TAR CALABRIA - CATANZARO
Sezione II

(GU Parte Seconda n.105 del 12-9-2015)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Ad istanza dell'avv. Stanislao De Santis, con  Studio  in  Cosenza,
via Adige n. 40 (cod. fisc. DSN SNS 54L17 D086L - tel.  0984/23201  -
fax 0984/794091 - p.e.c.: avv.sdesantis@pec.giuffre.it), in  qualita'
di  difensore  delle  Organizzazioni  professionali  ricorrenti,   di
seguito indicate, si rende noto che il  T.A.R.  Calabria,  Catanzaro,
Sez. II,  con  ordinanza  n.  1226/2015  depositata  il  10/7/2015  e
comunicata in pari data - previa riunione del  ricorso  n.  1011  del
2014, proposto da Confagricoltura  Cosenza,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Stanislao De Santis, con domicilio eletto in Catanzaro, via
Lidonnici n.  7,  presso  studio  avv.  Albino  Domanico,  contro  il
Presidente della Giunta Regionale  della  Calabria,  rappresentato  e
difeso dall'avv. Paolo Falduto, con domicilio  eletto  in  Catanzaro,
via Milano n. 28, e contro Camera di Commercio Industria  Artigianato
Agricoltura di Cosenza, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Giancarlo
Gargione, con domicilio eletto in Catanzaro, via De Gasperi n.  76/B,
presso Segreteria T.A.R., e  nei  confronti  di  Coldiretti  Cosenza,
rappresentata e difesa dagli  avv.ti  Giancarlo  Pompilio  e  Alfredo
Gualtieri, con domicilio eletto in Catanzaro, via Vittorio Veneto  n.
48, presso studio avv.  Alfredo  Gualtieri,  per  l'annullamento  del
decreto presidenziale n. 51 del 6/6/2014 avente ad  oggetto  "rinnovo
Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria,  Artigianato
e  Agricoltura  di  Cosenza  (art.  9  D.M.  n.  156/2011)  -  nomina
componenti - convocazione primo Consiglio", con il quale  sono  stati
nominati i componenti del Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di
Cosenza,  in  rappresentanza  dei  settori  previsti  dallo   statuto
camerale ed e' stata altresi' stabilita la data del  30  giugno  2014
per l'insediamento del nuovo Consiglio, con il  seguente  ordine  del
giorno: "elezione del Presidente ai sensi dell'art.  16  della  legge
580/1993 cosi' come modificata dal D.lgs. 23/2010", nonche'  di  ogni
altro  atto  comunque  connesso,  presupposto  e/o  consequenziale  e
segnatamente  della  nota  prot.  0168092/SIAR  del  20/5/2014  della
Presidenza della Giunta Regionale, con la quale e' stata trasmessa al
Dipartimento Attivita' Produttive la  comunicazione  del  Commissario
della Camera di Commercio di Cosenza n. 8959 del 13//2014  avente  ad
oggetto "procedura di rinnovo Organi CCIAA  di  Cosenza  -  ordinanze
T.A.R. Calabria n. 180 - 182 - 183 del 2014 - contraddittorio con  le
parti e determinazioni", e  del  ricorso  n.  262/2014,  proposto  da
Confagricoltura Cosenza, Confederazione Italiana Agricoltori Cosenza,
rappresentate e difese dall'avv. Stanislao De Santis,  con  domicilio
eletto come sopra, contro il Presidente della Giunta Regionale  della
Calabria, rappresentato e  difeso  dall'avv.  Mariano  Calogero,  con
domicilio  eletto  come  sopra,  e  contro  la  Camera  di  Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza, rappresentata e  difesa
dall'avv. Giancarlo Gargione, con domicilio eletto come sopra, e  nei
confronti di Coldiretti Cosenza, rappresentata e difesa dagli  avv.ti
Alfredo Gualtieri e Giancarlo Pompilio,  con  domicilio  eletto  come
sopra,  e  di  Pasquale  Monea,  per  l'annullamento:   del   decreto
"confermativo/rinnovatorio" n. 4 del 22/01/2014 del Presidente  della
Giunta Regionale, avente ad oggetto "rinnovo Consiglio Camerale della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di  Cosenza
