabilitazione come condizione di inoperativita' della preclusione in esame. La mancanza di simili precisazioni comporta l'inapplicabilita' dell'istituto della riabilitazione, lasciando sussistere l'effetto tanto grave della non ammissione al concorso interno. L'art. 3, comma 1, lettera d) del bando in argomento, nell'interpretazione data dall'amministrazione, appare anche in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, trasparenza e buon andamento e ragionevolezza nell'azione amministrativa e nelle scelte amministrative. La determinazione con la quale l'amministrazione ha escluso dal concorso il ricorrente appare contrastare gravemente con il principio costituzionale di rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, della Costituzione) da intendersi anche come reinserimento dello stesso nella comunita' civile, tenuto peraltro conto che nella fattispecie, il ricorrente non sta partecipando ad un concorso per essere ammesso nell'Arma dei carabinieri ma solo per progredire nella sua carriera nella citata Istituzione presso la quale svolge egregiamente il suo servizio da 34 anni. Dunque dalla lettura delle disposizioni del bando teste' menzionate, erroneamente interpretate dall'amministrazione, che all'art. 3, comma 1, lettera d) le quali richiedono quale requisito per la partecipazione al bando il «non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi», considerato che in data 27 maggio 2014 il tribunale di sorveglianza di Bari con sentenza n. 1205/15 dichiarava Barretta Perrotta Vincenzo «riabilitato» e che a seguito delle predetta riabilitazione e ritenendo di aver riacquistato, finalmente, tutti i requisiti, il ricorrente presentava domanda di partecipazione al citato concorso, ben puo' desumersi la legittima aspettativa ingenerata nel ricorrente a poter partecipare a detta procedura concorsuale. Tale aspettativa viene lesa ed ingiustificatamente azzerata, dai provvedimenti impugnati basati su di una distorta lettura della norma della piu' volte richiamata circolare, lettura che consentirebbe all'amministrazione un potere di valutare la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso in questione indefinita nel tempo. Si ribadisce che la graduatoria di merito impugnata mediante il presente atto di motivi aggiunti non era ancora stata approvata al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati, sicche' la valutazione operata dall'amministrazione dell'assenza di un requisito che il ricorrente invece possedeva all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito, appare ledere non solo l'affidamento ingenerato nel ricorrente dalla serena e logica interpretazione delle richiamate norme contenute nella circolare, ma risulta decisamente illogica, incongrua, erronea ed irragionevole. avv. Angelo Fiore Tartaglia TS15ABA9127