PROVINCIA DI CHIETI
Il dirigente del settore 6
Servizio espropri

(GU Parte Seconda n.83 del 21-7-2015)

 
       Ordinanza di pagamento diretto n. 7 del 19 giugno 2015 
 

  Oggetto:   lavori   di   costruzione   metanodotto    Potenziamento
Derivazione per Vasto DN 250 (10")  DP  64  bar  ed  opere  connesse.
Liquidazione Indennita' di asservimento. 
  VISTA  la  legge  7.8.1990,  n.  241  e  successive   modifiche   e
integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
dei procedimenti amministrativi; 
  VISTO il D.P.R. 8.6.2001, n.  327  e  s.m.i.,  "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'", in seguito denominato "Testo Unico"; 
  VISTO la Disposizione n° 3 del 09 febbraio  2012  rilasciata  dalla
Scrivente Amministrazione con la quale e' stato approvato il progetto
definitivo, dichiarata la pubblica utilita' urgente ed indifferibile,
accertata  la  conformita'  urbanistica   ed   apposto   il   vincolo
preordinato    all'esproprio/asservimento    per    il    metanodotto
"Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") P 64 bar  ed  opere
connesse", richiamata la nota prot. n° 6950  del  09.02.2012  con  la
quale  questa  Amministrazione  trasmetteva  copia  della   succitata
Disposizione n° 3 a tutti gli enti coinvolti ed in particolar modo si
invitavano i comuni interessati  di  San  Salvo  e  Cupello  a  darne
pubblicita' mediante l'affissione all'albo pretorio per venti  giorni
consecutivi; 
  VISTA la nota informativa Snam Rete Gas S.p.A.  prot.  REINV/INIPU/
306/92 RIC del  14.06.2012  trasmessa  alle  ditte  proprietarie  dei
terreni interessati a mezzo Raccomandata  A.R.  cosi'  come  previsto
dall'art.17 del DPR 327/2001; 
  VISTA l'istanza in  data  19.07.2012,  corredata  dalla  necessaria
documentazione, con la quale la societa'  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  ha
chiesto a questa Amministrazione, ai sensi  dell'art.  22  del  Testo
Unico, l'asservimento e l'occupazione degli  immobili  di  proprieta'
privata siti in agro di Cupello (CH) occorrenti per la  realizzazione
del metanodotto "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10")  DP
64 bar e opere connesse"; 
  VISTO il Decreto di Asservimento Coattivo n° 7 del 30 luglio  2012,
emesso da questa Amministrazione, con il quale si  dispone  a  favore
della Snam Rete Gas S.p.A. l'asservimento e l'occupazione  temporanea
di strisce di terreni in  comune  di  Cupello  provincia  di  Chieti,
interessate dal tracciato del metanodotto "Potenziamento  Derivazione
per Vasto DN 250 (10") DP 64 bar e opere connesse"; 
  VISTA la nota, REINV/INIPU/06/RIC del 09.01.2013, con la  quale  si
notificava il Decreto di Asservimento Coattivo n°  7  del  30.07.2012
con l'offerta delle indennita' e si invitavano le ditte a presenziare
al sopralluogo sulla particella interessata dai lavori; 
  TENUTO  conto  che  decorsi   inutilmente   trenta   giorni   dalla
notificazione della nota sopra richiamata, si intende non  concordata
la determinazione  dell'indennita'  di  asservimento  ed  occupazione
temporanea; 
  TENUTO conto che i sigg. Cirulli Nicola nato a Schiavi d'Abruzzo il
25/05/1929 e Cirulli Massimo nato a Ortona  li11/11/1963  proprietari
delle particelle 42, 28 e 19 del foglio di mappa  27  del  comune  di
Cupello hanno dichiarato, con nota prot. 8897 del 04/03/2013, la  non
accettazione delle indennita' proposte ed hanno  richiesto  a  questa
Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Testo  Unico  ed  ai  fini
della determinazione  definitiva  dell'indennita',  di  provvedere  a
nominare la terna peritale; 
  VISTA l'Ordinanza di deposito n. 23 del  16/07/2013  con  la  quale
questa Autorita' Espropriante ha disposto che la Snam Rete Gas S.p.A.
provveda, ai  sensi  dell'art.  20,  comma  14  del  Testo  Unico,  a
depositare,  presso  il  Ministero  dell'Economia  e  delle   Finanze
Ragioneria  Territoriale  dello  Stato  di  Chieti,  le  somme  delle
indennita' di asservimento ed occupazione temporanea e  danni  dovute
alla ditta Cirulli Nicola e Cirulli  Massimo  per  complessivi  Euro.
10.523,00; 
