TAR LAZIO - ROMA
Sez. I ter

(GU Parte Seconda n.114 del 3-10-2015)

 
        Notifica per pubblici proclami - Ricorso RG 8898/2015 
 

  Notifica a mezzo pubblici proclami da ordinanza  del  TAR  Lazio  -
Sez. I ter n. 11048/2015 REG.PROV.COLL., nel  ricorso  RG  8898/2015,
proposto dalla Provincia di Potenza (CF 80002710764),  nella  persona
del  Presidente   pro   tempore,   Dott.   Nicola   Rocco   Valluzzi,
rappresentato e difeso in maniera  congiunta  e  disgiunta  dall'Avv.
Emanuela Luglio (CF LGL MNL 75H51 F839T) e  dall'Avv.  Nicola  Sabina
(CF SBN NCL 72L19 G942N), entrambi in  servizio  presso  l'Avvocatura
Provinciale, con domicilio  eletto  in  Roma,  viale  della  Piramide
Cestia, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Giovanelli,  contro
il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e Finanze,  in
persona dei rispettivi  Ministri  pro  tempore,  presso  l'Avvocatura
Generale dello Stato, via dei  Portoghesi  12,  00186  Roma  e  della
Provincia di Belluno, nella persona del Presidente pro  tempore,  con
sede in via S. Andrea, 5 - 32100 Belluno, per l'annullamento,  previa
emissione di misure cautelari, dei  decreti  28-4-2015  del  Ministro
dell'Interno  di  determinazione  del  riparto  del  contributo  alla
finanza pubblica da parte delle Province, ai sensi  dell'articolo  47
del Decreto Legge n. 66/2014 e del decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze del 28 luglio  2014  recante  "Codifica  SIOPE  degli
incassi e dei pagamenti degli enti locali". 
  La ricorrente lamenta: Motivo 1) Violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 47 del D.L. 66/2014.  Eccesso  di  potere  per  carenza  di
istruttoria. Dalla disamina dei codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al Decreto Legge n. 66/2014,  come  modificata  in  sede  di
conversione, si evince che non vengono considerate, nell'ambito delle
spese  comprimibili,  le  somme  relative  agli  esborsi  per  alcune
funzioni che la Provincia  esercita  su  delega:  1302  Contratti  di
servizio per trasporto, 1303 Smaltimento Rifiuti, 1310 Altri corsi di
formazione. Risultano, invece, inspiegabilmente  ed  illegittimamente
computate, ai fini  della  base  di  calcolo  per  la  determinazione
dell'importo dei  tagli,  altre  spese  relative  sempre  a  funzioni
delegate e quindi incomprimibili.  Tale  illogica  ed  ingiustificata
omissione vizia irrimediabilmente in primis il Decreto 28/07/2014 del
Ministro dell'Economia e delle Finanze  e  conseguentemente,  in  via
derivata, i decreti adottati dal  Ministero  dell'Interno  28/4/2015.
Motivo 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 243 bis - ter -
quater  del  D.lgs.  267/2000.  I   D.M.   28-4-2015   del   Ministro
dell'Interno, non prevedendo l'esclusione degli enti in  dissesto  ed
in riequilibrio finanziario dal riparto dei tagli previsti  dal  D.L.
66/2014, si pongono in violazione degli artt. 243 bis, ter  e  quater
del D.lgs. 267/2000. "Il contributo alla finanza pubblica previsto  a
carico  delle  Province   per   il   2015   determina   specifici   e
circostanziati profili critici con precipuo riguardo  alla  effettiva
sostenibilita' dei piani di riequilibrio ed alla predisposizione  dei
bilanci, annuale  (esercizio  2015)  e  pluriennale  (2015-2017),  di
previsione. Le manovre di finanza pubblica -  varate  nel  corso  del
2014 e, pertanto, non contemplate dai piani di riequilibrio  -  hanno
una incidenza sulla effettiva sostenibilita' finanziaria dei processi
di riequilibrio e sui gia' precari  risultati  sin  qui  conseguiti."
(Corte di Conti del. n. 17/SezAut/2015/FGR). Motivo 3)  Violazione  e
falsa   applicazione   dell'art.1   L.56/2014.   Il    progetto    di
riorganizzazione dell'amministrazione locale, delineato  dalla  legge
n. 56/2014 (Del Rio) sta incontrando ritardi e difficolta' nella fase
della concreta attuazione. La mancanza di un effettivo alleggerimento
della spesa corrente, tra cui quella del personale, connessa  con  la
riallocazione delle funzioni, ha osservato la Corte dei  Conti,  "...
appare motivo di distorsione nella programmazione finanziaria a breve
termine,  cosi'  come  nella  prospettiva  triennale   del   bilancio
2015-2017, degli enti interessati  che  puo'  avere  influenza  sugli
equilibri finanziari" (del.cit.). La riorganizzazione ed il  riordino
delle  funzioni,  invece,  devono  essere   condotti   in   modo   da
"salvaguardare   l'integrita'   di    funzionamento    degli    enti,
l'organizzazione  del  lavoro,  l'efficienza  dei  servizi,   nonche'
l'equilibrio finanziario" (Corte Costituzionale nella sentenza n.  50
del 6 marzo  2015).  I  D.M.  28-4-2015  del  Ministro  dell'Interno,
