MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.105 del 12-9-2015)

 
                    Estratto ordinanza pagamento 
 

  Il Direttore Generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: dPR n. 327/2001), omissis; 
  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di seguito dPCM n. 158/2013), omissis; 
  VISTO il decreto 17 aprile  2015,  pubblicato  per  estratto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana   -   Foglio   delle
inserzioni n. 48 - in data 28/04/2015, con il quale e' stata disposta
l'occupazione temporanea di porzione di terreno situato nel comune di
Verolavecchia (BS), identificato al catasto al foglio 17, mappale  1,
di proprieta' dei sig.ri CREMONESI Isidoro e ODELLI BRUNELLI Luigina,
ai fini dell'installazione  di  stazione  per  il  rilevamento  della
micro-sismicita',  necessario   per   garantire   l'esercizio   dello
stoccaggio di gas naturale in giacimento nella concessione denominata
"BORDOLANO STOCCAGGIO"; 
  CONSIDERATO che i Proprietari del fondo, a seguito  dell'esecuzione
del decreto 17 aprile 2015 hanno  accettato  le  indennita'  proposte
nell'allegato al medesimo provvedimento e che pertanto occorre che la
societa' beneficiaria del provvedimento, STOGIT SpA, omissis; 
  CONSIDERATO che l'immissione in possesso della porzione di  terreno
a favore della STOGIT SpA, conseguente al citato  decreto  17  aprile
2015, e' stata eseguita in data 4 giugno 2015 e  che  il  termine  di
scadenza della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO" e'  il  6  novembre
2021; 
  ORDINA 
  alla  Societa'  STOGIT  SpA,  beneficiaria   dell'azione   ablativa
conseguente al decreto 17 aprile 2015 citato in premessa: 
  1.  di  curare  immediatamente  la  pubblicazione  della   presente
ordinanza, per estratto, nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, omissis; 
  2. decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al punto 1., di
corrispondere  senza  indugio,  con  modalita'   concordate   con   i
proprietari, l'importo  di  euro  265,00  (duecentosessantacinque/00)
quale indennita' dei primi tre anni di occupazione, fino al 4  giugno
2018, della porzione di terreno di circa 50 metri quadrati,  dove  e'
realizzata la stazione di rilevamento della micro-sismicita'; 
  3. al termine del primo triennio, di eseguire l'ulteriore pagamento
di euro 390,00 (trecentonovanta/00) quale indennita'  di  occupazione
fino alla data di scadenza della concessione di stoccaggio,  indicata
nelle premesse al presente provvedimento; 
  4.  di  registrare  con  oneri  a  proprio   carico   il   presente
provvedimento presso il competente Ufficio, nonche'  di  trasmetterne
copia, unitamente alla pubblicazione di cui al punto 1.: 
  a) ad ogni componente della Ditta proprietaria dell'immobile; 
  b) alla Divisione I con  competenza  in  materia  di  espropri  nel
settore energia di questa Direzione Generale. 
  Ai sensi dell'articolo 3 del decreto 17 aprile 2015,  nel  caso  di
proroga della concessione  oltre  il  6  novembre  2021,  nonche'  di
necessita'  di  continuare  lo  stato  di  occupazione  coatta  della
porzione di terreno,  corre  l'obbligo  per  la  societa'  STOGIT  di
presentare  una  nuova  istanza  per  prorogare  oltre  tale  termine
l'occupazione, la cui indennita' da destinare  ai  proprietari  sara'
oggetto di nuova valutazione. 
  Roma, 1° settembre 2015 

                        Il direttore generale 
                          Franco Terlizzese 

 
T15ADC11776
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