  VISTA la Determina Dirigenziale n. 291 del 21/03/2014 con la  quale
questa autorita' espropriante ha nominato i tecnici che compongono la
terna peritale geom. Claudio Bottone in rappresentanza dell'Autorita'
Espropriante, geom. Filippo Menna nominato dal  Tribunale  di  Vasto,
geom. Donato Ranni, nominato  dai  sigg.  Cirulli  Nicola  e  Cirulli
Massimo; 
  VISTA la Relazione Tecnica rimessa dalla  Terna  Peritale  in  data
06/10/2014,  prot.  34610,  con  la  quale  determina  a  maggioranza
l'indennita' definitiva delle  aree  asservite  sopra  richiamate  in
Euro.  3,50/mq  omnicomprensive  di  ogni  e   qualsiasi   indennizzo
(asservimento, occupazione temporanea e danni); 
  VISTA la nota 10136  di  prot.  del  26/03/2015  con  la  quale  si
notificava alla  ditta  Cirulli  che  i  valori  da  attribuire  agli
immobili asserviti in agro del Comune di Cupello  di  proprieta'  del
sig. Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929  e  Cirulli
Massimo nato ad Ortona il 11/11/1963 sono cosi' determinati: 
  a) per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa 4 con le
p.lle 42, 28 e 19 per complessivi  mq.  7.886,00  ricadente  in  zona
"agricola", la terna peritale si e' espressa  a  maggioranza  per  un
valore di Euro. 3,50 al mq. e quindi per una  indennita'  complessiva
di  asservimento,  occupazione  temporanea  e  danni  pari  ad  Euro.
27.601,00; 
  VISTA  la  comunicazione  di   accettazione   pervenuta   in   data
09/04/2015, prot. 11714, con la  quale  la  ditta  Cirulli  Nicola  e
Cirulli Massimo ha  manifestato  la  propria  volonta'  e  dichiarato
irrevocabilmente  di  accettare,  ognuno  per   la   propria   quota,
l'indennita' di Euro. 27.601,00; 
  VISTI i documenti  che  giustificano  la  proprieta'  dell'immobile
asservito e occupato, nonche' la liberatoria nei confronti della Snam
Rete Gas e di questa Amministrazione da chiunque posa vantare diritti
o pretese di qualsiasi genere sulle indennita' accettate in relazione
alla propria quota; 
  VISTA la nota, REINV/INIPU/217/Sav del 21.04.2015, con la quale  la
Snam Rete Gas S.p.A. comunica che non proporra'  ricorso  avverso  la
stila delle indennita' di che  trattasi  chiedendo  espressamente  di
liquidare quanto dovuto esclusivamente  a  favore  dei  titolari  del
provvedimento di asservimento sigg. Cirulli Nicola n.  a  Schiavi  di
Abruzzo il 25/05/1929 e Cirulli Massimo nato ad Ortona il  11/11/1963
e non ad altri soggetti giuridici (Aziende Agricole Cirulli Srl); 
  RITENUTO, per quanto  sopra,  di  esprimere  parere  favorevole  in
ordine alla  regolarita'  tecnica  ed  amministrativa,  nonche'  alla
legittimita' del presente provvedimento; 
  Dispone 
  1) Che la Snam Rete Gas S.p.A. provveda, ai sensi dell'art. 22  del
Testo Unico, a  liquidare  e  pagare  l'indennita'  di  asservimento,
occupazione temporanea e danni per le particelle  42,  28  e  19  del
foglio di mappa 27  del  comune  di  Cupello  per  complessivi  Euro.
17.078,00 cosi' come segue: 
  - quanto ad Euro. 12.808,50 a favore di Cirulli Nicola n. a Schiavi
di Abruzzo il 25/05/1929  (CRLNCL29E25I526B)  da  liquidare  sul  c/c
postale    ad    esso     intestato     con     codice     IBAN     -
IT40E0760115500000015409667; 
  - quanto ad Euro. 4.269,50 a favore  di  Cirulli  Massimo  nato  ad
Ortona il 11/11/1963 (CRLMSM63S11G141Z) da liquidare sul c/c  postale
intestato a Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929  con
codice IBAN - IT40E0760115500000015409667. 
  2) Che la SNAM Rete Gas S.p.A. provveda ad  inoltrare  al  servizio
espropri di questa Provincia attestato di bonifico  delle  indennita'
sopra richiamate quale quietanza delle somme corrisposte. 
  3) Che l'ulteriore indennita' depositata di Euro.  10.523,00  venga
svincolata  con  provvedimento  d'ufficio  predisposto  dal  Servizio
Espropri da inoltrare al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti. 

        Il dirigente de settore responsabile del procedimento 
                         ing. Carlo Cristini 

 
T15ADC10092
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