TAR - CATANZARO

(GU Parte Seconda n.83 del 21-7-2015)

 
         Notificazione per pubblici proclami - R.G. 1698/13 
 

  Ricorso per Giuseppina Carnuccio con avv. Valerio Zimatore e  Paola
Procopio con domicilio eletto in Catanzaro, via Buccarelli 49  contro
Ministero  Istruzione  Universita'  e  Ricerca,  Ufficio   Scolastico
Regionale Calabria e Carmela Falbo, notificato in data 14.11.13,  per
annullamento in  parte  qua  e  rettifica  di:  graduatoria  generale
definitiva di merito concorso per docenti scuola  infanzia  approvata
con decreto prot. AOODRCAL 13727 del 28.8.13, rettificata con decreto
prot. AOODRCAL 16630 del 2.10.13. Violazione art. 12 e 13  bando.  La
Carnuccio aveva dichiarato di essere in possesso di titoli  ulteriori
rispetto al diploma, ovvero abilitazione insegnamento scuola infanzia
e   scuola   primaria   e   aveva   depositato   in   data    20.8.13
autocertificazione  nonche'  presentato  reclamo  avverso  la   prima
graduatoria definitiva, ma l'Ufficio Scolastico non ha riconosciuto i
punteggi  relativi  alle  due   abilitazioni   all'insegnamento.   Il
punteggio in  piu'  da  attribuire  avrebbe  dovuto  essere  (all.  4
tab.A.1.2) di punti 1,25 per abilitazione scuola  infanzia  -  avendo
conseguito per detta abilitazione il punteggio di 69 - e di  1  punto
per abilitazione per la primaria (all. 4 tab. A.2.2), per  un  totale
di 2,25 punti che, aggiunti al punteggio gia' riconosciuto  di  70,50
avrebbe comportato un'assegnazione complessiva  di  72,75  punti  con
relativa postazione in graduatoria al n. 207 anzicche' al  327.  Cio'
premesso,  Giuseppina  Carnuccio  ricorre  al  Tar  affinche'   venga
riconosciuto il diritto alla  maggiorazione  di  punteggio  per  2,25
punti e venga  annullata  in  parte  qua  e  rettificata  graduatoria
generale definitiva  merito  concorso  per  docenti  scuola  infanzia
approvata  con  decreto  prot.  n.  AOODRCAL   13727   del   28.8.13,
rettificata con decreto prot. AOODRCAL 16630 del 2.10.13,  con  nuovo
posizionamento in graduatoria. 
  Il Presidente del Tar Calabria con ordinanza n.565/15 del 9.7.15 ha
disposto  integrazione  contraddittorio  con  notificazione  a  mezzo
pubblici proclami assegnando 90 giorni, da valere  nei  confronti  di
tutti i soggetti che precedono in graduatoria  la  ricorrente  e  che
verrebbero superati. 
  Catanzaro 14.7.15 

                        avv. Valerio Zimatore 
                         avv. Paola Procopio 

 
T15ABA10121
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