imponendo tagli lineari e forfettari, violano l'articolo 1  della  l.
56/2014 in quanto impediscono alle Province  di  farsi  carico  della
gestione  sia  delle  funzioni  fondamentali  sia   di   quelle   non
fondamentali sino alla loro  riallocazione  e,  soprattutto,  rendono
inattuabile la previsione del trasferimento delle funzioni unitamente
alle risorse finanziarie necessarie al loro  svolgimento.  Motivo  4)
Manifesta illegittimita' costituzionale. Violazione degli artt. 2, 3,
5,  117  E   119   della   costituzione.   illegittimita'   dell'atto
presupposto. Invalidita' derivata. L'articolo 47  del  D.L.  66/2014,
nell'imporre alle Province un insostenibile contributo  alla  finanza
pubblica con consistenti riduzioni della spesa corrente e correlativi
obblighi di trasferimento  delle  risorse  risparmiate  "ad  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato", non solo introduce  un
meccanismo distorto di tagli a carico dei predetti enti  territoriali
e di correlativi trasferimenti delle risorse  risparmiate  in  favore
dell'Erario statale, ma costituisce anche una palese  violazione  dei
principi costituzionali  di  solidarieta',  uguaglianza,  adeguatezza
autonomia (anche finanziaria)  degli  enti  locali,  decentramento  e
sussidiarieta'. La norma in questione priva le Province delle risorse
minime  indispensabili  per  assicurare  l'esercizio  delle   proprie
funzioni istituzionali, determinando  un'illegittima  violazione  dei
diritti dei cittadini amministrati  e  mettendo  di  fatto  gli  enti
interessati  nella  totale  impossibilita'  di   operare.   I   tagli
indiscriminati introdotti dal  legislatore  da  ultimo  con  il  D.L.
66/2014 ed i D.M. del 28/04/2015  e  la  legge  di  stabilita'  2015,
incidono in maniera rilevante sul grado  di  autonomia  funzionale  e
finanziaria  delle   Province,   garantiti   dal   Titolo   V   della
Costituzione, compromettendo  il  corretto  adempimento  dei  livelli
essenziali delle prestazioni nonche' delle funzioni fondamentali,  ed
accentuando gli  squilibri  economico-sociali  tra  le  diverse  aree
geografiche   del   paese.   Motivo   5)   Manifesta   illegittimita'
costituzionale.   violazione   degli    artt.    114-117-119    della
costituzione.  Illegittimita'  dell'atto   presupposto.   Invalidita'
derivata. L'art. 47, comma 2, del D.L. 66/2014 viola l'art. 119 cost.
anche perche', disattendendo l'insegnamento consolidato  della  Corte
Costituzionale, non si limita a porre obiettivi di riequilibrio della
finanza pubblica, ma si  spinge  ad  individuare  nel  dettaglio  gli
strumenti e le modalita' per conseguirli. 
  Nelle more della decisione del ricorso, si rivolge istanza  per  la
sospensione dei provvedimenti  impugnati.  Si  chiede  l'annullamento
degli atti  impugnati,  previa,  occorrendo,  remissione  alla  Corte
Costituzionale delle questione di legittimita' costituzionale di  cui
in narrativa. Vinte spese e onorari. Con la  presente  pubblicazione,
in esecuzione  dell'ordinanza  di  integrazione  del  contraddittorio
processuale in epigrafe indicata, che ha autorizzato la notifica  per
pubblici proclami e rinviato la causa alla camera di consiglio del 18
dicembre 2015, si notifica  la  pendenza  del  suddetto  ricorso,  ad
integrazione  del  contraddittorio   nei   confronti   di   tutti   i
controinteressati non evocati in giudizio,  all'atto  della  notifica
del ricorso, ossia le Province di: Torino; Vercelli;  Novara;  Cuneo;
Asti;  Alessandria;  Biella;  Verbano-Cusio-Ossola;   Varese;   Como;
Sondrio; Milano; Bergamo; Brescia; Pavia;  Cremona;  Mantova;  Lecco;
Lodi; Monza E  Della  Brianza;  Verona;  Vicenza;  Treviso;  Venezia;
Padova; Rovigo; Imperia; Savona; Genova; La Spezia; Piacenza;  Parma;
Reggio Nell'emilia; Modena; Bologna; Ferrara; Ravenna; Forli'-Cesena;
Rimini; Massa; Lucca; Pistoia; Firenze; Livorno; Pisa; Arezzo; Siena;
Grosseto; Prato; Perugia; Terni; Pesaro E Urbino;  Ancona;  Macerata;
Ascoli  Piceno;  Fermo;  Viterbo;  Rieti;  Roma;  Latina;  Frosinone;
L'aquila;  Teramo;  Pescara;  Chieti;Campobasso;  Isernia;   Caserta;
Benevento;  Napoli;  Avellino;  Salerno;   Foggia;   Bari;   Taranto;
Brindisi; Lecce; Barletta-Andria-Trani; Matera;  Cosenza;  Catanzaro;
Reggio Calabria; Crotone; Vibo Valentia; Trapani;  Palermo;  Messina;
Agrigento;Caltanissetta; Enna; Catania;  Ragusa;  Siracusa;  Sassari;
Nuoro; Cagliari; Oristano; Olbia-Tempio; Ogliastra; Medio  Campidano;
Carbonia-Iglesias, in persona dei rispettivi legali rappresentati. 
  Potenza-Roma, 28/09/2015 

                         avv. Nicola Sabina 
                        avv. Emanuela Luglio 

 
T15ABA12623
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.