MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.114 del 3-10-2015)

 
                  Decreto di occupazione temporanea 
 

  Il direttore generale, 
  Visto l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui  prevede  che
la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla  legge,  e
salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, (di seguito: dPR n. 327/2001), recante  il  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica, utilita'» e le successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di  seguito  dPCM  n.  158/2013),  recante  il
Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, che all'art. 9,  comma  1,  lettera  l),  dispone  che  la
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga  la
funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  come  convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e  modificato
dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in  particolare  l'art.  38,
comma 1, che al fine di valorizzare le risorse energetiche  nazionali
e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese,  dispone
che  le  attivita'  di  prospezione,  ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi e  quelle  di  stoccaggio  sotterraneo  di  gas  naturale
rivestono carattere  di  interesse  strategico  e  sono  di  pubblica
utilita', urgenti e indifferibili; 
  Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il quale  e'  approvato  il  documento  di  Strategia  energetica
nazionale (SEN), ed  in  particolare  il  paragrafo  4.6  del  citato
documento «Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali»; 
  Visto il decreto 5 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
degli Idrocarburi e delle Georisorse - Anno LVI n. 4  del  30  aprile
2012 - con il quale e' conferita la proroga fino al 1°  gennaio  2027
della concessione di coltivazione di idrocarburi  liquidi  e  gassosi
contraddistinta dalla sigla «A.C27.EA»; 
  Considerato che la Ditta proprietaria di uno dei fondi in cui  sono
installati gli impianti dell'Area pozzo Angelina 1,  ricadente  nella
sopra citata concessione, nonostante  le  trattative  attivate  dalla
concessionaria ENI SpA, non ha concordato  la  sottoscrizione  di  un
nuovo  contratto  di  locazione  dell'area  proposto  in   esecuzione
dell'art. 7 del contratto di locazione sottoscritto in data 2  maggio
1985, trascritto presso la conservatoria dei Registri immobiliari  di
Ravenna in data 17 giugno 1985, col n. 5632, art. 3957; 
  Vista l'istanza 25 febbraio 2015, n. 158, della societa'  ENI  SpA,
la cui documentazione e' stata integrata nel luglio 2015 e registrata
con protocollo 28 agosto 2015, volta a legittimare  l'occupazione  di
terreni in comune di  Ravenna,  dove  sono  installati  gli  impianti
dell'Area pozzo Angelina 1; 
  Considerato  che  sussistono  motivi  di  interesse   pubblico   di
garantire l'esercizio del pozzo Angelina 1 ai fini della  regolarita'
dell'estrazione degli idrocarburi liquidi e gassosi effettuata  nella
concessione  «A.C27.EA»,  perseguendo  la   urgente   necessita'   di
approvvigionamento   energetico   necessario   alla   copertura   del
fabbisogno di gas naturale, caratterizzato  da  elevati  consumi  nel
periodo invernale che non possono  essere  soddisfatti  con  la  sola
importazione della risorsa energetica; 
  Considerato  che  sussistono  motivi  di  interesse   pubblico   di
garantire esclusivamente al concessionario la  permanenza  nell'area,
attualmente recintata e vietata per motivi di  sicurezza  all'accesso
di estranei alle lavorazioni del programma  estrattivo  della  citata
concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da
parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre  un
adeguato  corrispettivo  economico  a  favore  dei  proprietari,  per
indennizzare, l'occupazione temporanea dell'immobile di cui al  piano
particellare allegato; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del dPR n. 327/2001,  
 
                              Decreta: 
 
