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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. Codice Pratica: N1A/2015/2129 Specialita' Medicinale (codice AIC): ISOPTIN (020609) Confezioni: 120 mg Compresse a rilascio prolungato - 30 compresse (AIC n. 020609044) 180 mg Compresse a rilascio prolungato - 30 compresse (AIC n. 020609095) 240 mg Compresse a rilascio prolungato - 30 compresse (AIC n. 020609069) Titolare AIC: BGP Products S.r.l. Tipologia variazione: Grouping di variazioni tipo IA/IAIN Tipo di Modifica: Tipo IAIN B.II.b.1.a; Tipo IAIN B.II.b.1.b; Tipo IAIN B.II.b.2.c.2; Tipo IA B.II.e.4.a Modifica Apportata: Aggiunta del sito alternativo "Famar A.V.E. Anthoussa Plant - Anthoussa Attiki - Grecia" responsabile per le fasi di confezionamento primario e secondario e per il rilascio dei lotti del prodotto finito, compreso il controllo dei lotti e le prove. Modifica delle dimensioni del blister (confezionamento primario) - Medicinale non sterile. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo "Produttore" del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore dottr.ssa Valentina Simoncelli T15ADD12113