MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.107 del 17-9-2015)

 
                    Estratto decreto occupazione 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: dPR n. 327/2001) omissis; 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  sullo  stoccaggio  di  gas
naturale in giacimenti di idrocarburi; 
  VISTO il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare il Titolo IV recante le  disposizioni  sull'attivita'  di
stoccaggio del gas naturale che modificano e integrano  la  legge  26
aprile 1974, n. 170; 
  VISTO il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il quale  e'  approvato  il  documento  di  Strategia  energetica
nazionale (SEN), nonche' il capitolo sul "Dettaglio del fabbisogno di
infrastrutture strategiche"del documento, paragrafo A, in materia  di
"Infrastrutture di stoccaggio"; 
  VISTO il decreto 5  maggio  1999  con  il  quale  e'  conferita  la
concessione  ventennale  per  lo  stoccaggio  di  gas   naturale   in
giacimento "Minerbio Stoccaggio"  con  decorrenza  1°  gennaio  1997,
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e   della
geotermia 30 giugno 1999, n. 6; 
  VISTO il decreto ministeriale  22  febbraio  2002  che  dispone  il
trasferimento dalla societa' ENI alla societa' Stoccaggi  Gas  Italia
Spa (di seguito: STOGIT)  della  titolarita',  tra  le  altre,  della
concessione  "Minerbio   Stoccaggio",   pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia 31 marzo 2002, n. 3; 
  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di  seguito  dPCM  n.  158/2013),  recante  il
Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, che all'articolo 9, comma 1, lettera l),  dispone  che  la
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga  la
funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; 
  VISTA le istanze  della  societa'  Stoccaggi  Gas  Italia  Spa  (di
seguito: STOGIT) del 1° aprile 2015 e del 20  aprile  2015,  volte  a
legittimare l'occupazione temporanea di terreni dove sono installati,
rispettivamente, gli impianti dell'area pozzo "Minerbio 10" e  quelli
del  "Cluster  E-E1"  necessari  per  garantire   l'esercizio   dello
stoccaggio di gas naturale  in  giacimento,  situati  nel  comune  di
Minerbio (BO) al foglio  22,  mappale  205  di  proprieta'  Valentini
Ottorino e Rizzi Maria Silvana; foglio 21, mappale 26  di  proprieta'
della Agraria Rocca SaS di Marina Di Mottola Balestra e C.; 
  Considerato che i Proprietari dei fondi, a  seguito  di  trattative
attivate dalla STOGIT, non hanno concordato la vendita delle suddette
aree impiantistiche, che sono state  locate  al  concessionario  fino
alla data, rispettivamente, 4.04.2013 e 6.12.2012; 
  Considerato  che  sussistono  motivi  di  interesse   generale   di
garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in  giacimento
effettuato  nella  concessione  "Minerbio  Stoccaggio"  al  fine   di
consentire l'approvvigionamento energetico necessario alla  copertura
del fabbisogno di gas naturale, caratterizzato da elevati consumi nel
periodo invernale che non possono  essere  soddisfatti  con  la  sola
importazione della risorsa energetica; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da
parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre  un
adeguato  corrispettivo  economico  a  favore  dei  proprietari,  per
indennizzare l'occupazione temporanea dell'immobile; 
  VISTI gli articoli 49 e 50 del dPR n. 327/2001, 
  DECRETA 
  Art. 1 - A favore della societa' STOGIT, con  sede  legale  in  San
Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 - uffici operativi  in
Crema  (CR),  Via  Libero  Comune,  5,  codice  fiscale  13271380159,
rappresentante unico nei rapporti con  l'Amministrazione  Pubblica  e
con i terzi  per  la  concessione  di  stoccaggio  del  gas  naturale
denominata   "Minerbio   Stoccaggio",   e'   disposta   l'occupazione
temporanea, fino alla data 01.01.2017 di scadenza della  concessione,
dei terreni situati nel comune di Minerbio (BO) citati nelle premesse
del presente decreto e elencati nel piano particellare allegato, 
  Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 50 del dPR n. 327/2001,  e'  dovuta
ai proprietari una indennita' pari ad un dodicesimo del valore  degli
immobili per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione  di
mese, una indennita' pari ad un  dodicesimo  di  quella  annua,  come
indicato nell'allegato al presente  decreto.  L'importo  inerente  il
