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Errata corrige
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Estratto decreto occupazione Il direttore generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: dPR n. 327/2001) omissis; VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare il Titolo IV recante le disposizioni sull'attivita' di stoccaggio del gas naturale che modificano e integrano la legge 26 aprile 1974, n. 170; VISTO il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale e' approvato il documento di Strategia energetica nazionale (SEN), nonche' il capitolo sul "Dettaglio del fabbisogno di infrastrutture strategiche"del documento, paragrafo A, in materia di "Infrastrutture di stoccaggio"; VISTO il decreto 5 maggio 1999 con il quale e' conferita la concessione ventennale per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento "Minerbio Stoccaggio" con decorrenza 1° gennaio 1997, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia 30 giugno 1999, n. 6; VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 che dispone il trasferimento dalla societa' ENI alla societa' Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: STOGIT) della titolarita', tra le altre, della concessione "Minerbio Stoccaggio", pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia 31 marzo 2002, n. 3; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito dPCM n. 158/2013), recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che all'articolo 9, comma 1, lettera l), dispone che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; VISTA le istanze della societa' Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: STOGIT) del 1° aprile 2015 e del 20 aprile 2015, volte a legittimare l'occupazione temporanea di terreni dove sono installati, rispettivamente, gli impianti dell'area pozzo "Minerbio 10" e quelli del "Cluster E-E1" necessari per garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in giacimento, situati nel comune di Minerbio (BO) al foglio 22, mappale 205 di proprieta' Valentini Ottorino e Rizzi Maria Silvana; foglio 21, mappale 26 di proprieta' della Agraria Rocca SaS di Marina Di Mottola Balestra e C.; Considerato che i Proprietari dei fondi, a seguito di trattative attivate dalla STOGIT, non hanno concordato la vendita delle suddette aree impiantistiche, che sono state locate al concessionario fino alla data, rispettivamente, 4.04.2013 e 6.12.2012; Considerato che sussistono motivi di interesse generale di garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in giacimento effettuato nella concessione "Minerbio Stoccaggio" al fine di consentire l'approvvigionamento energetico necessario alla copertura del fabbisogno di gas naturale, caratterizzato da elevati consumi nel periodo invernale che non possono essere soddisfatti con la sola importazione della risorsa energetica; Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre un adeguato corrispettivo economico a favore dei proprietari, per indennizzare l'occupazione temporanea dell'immobile; VISTI gli articoli 49 e 50 del dPR n. 327/2001, DECRETA Art. 1 - A favore della societa' STOGIT, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 - uffici operativi in Crema (CR), Via Libero Comune, 5, codice fiscale 13271380159, rappresentante unico nei rapporti con l'Amministrazione Pubblica e con i terzi per la concessione di stoccaggio del gas naturale denominata "Minerbio Stoccaggio", e' disposta l'occupazione temporanea, fino alla data 01.01.2017 di scadenza della concessione, dei terreni situati nel comune di Minerbio (BO) citati nelle premesse del presente decreto e elencati nel piano particellare allegato, Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 50 del dPR n. 327/2001, e' dovuta ai proprietari una indennita' pari ad un dodicesimo del valore degli immobili per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua, come indicato nell'allegato al presente decreto. L'importo inerente il corrispettivo di occupazione, dalla data di scadenza del contratto di locazione fino alla data del pagamento, e' commisurato all'indennita' sopra stabilita e corrisposto comprendendo gli interessi legali. Art. 3 - Con modalita' concordata con i proprietari, oltre all'importo indicato nell'articolo 2, e salvo nei casi indicati negli articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro il 1° gennaio 2016 il pagamento anticipato dell'indennita' di occupazione fino alla data di scadenza della concessione. Nel caso di proroga della concessione oltre il 1° gennaio 2017, nonche' di necessita' di continuare lo stato di occupazione dei terreni, nelle more di un adeguamento del valore indicato nell'articolo 2 proposto a questa Amministrazione dagli interessati, la concessionaria corrisponde anticipatamente l'indennita' stabilita dal presente provvedimento per l'ulteriore periodo di tre anni. Art. 4 - L'occupazione di cui all'articolo 1 e' sottoposta alla condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della STOGIT (di seguito: Societa' beneficiaria dell'azione ablativa, ovvero: beneficiario) quanto disposto agli articoli 5 e 6. Art. 5 - La societa' beneficiaria dell'azione ablativa provvede alla notifica del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari identificati, unitamente all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione in possesso del fondo specificando, con un preavviso di almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del presente decreto con indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati di redigere il verbale. Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto, secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n. 327/2001, redigono, contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni, lo stato di consistenza dei medesimi, in contraddittorio con i proprietari catastalmente identificati o, nel caso di assenza o di rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario. Art. 7 - Entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso del fondo a favore del beneficiario, ove permangano le condizioni che non siano accettate le indennita' disposte con il presente atto, questa Autorita' espropriante trasmettera' alla competente Commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo 41 del dPR n. 327/2001, la richiesta di rideterminare l'indennita'. Ove non si condivida tale ulteriore determinazione, gli interessati potranno presentare opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del dPR n. 327/2001. Art. 8 - Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 9 - Nei casi indicati negli articoli 7 e 8, gli importi previsti dall'articolo 3 sono versati in depositi da costituire presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a cura del beneficiario. Art. 10 - Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione per estratto, a cura della societa' beneficiaria dell'azione ablativa, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2015 Allegato al decreto 1° settembre 2015 Piano particellare decreto 1° settembre 2015 - Occupazione temporanea dei terreni "Area pozzo Minerbio 10" e del "Cluster E-E1" - Minerbio Stoccaggio - comune di Minerbio (BO) Area impianti "Minerbio 10": 2.716 m2 del fg. 21, mappale 205; proprietari Rizzi Maria Silvana, Valentini Ottorino; omissis, canone mensile di occupazione: 103,47 euro. Area impianti "Cluster E-E1": 16.817 m2 del fg. 21, mappale 206; proprietario Agraria Rocca SaS di Marina Di Mottola Balestra e C.; omissis, canone mensile di occupazione: 590,28 euro. Il direttore generale Franco Terlizzese T15ADC11867