MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.107 del 17-9-2015)

 
      Estratto decreto di asservimento e occupazione temporanea 
 

  VISTO l'articolo 42 della Costituzione omissis; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: Testo Unico), omissis; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 omissis; 
  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158, omissis; 
  VISTO il decreto 14 marzo 2012 recante  approvazione  del  progetto
definitivo, dichiarazione di  pubblica  utilita'  con  riconoscimento
dell'urgenza  ed  indifferibilita'  dell'opera,  accertamento   della
conformita'  urbanistica  ed  apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio  delle  aree  interessate   dalla   realizzazione   del
metanodotto "Paliano (FR) -Busso (CB) DN 500 (20")"; 
  VISTO il decreto 31 marzo 2015 che modifica  l'art.  6  del  citato
decreto 14 marzo 2012, prorogando il termine  della  conclusione  dei
lavori  di  costruzione  del  metanodotto  al  14  marzo  2017,   con
conseguente adeguamento dei termini di durata  del  connesso  vincolo
preordinato all'esproprio e della pubblica utilita'; 
  VISTA l'istanza in data 8.09.2015,  registrata  con  protocollo  n.
20793 del 09.09.2015, corredata della necessaria  documentazione  con
la quale la Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.  (di  seguito:  societa'
SGI), codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in
via Moscova, 3 - 20121 Milano -  Uffici  Amministrativi  in  via  dei
Salci n. 25 - 03100 Frosinone - ha chiesto a questa  Amministrazione,
ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3,  del  Testo  Unico,  per  i
terreni ubicati nel comune di Arce, in provincia  di  Frosinone,  con
determinazione urgente delle indennita' provvisorie: 
  a) l'asservimento di aree, indicate in colore rosso nelle  allegate
planimetrie, di proprieta' delle  ditte  di  cui  all'annesso  elenco
particellare; 
  b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori,
delle aree indicate in colore verde nelle  allegate  planimetrie,  di
proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco particellare; 
  CONSIDERATO omissis; 
  CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del
comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato  decreto  14  marzo
2012 ha determinato l'inizio del  procedimento  di  esproprio  e  che
nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del
Testo Unico in base  alla  quale  il  decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  CONSIDERATO che la societa' beneficiaria ha tentato di raggiungere,
senza esito  favorevole,  un  accordo  per  integrare  le  indennita'
stabilite bonariamente per la servitu' di  metanodotto,  sottoscritte
in  data  3/07/2012  (Rif.to:  Notaio  Enrico  Messina  di   Ceprano,
registrato a Frosinone il 7/11/2012 al n. 6790/  Serie  1T),  nonche'
per concordare le indennita' di occupazione temporanea  e  danni  che
saranno arrecati alla proprieta' e al possessore dei terreni; 
  RITENUTO che: omissis; 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore  della  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.A.  sono  disposti
l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni,  in  comune  di
Arce,  provincia  di  Frosinone,  interessati   dal   tracciato   del
metanodotto "Paliano (FR) - Busso (CB)  DN  500  (20")",  evidenziati
nelle allegate planimetrie, rispettivamente,  con  colore  rosso  per
l'asservimento e con colore verde per  l'occupazione  temporanea.  Le
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti  all'azione  ablativa  sono
indicate nell'annesso elenco particellare. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte della Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6,  prevede  quanto
segue: 
  a) - lo scavo e l'interramento alla profondita' di almeno  metri  1
(uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta al momento
della posa, di una tubazione trasportante  idrocarburi  nonche'  cavi
accessori per reti tecnologiche; 
  b)  -  l'installazione  di  apparecchi   di   sfiato   e   cartelli
segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie  ai  fini
della sicurezza; 
  c) -  la  costruzione  di  manufatti  accessori  fuori  terra,  con
relativi accessi da strada di collegamento alla viabilita' esistente,
da realizzarsi e mantenersi a cura  della  Societa'  Gasdotti  Italia
S.p.A. come previsto nelle allegate planimetrie in scala 1:2 000; 
  d) - l'obbligo di non costruire opere  di  qualsiasi  genere,  come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di  12,5
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  e) - la facolta' della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. di occupare,
anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per  tutto  il  tempo
occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; 
  f) - l'inamovibilita' di tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  e
opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e  la  loro
proprieta' in capo alla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  g) - il diritto della Societa' Gasdotti  Italia  S.p.A.  al  libero
accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il
personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la  manutenzione,
l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 
  h) - la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati,  degli
importi da liquidare, a chi di ragione, per  i  danni  prodotti  alle
cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti  pendenti  in  occasione  di
