Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami Ad istanza dell'avv. Stanislao De Santis, con Studio in Cosenza, via Adige n. 40 (cod. fisc. DSN SNS 54L17 D086L - tel. 0984/23201 - fax 0984/794091 - p.e.c.: avv.sdesantis@pec.giuffre.it), in qualita' di difensore delle Organizzazioni professionali ricorrenti, di seguito indicate, si rende noto che il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, con ordinanza n. 1226/2015 depositata il 10/7/2015 e comunicata in pari data - previa riunione del ricorso n. 1011 del 2014, proposto da Confagricoltura Cosenza, rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao De Santis, con domicilio eletto in Catanzaro, via Lidonnici n. 7, presso studio avv. Albino Domanico, contro il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Falduto, con domicilio eletto in Catanzaro, via Milano n. 28, e contro Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Gargione, con domicilio eletto in Catanzaro, via De Gasperi n. 76/B, presso Segreteria T.A.R., e nei confronti di Coldiretti Cosenza, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Pompilio e Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, presso studio avv. Alfredo Gualtieri, per l'annullamento del decreto presidenziale n. 51 del 6/6/2014 avente ad oggetto "rinnovo Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza (art. 9 D.M. n. 156/2011) - nomina componenti - convocazione primo Consiglio", con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza, in rappresentanza dei settori previsti dallo statuto camerale ed e' stata altresi' stabilita la data del 30 giugno 2014 per l'insediamento del nuovo Consiglio, con il seguente ordine del giorno: "elezione del Presidente ai sensi dell'art. 16 della legge 580/1993 cosi' come modificata dal D.lgs. 23/2010", nonche' di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e segnatamente della nota prot. 0168092/SIAR del 20/5/2014 della Presidenza della Giunta Regionale, con la quale e' stata trasmessa al Dipartimento Attivita' Produttive la comunicazione del Commissario della Camera di Commercio di Cosenza n. 8959 del 13//2014 avente ad oggetto "procedura di rinnovo Organi CCIAA di Cosenza - ordinanze T.A.R. Calabria n. 180 - 182 - 183 del 2014 - contraddittorio con le parti e determinazioni", e del ricorso n. 262/2014, proposto da Confagricoltura Cosenza, Confederazione Italiana Agricoltori Cosenza, rappresentate e difese dall'avv. Stanislao De Santis, con domicilio eletto come sopra, contro il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Calogero, con domicilio eletto come sopra, e contro la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Gargione, con domicilio eletto come sopra, e nei confronti di Coldiretti Cosenza, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Giancarlo Pompilio, con domicilio eletto come sopra, e di Pasquale Monea, per l'annullamento: del decreto "confermativo/rinnovatorio" n. 4 del 22/01/2014 del Presidente della Giunta Regionale, avente ad oggetto "rinnovo Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza - attribuzione seggi"; della nota n. 31787 del 23/12/2013 del Segretario Generale della CCIAA di Cosenza, con la quale e' stata dichiarata conclusa la "reiterazione dell'istruttoria, cosi' come disposta dal T.A.R. Calabria"; del decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale e' stato nominato, nella veste di Commissario straordinario della Camera di Commercio di Cosenza, l'avv. Pasquale Monea; nonche' di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e /o consequenziale e segnatamente della determinazione dirigenziale n. 526 del 20/12/1013, richiamata nella suddetta nota, con la quale e' stata confermata, quanto a Coldiretti Cosenza, la gia' riconosciuta rappresentativita', e della determinazione dirigenziale n. 522 del 20/12/2013, con la quale e' stata rideterminata, in diminuzione, la rappresentativita' di CIA Cosenza - ritenuto che "ove le censure proposte a mezzo dei ricorsi in questione fossero accolte, ne deriverebbe l'annullamento degli atti impugnati, con conseguente incisione sulla sfera giuridica di tutti i soggetti gia' individuati per l'attribuzione dei seggi in consiglio camerale e di tutte le associazioni/organizzazioni a cui sono state assegnati seggi, nonche' del Presidente della C.C.I.A.A. e dei componenti della Giunta camerale, medio tempore rispettivamente eletto e nominati", e che, pertanto, "i ricorsi in esame debbano essere notificati a tutti i soggetti come sopra individuati che ancora non lo siano stati e comunque a tutti i soggetti in capo ai quali gli atti impugnati hanno consolidato situazioni configgenti di interesse protetto e attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento dei ricorsi", a) ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sopra indicati soggetti, autorizzando il sottoscritto difensore ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ex art. 41, c. 