corrispettivo di occupazione, dalla data di scadenza del contratto di
locazione fino alla data del pagamento, e' commisurato all'indennita'
sopra stabilita e corrisposto comprendendo gli interessi legali. 
  Art.  3  -  Con  modalita'  concordata  con  i  proprietari,  oltre
all'importo indicato nell'articolo 2, e salvo nei casi indicati negli
articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde  entro  il  1°  gennaio
2016 il pagamento anticipato dell'indennita' di occupazione fino alla
data di  scadenza  della  concessione.  Nel  caso  di  proroga  della
concessione oltre il  1°  gennaio  2017,  nonche'  di  necessita'  di
continuare lo stato di occupazione dei  terreni,  nelle  more  di  un
adeguamento del valore indicato nell'articolo  2  proposto  a  questa
Amministrazione  dagli  interessati,  la  concessionaria  corrisponde
anticipatamente l'indennita' stabilita dal presente provvedimento per
l'ulteriore periodo di tre anni. 
  Art. 4 - L'occupazione di cui all'articolo  1  e'  sottoposta  alla
condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della  STOGIT  (di
seguito:  Societa'   beneficiaria   dell'azione   ablativa,   ovvero:
beneficiario) quanto disposto agli articoli 5 e 6. 
  Art. 5 - La societa'  beneficiaria  dell'azione  ablativa  provvede
alla  notifica  del  presente  decreto,  nelle   forme   degli   atti
processuali   civili,   ai   proprietari   identificati,   unitamente
all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione  in
possesso del fondo specificando, con un  preavviso  di  almeno  sette
giorni, l'indicazione del luogo, del giorno  e  dell'ora  in  cui  e'
prevista  l'esecuzione  del  presente  decreto  con  indicazione  dei
nominativi dei tecnici incaricati di redigere il verbale. 
  Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto,
secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n.  327/2001,  redigono,
contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni,  lo
stato  di  consistenza  dei  medesimi,  in  contraddittorio   con   i
proprietari catastalmente identificati o, nel caso di  assenza  o  di
rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non  siano
dipendenti del beneficiario. 
  Art. 7 - Entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione
in possesso del fondo a favore del beneficiario,  ove  permangano  le
condizioni che non siano accettate  le  indennita'  disposte  con  il
presente  atto,  questa  Autorita'  espropriante  trasmettera'   alla
competente  Commissione  provinciale  per   gli   espropri   di   cui
all'articolo 41 del dPR n. 327/2001, la  richiesta  di  rideterminare
l'indennita'. Ove non si condivida tale ulteriore determinazione, gli
interessati potranno presentare opposizione alla stima, nei termini e
con le modalita' previste dall'articolo 54 del dPR n. 327/2001. 
  Art. 8  -  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al
Tribunale  Amministrativo   Regionale   competente   oppure   ricorso
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica.   I   termini   di
proponibilita', decorrenti dalla data di notifica  del  provvedimento
medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
  Art. 9 - Nei casi indicati  negli  articoli  7  e  8,  gli  importi
previsti dall'articolo 3  sono  versati  in  depositi  da  costituire
presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a  cura  del
beneficiario. 
  Art. 10 - Il presente decreto  entra  in  vigore  alla  data  della
pubblicazione  per  estratto,  a  cura  della  societa'  beneficiaria
dell'azione  ablativa,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Roma, 1° settembre 2015 
    
  Allegato al decreto 1° settembre 2015 
  Piano  particellare  decreto  1°  settembre  2015   -   Occupazione
temporanea dei terreni "Area pozzo Minerbio 10" e del "Cluster  E-E1"
- Minerbio Stoccaggio - comune di Minerbio (BO) 
  Area impianti "Minerbio 10": 2.716 m2  del  fg.  21,  mappale  205;
proprietari Rizzi Maria Silvana, Valentini Ottorino; omissis,  canone
mensile di occupazione: 103,47 euro. 
  Area impianti "Cluster E-E1": 16.817 m2 del fg.  21,  mappale  206;
proprietario Agraria Rocca SaS di Marina Di Mottola  Balestra  e  C.;
omissis, canone mensile di occupazione: 590,28 euro. 

                        Il direttore generale 
                          Franco Terlizzese 

 
T15ADC11867
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