TRIBUNALE DI TERAMO

(GU Parte Seconda n.85 del 25-7-2015)

 
                   Ricorso per usucapione speciale 
 

  TRIBUNALE DI TERAMO 
  Usucapione speciale 
  L'avv. Francesco Ulbar con studio in Teramo  alla  via  C.so  Porta
Romana, 
  n. 46, rappresentate e difensore del sig.  Lucidi  Umberto  nato  a
Colledara 
  (TE) il 10/02/1956, ha chiesto, con ricorso del 7/03/2014 ai  sensi
dell'art. 
  1159-bis c.c. che il sig. Lucidi Umberto usucapisse e potesse cosi' 
  acquistare la proprieta' del terreno sito  in  Colledara,  frazione
Bascianella 
  riportato  nel  catasto  terreni  di  quel  Comune  al  foglio   7,
particella 202. 
  Il Giudice dell'intestato  Tribunale  ha  ordinato  affissione  del
ricorso e del 
  provvedimento per 90 giorni all'albo  del  Comune  di  Colledara  e
all'albo 
  del Tribunale di Teramo; pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  e
notifica 
  a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia  interesse
potra' 
  proporre opposizione entro 90 giorni dall'affissione  oppure  dalla
data di 
  notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 346/76. 
  Teramo il 20/07/2015 avv. Francesco Ulbar 
    
  Tribunale di Teramo 
  Il Giudice 
  letto il ricorso depositato da Lucidi Umberto  con  cui  si  chiede
venga 
  dichiarata in favore dello stesso, ex art. 1159 bis c.c. e della L.
346/76 
  l'usucapione della striscia di terra della  complessiva  estensione
di are 
  3,50 circa, sita nel  Comune  di  Colledara  frazione  Bascianella,
distinta al 
  foglio di mappa n. 7, particella n. 202, R.D. 1.17,  R.A.  €  1,27;
ritenuta la 
  propria competenza; dispone che copia del  ricorso  sia  affissa  a
cura 
  dell'istante all'albo del  Tribunale  ed  all'albo  del  Comune  di
Colledara; 
  ordina che un estratto del ricorso ed  il  presente  decreto  siano
pubblicati, 
  sempre a cura  dell'istante,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  entro  15
giorni 
  dall'avvenuta affissione nei due albi di cui sopra con espresso 
  avvertimento  che  chiunque  vi  abbia  interesse  potra'  proporre
opposizione 
  nel termine di 90 giorni dalla scadenza della data di affissione al
Comune 
  e dalla data di notifica di cui  al  comma  2  dell'articolo  3  L.
346/76; 
  dispone  che  copia  del  ricorso  e  del  pedissequo  decreto  sia
notificata con 
  le formalita' di rito,  a  cura  dell'istante,  a  coloro  che  nei
registri 
  immobiliari figurano come titolari di diritti reali  sui  fondi  in
questione, 
  ovvero, se deceduti, ai loro eredi, con l'avvertimento che nel caso
di 
  notificazione nei modi ordinari sommamente difficile potra'  essere
chiesta 
  al Presidente del  Tribunale  l'autorizzazione  alla  notifica  per
pubblici 
  proclami ex articolo 150 c.p.c., ed  a  coloro  che  nel  ventennio
antecedente 
  alla presentazione della stessa istanza, abbiano trascritto  contro
l'istante 
  o i suoi danti causa  domanda  giudiziale  non  perenta  diretta  a
rivendicare 
  la proprieta' o altri diritti  reali  di  godimento  sul  fondo  in
questione; che, 
  nel caso in cui nel ventennio precedente alla  presentazione  della
istanza, 
  nessuno abbia trascritto contro l'istante  domanda  giudiziale  non
perenta 
  diretta a rivendicare  la  proprieta'  o  altri  diritti  reali  di
godimento sui 
  fondi medesimi, l'istante produca entro 90 giorni dall'avvenuta 
  conoscenza del presente decreto, idonea certificazione dell'agenzia
del 
  territorio competente attestante la mancata trascrizione. 
  Teramo 13.03.2015 il Giudice Dottoressa Eloisa Angela Imbesi 

                        avv. Francesco Ulbar 

 
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