4, c.p.a., b) ha fissato per tale incombente il termine di giorni 40 dalla comunicazione della predetta ordinanza e il termine di giorni 20 dalla scadenza del predetto termine per il deposito della prova delle avvenute notifiche, c) ha rinviato la trattazione del merito dei ricorsi all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2015. Premesso quanto sopra e premesso altresi': che, in base al decreto P. f.f. G. R. n. 51 del 6/6/2014, i soggetti individuati per l'attribuzione dei seggi in consiglio camerale sono i signori: Alessio Santo, n. Cosenza 1/11/1943; Algieri Klaus, n. Duisburg 11/2/1963; Amendola Giovanni Antonio, n. Corigliano C. 15/6/1965; Balducchi Osvaldo, n. Careggine 8/3/1931; Blasi Eugenio, n. S. Fili 9/12/1935; Caligiuri Fulvia Michela, n. Cosenza 1/7/1973; Cocciolo Maria, n. Vibo Valentia 29/9/1975; Corno Silvano, n. Torano Castello 6/5/1949; Cosentini Francesco, n. Cosenza 15/4/1963; Donato Giovanni, n. Cosenza 25/1/1962; Farina Vincenzo, n. Roseto Capo Spulico 20/7/1966; Filice Paolo, n. Figline Vigliaturo 30/5/1981; Lione Domenico, n. Cassano Ionio 17/8/1968; Matragrano Roberto, n. Dipignano 28/4/1943; Mazzei Francesco, n. Corigliano C. 25/1/1962; Oranges Pietro Paolo, n. Corigliano C. 15/5/1962; Paldino Nicola, n. Bisignano 8/12/1950; Politano Giuseppe, n. Cosenza 26/11/1974; Rosa Francesco n. Cosenza 27/7/1973; Russo Antonio, n. Rossano 14/4/1960; Salerno Francesco, n. Roggiano Gravina 12/9/1950; Santagada Maria, n. Pisa 5/3/1977; Smurra Gerardo, n. Rossano 21/6/1947; Tarasi Pietro, n. Cosenza 28/2/1962; Urso Massimo, n. Cosenza 19/12/1963; Zasa Pierluca, n. Cosenza 4/1/1971; Zumpano Mauro, n. Spezzano Sila 18/9/1951; che, in base al decreto P. G. R. n. 4 del 22/1/2014, le associazioni/organizzazioni a cui sono stati assegnati seggi (oltre alle ricorrenti Confagricoltura e Cia, e alla Coldiretti, gia' chiamata in giudizio), sono: Confapi, Confcommercio, Cna, Casartigiani, Claai, Uimec, Confesercenti, Confindustria, Confapi, Confartigianato, Fit, Confcooperative, Lega Coop., Ania, Abi, Cgil, Cisl, Uil, Federconsumatori, Adiconsum, Adoc; che il Presidente della C.C.I.A.A. e' il sig. Algieri Klaus; d) che i componenti della Giunta sono i signori: Algieri Klaus, Balduccchi Osvaldo, Cocciolo Maria, Cosentini Francesco, Matragrano Roberto, Rosa Francesco, Salerno Francesco, Tarasi Pietro, Zasa Pierluca, si trascrive l'epigrafe dei motivi dei rispettivi ricorsi, aventi ad oggetto l'annullamento delle operazioni volte al rinnovo degli organi camerali di cui all'avviso pubblicato all'Albo camerale il 5/2/2013, consultabili nel testo integrale presso la Segreteria della Sez. II del T.A.R. Calabria, unitamente alle memorie difensive delle parti costituite e ad ogni altro atto dei giudizi. Ricorso n. 262/2014: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c. 1, della l. 12/ 12/2002 n. 273 e dell'art. 5, c. 2, lettera d), della l. 29/1/1993 n. 580. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e per violazione del principio di imparzialita' e buon andamento della P.A.; 2) Violazione degli artt. 9 e 10 del D.M. 4/8/2011 n. 156. Eccesso di potere per violazione dell'ordine procedimentale e per falsita' dei presupposti - Violazione del giusto procedimento. 3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e della portata della statuizione cautelare intervenuta nei confronti del precedente D.P.G.R. n. 80 del 17/6/2013 e dei relativi atti presupposti. 4) Violazione dell'art. 5, c. 2, D.M. n. 156/2011 e degli artt. 47 e 71 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Eccesso di potere per contraddittorieta' e illogicita'. Ulteriore eccesso di potere per elusione e/o violazione del giudicato cautelare e per mancato esercizio del potere/dovere di esclusione e per difetto di motivazione e di istruttoria. 5) Ulteriore violazione dell'art. 38 c. 1, della l. 12/12/2002 n. 273 e dell'art. 5, c. 2, lettera d), della l. 29/1/1993 n. 580. Eccesso di potere per sviamento, per carenza dei presupposti e per contraddittorieta' con precedenti manifestazioni della medesima P.A. Ricorso n. 1011/2014: 1) Illegittimita' derivata (in relazione ai motivi proposti con il ricorso n. 262/2014). 2) Eccesso di potere per contraddittorieta' con predenti manifestazioni, manifesta illogicita' e sviamento dal pubblico interesse - Violazione del giusto procedimento in materia di rinnovo degli organi camerali. 3) Violazione dell'art. 38, c. 1, della l. 12/12/2002 n. 273 e dell'art. 5, c. 2, lettera d), della l. 29/1/1993 n. 580. Eccesso di potere per sviamento e per carenza dei presupposti. 4) Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento - Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione. Copia integrale dell'atto di integrazione del contraddittorio e' depositata presso il Comune di Catanzaro e presso la Segreteria del TAR Calabria, Sez. II, Catanzaro. Cosenza, 1 settembre 2015 avv. Stanislao De Santis T15ABA11749