PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.109 del 22-9-2015)

Protocollo: 18327/2015
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2  del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 912136/15 del  1°  settembre  2015,  con  la
quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n.  1  del  15
gennaio 1948, per la filiale del  Monte  dei  Paschi  di  Siena  che,
nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 24 - 25 e 26 agosto 2015
non e' stata in grado di funzionare regolarmente a causa degli eventi
alluvionali 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio  1948
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 24 - 25 e 26
agosto 2015, della filiale del Monte dei Paschi di Siena  di  seguito
indicata: 
    Pisa Ag. 1, via F. Corridoni 124 - Pisa. 
    Pisa, 10 settembre 2015 

                             Il prefetto 
                              Visconti 

 
TC15ABP11983 (Gratuito)
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