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Ricorso per usucapione speciale TRIBUNALE DI TERAMO Usucapione speciale L'avv. Francesco Ulbar con studio in Teramo alla via C.so Porta Romana, n. 46, rappresentate e difensore del sig. Lucidi Umberto nato a Colledara (TE) il 10/02/1956, ha chiesto, con ricorso del 7/03/2014 ai sensi dell'art. 1159-bis c.c. che il sig. Lucidi Umberto usucapisse e potesse cosi' acquistare la proprieta' del terreno sito in Colledara, frazione Bascianella riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio 7, particella 202. Il Giudice dell'intestato Tribunale ha ordinato affissione del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all'albo del Comune di Colledara e all'albo del Tribunale di Teramo; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potra' proporre opposizione entro 90 giorni dall'affissione oppure dalla data di notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 346/76. Teramo il 20/07/2015 avv. Francesco Ulbar Tribunale di Teramo Il Giudice letto il ricorso depositato da Lucidi Umberto con cui si chiede venga dichiarata in favore dello stesso, ex art. 1159 bis c.c. e della L. 346/76 l'usucapione della striscia di terra della complessiva estensione di are 3,50 circa, sita nel Comune di Colledara frazione Bascianella, distinta al foglio di mappa n. 7, particella n. 202, R.D. 1.17, R.A. € 1,27; ritenuta la propria competenza; dispone che copia del ricorso sia affissa a cura dell'istante all'albo del Tribunale ed all'albo del Comune di Colledara; ordina che un estratto del ricorso ed il presente decreto siano pubblicati, sempre a cura dell'istante, sulla Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dall'avvenuta affissione nei due albi di cui sopra con espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse potra' proporre opposizione nel termine di 90 giorni dalla scadenza della data di affissione al Comune e dalla data di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 3 L. 346/76; dispone che copia del ricorso e del pedissequo decreto sia notificata con le formalita' di rito, a cura dell'istante, a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sui fondi in questione, ovvero, se deceduti, ai loro eredi, con l'avvertimento che nel caso di notificazione nei modi ordinari sommamente difficile potra' essere chiesta al Presidente del Tribunale l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex articolo 150 c.p.c., ed a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa istanza, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sul fondo in questione; che, nel caso in cui nel ventennio precedente alla presentazione della istanza, nessuno abbia trascritto contro l'istante domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi, l'istante produca entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza del presente decreto, idonea certificazione dell'agenzia del territorio competente attestante la mancata trascrizione. Teramo 13.03.2015 il Giudice Dottoressa Eloisa Angela Imbesi avv. Francesco Ulbar TX15ABA206