- attribuzione  seggi";  della  nota  n.  31787  del  23/12/2013  del
Segretario Generale della CCIAA di Cosenza, con  la  quale  e'  stata
dichiarata conclusa la  "reiterazione  dell'istruttoria,  cosi'  come
disposta dal T.A.R.  Calabria";  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale con il quale  e'  stato  nominato,  nella  veste  di
Commissario straordinario  della  Camera  di  Commercio  di  Cosenza,
l'avv. Pasquale Monea; nonche' di ogni altro atto comunque  connesso,
presupposto e /o consequenziale e segnatamente  della  determinazione
dirigenziale n. 526 del 20/12/1013, richiamata nella  suddetta  nota,
con la quale e' stata confermata, quanto  a  Coldiretti  Cosenza,  la
gia'  riconosciuta   rappresentativita',   e   della   determinazione
dirigenziale  n.  522  del  20/12/2013,  con  la   quale   e'   stata
rideterminata, in diminuzione, la rappresentativita' di CIA Cosenza -
ritenuto che  "ove  le  censure  proposte  a  mezzo  dei  ricorsi  in
questione fossero accolte, ne deriverebbe l'annullamento  degli  atti
impugnati, con conseguente incisione sulla sfera giuridica di tutti i
soggetti gia' individuati per l'attribuzione dei seggi  in  consiglio
camerale e di tutte le associazioni/organizzazioni a cui  sono  state
assegnati seggi,  nonche'  del  Presidente  della  C.C.I.A.A.  e  dei
componenti  della  Giunta  camerale,  medio  tempore  rispettivamente
eletto e nominati", e che, pertanto,  "i  ricorsi  in  esame  debbano
essere notificati a tutti  i  soggetti  come  sopra  individuati  che
ancora non lo siano stati e comunque a tutti i soggetti  in  capo  ai
quali gli atti impugnati hanno consolidato situazioni configgenti  di
interesse  protetto  e   attuale,   suscettibili   di   essere   lese
dall'eventuale   accoglimento   dei   ricorsi",   a)   ha    ordinato
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei  sopra  indicati
soggetti, autorizzando il sottoscritto difensore ad  avvalersi  della
notifica per pubblici proclami, ex art.  41,  c.  4,  c.p.a.,  b)  ha
fissato  per  tale  incombente  il  termine  di   giorni   40   dalla
comunicazione della predetta ordinanza e  il  termine  di  giorni  20
dalla scadenza del predetto termine per il deposito della prova delle
avvenute notifiche, c) ha rinviato  la  trattazione  del  merito  dei
ricorsi all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2015. 
  Premesso quanto sopra e premesso altresi': che, in base al  decreto
P. f.f. G.  R.  n.  51  del  6/6/2014,  i  soggetti  individuati  per
l'attribuzione dei  seggi  in  consiglio  camerale  sono  i  signori:
Alessio Santo, n.  Cosenza  1/11/1943;  Algieri  Klaus,  n.  Duisburg
11/2/1963; Amendola Giovanni Antonio,  n.  Corigliano  C.  15/6/1965;
Balducchi Osvaldo, n. Careggine 8/3/1931; Blasi Eugenio, n.  S.  Fili
9/12/1935; Caligiuri Fulvia Michela, n.  Cosenza  1/7/1973;  Cocciolo
Maria, n. Vibo Valentia 29/9/1975; Corno Silvano, n. Torano  Castello
6/5/1949; Cosentini Francesco, n. Cosenza 15/4/1963; Donato Giovanni,
n.  Cosenza  25/1/1962;  Farina  Vincenzo,  n.  Roseto  Capo  Spulico
20/7/1966; Filice  Paolo,  n.  Figline  Vigliaturo  30/5/1981;  Lione
Domenico,  n.  Cassano  Ionio  17/8/1968;  Matragrano   Roberto,   n.
Dipignano 28/4/1943; Mazzei Francesco, n.  Corigliano  C.  25/1/1962;
Oranges Pietro Paolo, n. Corigliano C. 15/5/1962; Paldino Nicola,  n.
Bisignano 8/12/1950; Politano Giuseppe, n. Cosenza  26/11/1974;  Rosa
Francesco n. Cosenza 27/7/1973; Russo Antonio, n. Rossano  14/4/1960;
Salerno Francesco, n. Roggiano Gravina 12/9/1950; Santagada Maria, n.