  Art. 1 - A favore della societa' ENI SpA, con sede legale in Roma -
Piazzale Enrico Mattei, 1 - uffici operativi  in  Marina  di  Ravenna
(RA),  Via  del   Marchesato,   13,   codice   fiscale   00484960588,
rappresentante unico nei rapporti con  l'Amministrazione  Pubblica  e
con i terzi per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi
e  gassosi  contraddistinta  dalla  sigla  «A.C27.EA»,  e'   disposta
l'occupazione  temporanea,  fino  alla   data   di   scadenza   della
concessione, dei terreni situati nel comune dii' Ravenna (RA)  citati
nelle premesse del presente decreto e elencati nel piano particellare
allegato. 
  Art. 2 - Ai sensi dell'art. 50 del dPR n. 327/2001,  e'  dovuta  al
proprietario una indennita' pari ad un dodicesimo di 7,00 euro/m2 per
ogni anno di occupazione e, per ogni mese o  frazione  di  mese,  una
indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. L'importo  inerente
corrispettivo di occupazione, dalla data di scadenza del contratto di
locazione fino alla data del pagamento, e' commisurato all'indennita'
sopra stabilita e corrisposto con gli interessi legali. 
  Art.  3  -  Con  modalita'  concordata  con  i  proprietari,  oltre
all'importo indicato nell'art. 2,  e  salvo  i  casi  indicati  negli
articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro  il  31  dicembre
2015 il pagamento, anticipato dell'indennita' per l'intero periodo di
occupazione. Nel caso  di  proroga  della  concessione  oltre  il  1°
gennaio 2027,  nonche'  di  necessita'  di  continuare  lo  stato  di
occupazione dei terreni, per adeguare il valore indicato nell'art. 2,
si  provvede  nuovamente  alla   rivalutazione   dell'indennita'   di
esproprio dell'area. 
  Art. 4 -  L'occupazione  di  cui  all'art.  1  e'  sottoposta  alla
condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della societa' ENI
SpA (di seguito: Societa' beneficiaria dell'azione ablativa,  ovvero:
concessionario), quanto disposto agli articoli 5 e 6. 
  Art. 5 - La societa'  beneficiaria  dell'azione  ablativa  provvede
alla  notifica  del  presente  decreto,  nelle   forme   degli   atti
processuali   civili,   ai   proprietari   identificati,   unitamente
all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione  in
possesso del fondo specificando, con un preavviso  di,  almeno  sette
giorni, l'indicazione del luogo, del giorno  e  dell'ora  in  cui  e'
prevista  l'esecuzione  del  presente  decreto  con  indicazione  dei
nominativi dei tecnici incaricati di redigere il verbale. 
  Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto,
secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n.  327/2001,  redigono,
contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni,  lo
stato  di  consistenza  dei  medesimi,  in  contraddittorio   con   i
proprietari catastalmente identificati o, nel caso di  assenza  o  di
rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non  siano
dipendenti del concessionario. 
  Art. 7 - Il proprietario dell'immobile, entro il termine di  trenta
giorni dalla data di immissione in possesso del fondo  a  favore  del
concessionario,  ove  permangano  le  condizioni  di  non   accettare
l'indennita' proposta con il presente  atto,  puo'  informare  questa
Autorita' espropriante sulla necessita' di chiedere  alla  competente
Commissione provinciale per gli espropri di cui all'art. 41  del  dPR
n. 327/2001,  di  determinare  l'indennita'.  Ove  non  condivida  la
determinazione  definitiva,  il   proprietario   potra',   presentare
opposizione alla stima, nei  termini  e  con  le  modalita'  previste
dall'art. 54 del dPR n. 327/2001. 
  Art. 8  -  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al
Tribunale  Amministrativo   Regionale   competente   oppure   ricorso
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica.   I   termini   di
proponibilita', decorrenti dalla data di notifica  del  provvedimento
medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
  Art. 9 - Nei casi indicati  negli  articoli  7  e  8,  gli  importi
previsti dall'articolo 3  sono  versati  in  depositi  da  costituire
presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a  cura  del
concessionario. 
  Art. 10 - Il presente decreto  entra  in  vigore  alla  data  della
pubblicazione  per  estratto,  a  cura  della  societa'  beneficiaria
dell'azione  ablativa,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 settembre 2015 
 
                Allegato al decreto 23 settembre 2015 
 
  Area  impianti:  pozzo  Angelina  1  -  Proprietario   del   fondo:
iniziative Agricole SpA - Fg. 113, mappale 23, comune  di  Ravenna  -
area da occupare: 8431 metri quadri - canone mensile  di  occupazione
409,84 euro. 

                        Il direttore generale 
                       ing. Franco Terlizzese 

 
TC15ADC12560
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