BP COVERED BOND S.R.L.

Iscritta all'albo di cui all'art. 106 del T.U. Bancario al n. 41146
ed appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo
dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario al n.
5034.4 e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco
Popolare Soc. Coop.

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 06226220967
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06226220967

(GU Parte Seconda n.99 del 29-8-2015)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130
(la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1° settembre  1993,  n.
385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003
  n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali") 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II  n.  7  del  17  gennaio
2012, BP COVERED  BOND  S.r.l.  ("BP  Covered  Bond")  comunica  che,
nell'ambito di un'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi
di un contratto "quadro" di  cessione  di  crediti  individuabili  in
blocco, come successivamente modificato, ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis  della  Legge  130  e
dell'articolo 58 del T.U. Bancario concluso in data 13  gennaio  2012
indicato nel summenzionato avviso  di  cessione,  ha  acquistato  pro
soluto in data 25 agosto 2015 da BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA,
una banca costituita ed operante con la forma giuridica  di  societa'
cooperativa a responsabilita' limitata, con  sede  legale  in  Piazza
Nogara, 2, 37121, Verona,  Italia,  codice  fiscale,  partita  IVA  e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese  di  Verona  n.
03700430238 ed iscritta all'Albo  delle  Banche  tenuto  dalla  Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 13  del  T.U.  Bancario  al  n.  5668,  e
capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto  all'albo  dei
gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64  del  T.U.  Bancario  al  n.
5034.4, tutti i crediti (per  capitale,  interessi,  anche  di  mora,
maturati e maturandi a far tempo dal 10 agosto 2015  alle  ore  00.01
(incluso),  accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e   quant'altro),
derivanti da  mutui  fondiari  e/o  ipotecari  residenziali  e  mutui
fondiari e/o ipotecari commerciali aventi le caratteristiche  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere  (a)  e  (b),  rispettivamente,  del
Decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze  n.  310  del  14
dicembre 2006 (il "Decreto MEF") che, alla data del 25  agosto  2015,
risultavano nella titolarita' del Banco Popolare Societa' Cooperativa
e  che,  alla  data  del  10  agosto  2015  (salvo  ove  diversamente
previsto), presentavano le seguenti  caratteristiche  (da  intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  1. mutui erogati da  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa  ovvero
erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco Popolare
Societa' Cooperativa a seguito di fusione, scissione, conferimento di
ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo e/o frazionamento) siano: 
  a. una o piu' persone fisiche residenti in Italia, ovvero 
  b. una o piu' persone giuridiche aventi sede sociale in Italia; 
  3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  4. mutui denominati in euro; 
  5. mutui con decorrenza della prima rata antecedente alla data  del
10 agosto 2015; 
  6. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 10  agosto  2015  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio  8  (A)  che
segue e' pari o inferiore all'80%; ovvero 
  (B) mutui in relazione ai quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 10  agosto  2015  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio  8  (B)  che
segue e' pari o inferiore all'60%. 
  Ai fini dei paragrafi (A) e (B) del presente criterio, per  "valore
di stima dell'immobile" si intende il valore aggiornato dell'immobile
in possesso della banca alla data piu' prossima al 10 agosto 2015. Al
fine di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al  presente
criterio, ciascun mutuatario potra', laddove  non  disponga  gia'  di
tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  8. (A) mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali,  per  tali  intendendosi  i  rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; ovvero 
  (B)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
commerciali,  per  tali  intendendosi  i   rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A-10, B-1, B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2,  C-3,  C-4,  C-5,  C-6,
C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10,  D-11,  D-12,
E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-9, F-3, F-4, F-10 ovvero non riconducibili
ad  una  specifica  categoria  catastale  in  quanto  in  attesa   di
accatastamento alla data del 10 agosto 2015; 
  9. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a  tasso  fisso"  si  intendono
quei mutui il cui  tasso  di  interesse  applicato,  contrattualmente
stabilito, non preveda variazioni per tutta  la  durata  residua  del
finanziamento; 
  (b) mutui a tasso variabile.  Per  "mutui  a  tasso  variabile"  si
intendono quei mutui  il  cui  tasso  di  interesse  sia  parametrato
all'euribor ovvero al parametro Prime Rate ABI  ovvero  al  parametro
BCE; 
  (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti"  si  intendono  quei
mutui  che  prevedono  un  passaggio  obbligatorio   contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile; 
  (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d.  "modulari"  si  intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione  di  modificare,
anche piu' volte durante la  durata  residua  del  finanziamento,  la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da  una  modalita'  a  tasso
variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra  (i)
il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di
esercizio da parte del mutuatario della facolta'  di  modifica  della
modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di  applicazione
della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede; 
  10. mutui: 
  (i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa  tra  il  26
ottobre 1999 (incluso) ed il 6 febbraio 2015 (incluso); o 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 la cui data  di  stipulazione  sia  compresa  tra  il  1
dicembre 1999 (incluso) ed il 30 giugno 2015 (incluso); 
  11. mutui le  cui  rate  scadute  alla  data  del  10  agosto  2015
risultino interamente pagate; 
  12. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 5.000,00. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 10 agosto 2015 pur presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  13. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi
una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla  data  del  10
agosto 2015); 
  14. mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
  15. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  16. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora  scadute  alla
data del 10 agosto 2015, che siano state, alla  data  del  10  agosto
2015, pagate anticipatamente in tutto o in parte; 
  17. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento delle rate e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione  sia