Pisa 5/3/1977; Smurra Gerardo, n. Rossano 21/6/1947;  Tarasi  Pietro,
n. Cosenza 28/2/1962;  Urso  Massimo,  n.  Cosenza  19/12/1963;  Zasa
Pierluca, n.  Cosenza  4/1/1971;  Zumpano  Mauro,  n.  Spezzano  Sila
18/9/1951; che, in base al decreto P. G. R. n. 4  del  22/1/2014,  le
associazioni/organizzazioni a cui sono stati assegnati  seggi  (oltre
alle ricorrenti  Confagricoltura  e  Cia,  e  alla  Coldiretti,  gia'
chiamata   in   giudizio),   sono:   Confapi,   Confcommercio,   Cna,
Casartigiani, Claai, Uimec,  Confesercenti,  Confindustria,  Confapi,
Confartigianato, Fit, Confcooperative, Lega Coop., Ania,  Abi,  Cgil,
Cisl, Uil, Federconsumatori, Adiconsum, Adoc; che il Presidente della
C.C.I.A.A. e' il sig. Algieri Klaus; d) che i componenti della Giunta
sono i signori: Algieri Klaus, Balduccchi  Osvaldo,  Cocciolo  Maria,
Cosentini Francesco,  Matragrano  Roberto,  Rosa  Francesco,  Salerno
Francesco, Tarasi Pietro, Zasa Pierluca, si trascrive l'epigrafe  dei
motivi dei rispettivi ricorsi, aventi ad oggetto l'annullamento delle
operazioni volte al rinnovo degli organi camerali di  cui  all'avviso
pubblicato all'Albo camerale  il  5/2/2013,  consultabili  nel  testo
integrale presso la Segreteria della Sez.  II  del  T.A.R.  Calabria,
unitamente alle memorie difensive delle parti costituite  e  ad  ogni
altro atto dei giudizi. 
  Ricorso n. 262/2014: 1) Violazione e falsa  applicazione  dell'art.
38 c. 1, della l. 12/ 12/2002 n. 273 e dell'art. 5, c. 2, lettera d),
della l. 29/1/1993 n. 580. Eccesso  di  potere  per  sviamento  della
causa tipica e per violazione del principio di imparzialita'  e  buon
andamento della P.A.; 2) Violazione degli  artt.  9  e  10  del  D.M.
4/8/2011  n.  156.  Eccesso  di  potere  per  violazione  dell'ordine
procedimentale e per falsita' dei presupposti - Violazione del giusto
procedimento. 3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e della
portata della statuizione cautelare  intervenuta  nei  confronti  del
precedente  D.P.G.R.  n.  80  del  17/6/2013  e  dei  relativi   atti
presupposti. 4) Violazione dell'art. 5, c.  2,  D.M.  n.  156/2011  e
degli artt. 47 e 71 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Eccesso di  potere  per
contraddittorieta' e illogicita'. Ulteriore  eccesso  di  potere  per
elusione  e/o  violazione  del  giudicato  cautelare  e  per  mancato
esercizio  del  potere/dovere  di  esclusione  e   per   difetto   di
motivazione e di istruttoria. 5) Ulteriore violazione dell'art. 38 c.
1, della l. 12/12/2002 n. 273 e dell'art. 5, c. 2, lettera d),  della
l. 29/1/1993 n. 580. Eccesso di potere per sviamento, per carenza dei
presupposti e per contraddittorieta'  con  precedenti  manifestazioni
della medesima P.A. 
  Ricorso n. 1011/2014: 1) Illegittimita' derivata (in  relazione  ai
motivi proposti con il ricorso n. 262/2014). 2) Eccesso di potere per
contraddittorieta' con predenti manifestazioni, manifesta illogicita'
e  sviamento  dal  pubblico  interesse  -   Violazione   del   giusto
procedimento  in  materia  di  rinnovo  degli  organi  camerali.   3)
Violazione dell'art. 38, c. 1, della l. 12/12/2002 n. 273 e dell'art.
5, c. 2, lettera d), della l. 29/1/1993 n. 580. Eccesso di potere per
sviamento e per  carenza  dei  presupposti.  4)  Violazione  e  falsa
applicazione del principio del  contraddittorio  nel  procedimento  -
Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto
di motivazione. 
  Copia integrale dell'atto di integrazione  del  contraddittorio  e'
depositata presso il Comune di Catanzaro e presso la  Segreteria  del
TAR Calabria, Sez. II, Catanzaro. 
  Cosenza, 1 settembre 2015 

                      avv. Stanislao De Santis 

 
T15ABA11749
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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