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Errata corrige
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Decreto di occupazione temporanea Il direttore generale, Visto l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (di seguito: dPR n. 327/2001), recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica, utilita'» e le successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito dPCM n. 158/2013), recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che all'art. 9, comma 1, lettera l), dispone che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l'art. 38, comma 1, che al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, dispone che le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili; Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale e' approvato il documento di Strategia energetica nazionale (SEN), ed in particolare il paragrafo 4.6 del citato documento «Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali»; Visto il decreto 5 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Anno LVI n. 4 del 30 aprile 2012 - con il quale e' conferita la proroga fino al 1° gennaio 2027 della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «A.C27.EA»; Considerato che la Ditta proprietaria di uno dei fondi in cui sono installati gli impianti dell'Area pozzo Angelina 1, ricadente nella sopra citata concessione, nonostante le trattative attivate dalla concessionaria ENI SpA, non ha concordato la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione dell'area proposto in esecuzione dell'art. 7 del contratto di locazione sottoscritto in data 2 maggio 1985, trascritto presso la conservatoria dei Registri immobiliari di Ravenna in data 17 giugno 1985, col n. 5632, art. 3957; Vista l'istanza 25 febbraio 2015, n. 158, della societa' ENI SpA, la cui documentazione e' stata integrata nel luglio 2015 e registrata con protocollo 28 agosto 2015, volta a legittimare l'occupazione di terreni in comune di Ravenna, dove sono installati gli impianti dell'Area pozzo Angelina 1; Considerato che sussistono motivi di interesse pubblico di garantire l'esercizio del pozzo Angelina 1 ai fini della regolarita' dell'estrazione degli idrocarburi liquidi e gassosi effettuata nella concessione «A.C27.EA», perseguendo la urgente necessita' di approvvigionamento energetico necessario alla copertura del fabbisogno di gas naturale, caratterizzato da elevati consumi nel periodo invernale che non possono essere soddisfatti con la sola importazione della risorsa energetica; Considerato che sussistono motivi di interesse pubblico di garantire esclusivamente al concessionario la permanenza nell'area, attualmente recintata e vietata per motivi di sicurezza all'accesso di estranei alle lavorazioni del programma estrattivo della citata concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre un adeguato corrispettivo economico a favore dei proprietari, per indennizzare, l'occupazione temporanea dell'immobile di cui al piano particellare allegato; Visti gli articoli 49 e 50 del dPR n. 327/2001, Decreta: Art. 1 - A favore della societa' ENI SpA, con sede legale in Roma - Piazzale Enrico Mattei, 1 - uffici operativi in Marina di Ravenna (RA), Via del Marchesato, 13, codice fiscale 00484960588, rappresentante unico nei rapporti con l'Amministrazione Pubblica e con i terzi per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «A.C27.EA», e' disposta l'occupazione temporanea, fino alla data di scadenza della concessione, dei terreni situati nel comune dii' Ravenna (RA) citati nelle premesse del presente decreto e elencati nel piano particellare allegato. Art. 2 - Ai sensi dell'art. 50 del dPR n. 327/2001, e' dovuta al proprietario una indennita' pari ad un dodicesimo di 7,00 euro/m2 per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. L'importo inerente corrispettivo di occupazione, dalla data di scadenza del contratto di locazione fino alla data del pagamento, e' commisurato all'indennita' sopra stabilita e corrisposto con gli interessi legali. Art. 3 - Con modalita' concordata con i proprietari, oltre all'importo indicato nell'art. 2, e salvo i casi indicati negli articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro il 31 dicembre 2015 il pagamento, anticipato dell'indennita' per l'intero periodo di occupazione. Nel caso di proroga della concessione oltre il 1° gennaio 2027, nonche' di necessita' di continuare lo stato di occupazione dei terreni, per adeguare il valore indicato nell'art. 2, si provvede nuovamente alla rivalutazione dell'indennita' di esproprio dell'area. Art. 4 - L'occupazione di cui all'art. 1 e' sottoposta alla condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della societa' ENI SpA (di seguito: Societa' beneficiaria dell'azione ablativa, ovvero: concessionario), quanto disposto agli articoli 5 e 6. Art. 5 - La societa' beneficiaria dell'azione ablativa provvede alla notifica del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari identificati, unitamente all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione in possesso del fondo specificando, con un preavviso di, almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del presente decreto con indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati di redigere il verbale. Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto, secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n. 327/2001, redigono, contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni, lo stato di consistenza dei medesimi, in contraddittorio con i proprietari catastalmente identificati o, nel caso di assenza o di rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti del concessionario. Art. 7 - Il proprietario dell'immobile, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso del fondo a favore del concessionario, ove permangano le condizioni di non accettare l'indennita' proposta con il presente atto, puo' informare questa Autorita' espropriante sulla necessita' di chiedere alla competente Commissione provinciale per gli espropri di cui all'art. 41 del dPR n. 327/2001, di determinare l'indennita'. Ove non condivida la determinazione definitiva, il proprietario potra', presentare opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'art. 54 del dPR n. 327/2001. Art. 8 - Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 9 - Nei casi indicati negli articoli 7 e 8, gli importi previsti dall'articolo 3 sono versati in depositi da costituire presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a cura del concessionario. Art. 10 - Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione per estratto, a cura della societa' beneficiaria dell'azione ablativa, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2015 Allegato al decreto 23 settembre 2015 Area impianti: pozzo Angelina 1 - Proprietario del fondo: iniziative Agricole SpA - Fg. 113, mappale 23, comune di Ravenna - area da occupare: 8431 metri quadri - canone mensile di occupazione 409,84 euro. Il direttore generale ing. Franco Terlizzese TC15ADC12560