in corso alla data del 10 agosto 2015; 
  18. mutui  erogati  da  Banca  Italease  S.p.A.  e  successivamente
confluiti  in  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa  a  seguito  di
fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda  o  cessione  di
ramo/i d'azienda; 
  19. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  20.  mutui  convenzionati  per  tali  intendendosi  mutui  le   cui
condizioni  economiche  sono  regolate  ai   sensi   di   convenzioni
sottoscritte da Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa  con  soggetti
terzi. Al fine di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al
presente criterio, ciascun mutuatario potra',  laddove  non  disponga
gia'  di  tale  informazione,  conoscere  se  il  proprio  mutuo   ha
condizioni  economiche  regolate  ai  sensi   di   tali   convenzioni
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  21. mutui che non rispettino i requisiti previsti  dal  Regolamento
(UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  26
giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti  creditizi
e le imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo  2,  Sezione
2, articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione  3,
Sottosezione 1, articolo 208. Al fine di valutare la conformita'  del
proprio  mutuo  al  presente  criterio,  ciascun  mutuatario  potra',
laddove non disponga gia'  di  tale  informazione,  conoscere  se  il
proprio mutuo  rispetti  o  meno  tali  requisiti  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  22. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo
erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote  sono  disciplinate  da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 
  23. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini  per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  24. mutui garantiti da piu' ipoteche gravanti su  immobili  diversi
ed aventi  tra  loro  grado  economico  diverso,  laddove  per  grado
economico diverso devono intendersi ipoteche di grado legale  diverso
tra loro le cui obbligazioni garantite non siano interamente estinte; 
  25. mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili  sui  quali  gravino
ulteriori ipoteche a garanzia di mutui concessi da banche diverse  da
Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa  di  grado  legale   superiore
all'ipoteca  iscritta  in   favore   di   Banco   Popolare   Societa'
Cooperativa. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  di  cui  al  presente
avviso sono stati  altresi'  trasferiti  a  BP  Covered  Bond,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art.  4  della  Legge  130  e  dell'art.  58  del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi  inerenti,  ivi
inclusa qualsiasi  garanzia,  reale  o  personale,  trasferibile  per
effetto della cessione dei suddetti  crediti,  comprese  le  garanzie
derivanti da qualsiasi negozio con causa di  garanzia,  rilasciate  o
comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti. 
  BP Covered Bond ha conferito incarico  a  Banco  Popolare  Societa'
Cooperativa, ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per  conto
di  BP  Covered  Bond,  in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei  crediti  ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori
Ceduti") e gli eventuali loro garanti,  successori  o  aventi  causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione  ai  crediti
oggetto della cessione di cui al presente  avviso  e  diritti  ceduti
nelle forme nelle quali  il  pagamento  di  tali  somme  era  a  loro
consentito per contratto o  in  forza  di  legge  anteriormente  alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso  che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 
  I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a Banco Popolare Societa' Cooperativa. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei  Dati
Personali, BP Covered Bond informa  i  soggetti  interessati  che  la
cessione dei crediti di cui al presente avviso gia' di titolarita' di
Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa  e  derivanti  dai   contratti
sottostanti di cui  i  Debitori  Ceduti  sono  parte,  ha  comportato
necessariamente la comunicazione a BP Covered Bond dei dati personali
identificativi, patrimoniali e  reddituali  dei  Debitori  Ceduti  (i
"Dati Personali"). In virtu' della predetta comunicazione, BP Covered
Bond  e'  divenuta,  pertanto,  titolare  del  trattamento  dei  Dati
Personali, e' tenuta a fornire  la  presente  informativa,  ai  sensi
dell'art. 13 del predetto Codice in materia di  Protezione  dei  dati
Personali ed assolve tale obbligo mediante la presente  pubblicazione
in forza del provvedimento del Garante per  la  Protezione  Dei  Dati
Personali  del  18  gennaio  2007,  recante  disposizioni  circa   le
modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso
di cessione in blocco dei crediti. 
  BP Covered Bond informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivita',  secondo   le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale  e,  in
particolare: 
  - per finalita' inerenti alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione  da  parte  di  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa   di
obbligazioni bancarie garantite nella forma  di  programma  ai  sensi
dell'art. 7-bis della Legge 130; 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond,  in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  seguenti  soggetti  e/o
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddisfano  le  seguenti
finalita': 
  (i) ai  soggetti  incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  (iii) ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered
Bond per la consulenza da essi prestata; 
  (iv) alle autorita' di vigilanza di BP  Covered  Bond  e  di  Banco
Popolare  Societa'  Cooperativa  e/o  alle   autorita'   fiscali   in
ottemperanza ad obblighi di legge; 
  (v) ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso; 
  (vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare; 
  (vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto  di  cessione  di
cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte
di BP Covered Bond. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza   anche   gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i  responsabili  del
trattamento di quest'ultima. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' BP Covered Bond  S.r.l.,  con  sede  in
Milano, Foro Buonaparte, 70. 
  BP Covered Bond informa, altresi', che  i  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono  esercitare
i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto,  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  Dati  Personali,   di
conoscere l'origine  degli  stessi,  le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  nonche'  di
ottenere ulteriori informazioni  rispetto  al  trattamento  dei  Dati
Personali, possono rivolgersi al preposto  pro-tempore  del  Servizio
Risorse e Servizi presso Banco Popolare Soc. Coop.,  in  qualita'  di
responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond. 
  Lodi, 25 agosto 2015 

            BP Covered Bond S.r.l. - Procuratore speciale 
                           Ciro Manigrasso 

 
T15AAB11299
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.