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Errata corrige
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Estratto ordinanza pagamento Il Direttore Generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: dPR n. 327/2001), omissis; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito dPCM n. 158/2013), omissis; VISTO il decreto 17 aprile 2015, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle inserzioni n. 48 - in data 28/04/2015, con il quale e' stata disposta l'occupazione temporanea di porzione di terreno situato nel comune di Verolavecchia (BS), identificato al catasto al foglio 17, mappale 1, di proprieta' dei sig.ri CREMONESI Isidoro e ODELLI BRUNELLI Luigina, ai fini dell'installazione di stazione per il rilevamento della micro-sismicita', necessario per garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in giacimento nella concessione denominata "BORDOLANO STOCCAGGIO"; CONSIDERATO che i Proprietari del fondo, a seguito dell'esecuzione del decreto 17 aprile 2015 hanno accettato le indennita' proposte nell'allegato al medesimo provvedimento e che pertanto occorre che la societa' beneficiaria del provvedimento, STOGIT SpA, omissis; CONSIDERATO che l'immissione in possesso della porzione di terreno a favore della STOGIT SpA, conseguente al citato decreto 17 aprile 2015, e' stata eseguita in data 4 giugno 2015 e che il termine di scadenza della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO" e' il 6 novembre 2021; ORDINA alla Societa' STOGIT SpA, beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al decreto 17 aprile 2015 citato in premessa: 1. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, omissis; 2. decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al punto 1., di corrispondere senza indugio, con modalita' concordate con i proprietari, l'importo di euro 265,00 (duecentosessantacinque/00) quale indennita' dei primi tre anni di occupazione, fino al 4 giugno 2018, della porzione di terreno di circa 50 metri quadrati, dove e' realizzata la stazione di rilevamento della micro-sismicita'; 3. al termine del primo triennio, di eseguire l'ulteriore pagamento di euro 390,00 (trecentonovanta/00) quale indennita' di occupazione fino alla data di scadenza della concessione di stoccaggio, indicata nelle premesse al presente provvedimento; 4. di registrare con oneri a proprio carico il presente provvedimento presso il competente Ufficio, nonche' di trasmetterne copia, unitamente alla pubblicazione di cui al punto 1.: a) ad ogni componente della Ditta proprietaria dell'immobile; b) alla Divisione I con competenza in materia di espropri nel settore energia di questa Direzione Generale. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto 17 aprile 2015, nel caso di proroga della concessione oltre il 6 novembre 2021, nonche' di necessita' di continuare lo stato di occupazione coatta della porzione di terreno, corre l'obbligo per la societa' STOGIT di presentare una nuova istanza per prorogare oltre tale termine l'occupazione, la cui indennita' da destinare ai proprietari sara' oggetto di nuova valutazione. Roma, 1° settembre 2015 Il direttore generale Franco Terlizzese T15ADC11776