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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota prot. n. 0160613/15 in data 13 febbraio 2015 della Sede di Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948. n. 1. viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento, a causa di disagi provocati dalle avverse condizioni metereologiche, verificatosi nel giorno 6 febbraio 2015, di' alcune agenzie, in elenco allegate, del Banco di Lucca e del Tirreno; Visto il Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della Legge 24.11.2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi nel giorno 6 febbraio 2015, delle filiali indicate in premessa del Banco di Lucca e del Tirreno. La Sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 1° ottobre 2015 Il prefetto Angelo Ciuni TC15ABP12798 (Gratuito)