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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. Codice Pratica: N1A/2015/2100 del 24/07/2015 Specialita' Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: RYTMONORM (024862) - 325 mg capsule rigide a rilascio modificato - 425 mg capsule a rilascio prolungato Confezioni: 325 mg Capsule rigide a rilascio prolungato - 28 capsule (AIC n. 024862094) 425 mg Capsule rigide a rilascio prolungato - 28 capsule (AIC n. 024862106) Titolare AIC: BGP Products S.r.l. Tipologia variazione: Grouping di variazioni tipo IAIN Tipo di modifica: Tipo IAIN B.II.b.1.a; Tipo IAIN B.II.b.1.b; IAIN B.II.b.2.c.2 Modifica Apportata: Aggiunta del sito alternativo "Famar A.V.E. Anthoussa Plant - Anthoussa Attiki - Grecia" responsabile per le fasi di confezionamento primario e secondario e per il rilascio dei lotti del prodotto finito, compreso il controllo dei lotti e le prove. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo "Produttore" del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, al Foglio Illustrativo; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore dott.ssa Valentina Simoncelli T15ADD11703