eventuali    riparazioni,    modifiche,    sostituzioni,    recuperi,
manutenzioni ed esercizio dell'impianto; 
  i)  -  il  divieto  di  compiere  qualsiasi  atto  che  costituisca
intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso o l'esercizio della servitu'; 
  l) - la permanenza a carico dei proprietari  dei  tributi  e  degli
altri oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  l'asservimento  e   l'occupazione
temporanea dei  terreni  enunciati  nel  precedente  articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, omissis. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto, per quanto  necessario,  e'  trascritto  senza
indugio presso i competenti Uffici a  cura  e  spese  della  Societa'
Gasdotti Italia S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della
stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana.
L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Societa' Gasdotti  Italia  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto alle Ditte proprietarie, unitamente ad un  invito  a
presenziare alla redazione dello stato  di  consistenza  e  presa  di
possesso dei terreni, specificando con un preavviso di  almeno  sette
giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche  il
nominativo dei tecnici da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  Gasdotti   Italia   S.p.A.
provvedono a redigere  il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei
terreni, redigendo in contraddittorio con il soggetto espropriato,  o
con un suo  rappresentante,  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa ed indicandone la vigente destinazione
d'uso urbanistica, eventualmente anche  in  assenza  dei  proprietari
invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e  il  verbale
di immissione devono essere redatti con la presenza di due  testimoni
che rispondano ai requisiti di cui  all'articolo  24,  comma  3,  del
Testo  Unico.  Copie  degli  atti  inerenti  la   notifica   di   cui
all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di
immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio  dalla  Societa'
Gasdotti Italia S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta
elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare a questa Amministrazione  (DGRiME  -  Divisione  I  -  Via
Molise 2 - 00187 Roma  -  fax:  0647887802)  e  per  conoscenza  alla
Societa' Gasdotti Italia S.p.A.  (Uffici  Amministrativi  -  via  dei
Salci n. 25 - 03100 Frosinone - fax: 0775201279),  con  dichiarazione
irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di  asservimento  e  di
occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla
Ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle  indennita'
di asservimento e di  occupazione  temporanea,  la  dichiarazione  di
assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione  comprovante
la piena e libera disponibilita' del terreno, disporra' affinche'  la
Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provveda al pagamento  degli  importi
nel termine di 60 giorni. Se  il  bene  e'  gravato  da  ipoteca,  al
proprietario e' corrisposta l'indennita'  previa  esibizione  di  una
dichiarazione  del  titolare  del  diritto  di  ipoteca,  con   firma
autenticata, che autorizza la riscossione della somma. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sull'accettazione delle  indennita'  provvisorie  di  asservimento  e
occupazione temporanea disposte dal presente decreto,  a  seguito  di
comunicazione del beneficiario dell'esproprio che sono decorsi trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso  dell'area  interessata
dai lavori, questa Amministrazione provvede ad  emettere  l'ordinanza
per  il  deposito  delle  citate  indennita'  presso  la   Ragioneria
Territoriale  competente  -  Servizio  depositi  amministrativi   per
esproprio. Entro lo stesso termine, la  Ditta  proprietaria  che  non
condivide le indennita' provvisorie proposte con il presente  decreto
puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, la richiesta  per  la  nomina  dei
tecnici, designandone uno di sua  fiducia,  affinche'  unitamente  al
tecnico nominato da questa Amministrazione  e  ad  un  terzo  esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,  determinino
le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con  l'avvalimento  dei  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni di cui  sopra,  il
proprietario, il promotore dell'espropriazione  o  il  terzo  che  ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini
e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate
in colore verde nelle  allegate  planimetrie,  la  Societa'  Gasdotti
Italia S.p.A., anche per mezzo delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni fino al 14  marzo  2017.  La  Societa'
comunichera' preventivamente alla  Ditta  proprietaria,  la  data  di
avvio delle lavorazioni, la denominazione e il recapito  dell'impresa
esecutrice. 
  Articolo 10 
  Fino alla data di  ultimazione  dell'occupazione  dei  terreni,  e'
dovuta alla Ditta proprietaria l'indennita' di occupazione temporanea
e  danni  riportata  nel  corrispondente  elenco  di  cui  al   piano
particellare allegato. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE 
  Ditta n. 41: RANZANI  Virginia  (14/10/1927)  -  TANCREDI  Federico
(25/02/1967) - CEDRONE Mario (10/07/1955): Fg. 35 mapp.li  693,  695,
787(ex 692), 694, 48. 
  Roma, 11 settembre 2015 

                        Il direttore generale 
                       ing. Franco Terlizzese 

 
T15ADC11917
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