Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 30 gennaio 2007) Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, Emilia SPV S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 10 dicembre 2014, con Credito Emiliano S.p.A. ("CREDEM") un accordo quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (come successivamente modificato l' "Accordo Quadro di Cessione"). Ai sensi dell'Accordo Quadro di Cessione, CREDEM (i) ha ceduto pro soluto ed in blocco al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da CREDEM, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potra' cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario dovra' acquistare pro soluto da CREDEM, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, il Cessionario comunica che, ai sensi dell'Accordo Quadro di Cessione, ha acquistato pro soluto ed in blocco da CREDEM, in data 20 ottobre 2015, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui ipotecari erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 25 settembre 2015 (incluso) (la "Data di Individuazione") o alla diversa data indicata con riferimento a ciascun criterio soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto): 1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo; 2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica Italiana; 4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 5. che non siano classificati come "attivita' finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008; 6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 90 giorni dalla relativa data di pagamento; 7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti; 8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) un'ipoteca di secondo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di primo grado sono state interamente soddisfatte; 9. in relazione ai quali alla relativa Data di Individuazione: (i) con riferimento ai Contratti di Mutuo che prevedono rate di pagamento mensile, non sussistono piu' di 3 rate scadute e non pagate oltre il periodo di franchigia applicabile dalla relativa ultima data di pagamento; (ii) con riferimento ai Contratti di Mutuo che prevedono rate di pagamento trimestrale, non sussiste piu' di 1 rata scaduta e non pagata oltre periodo di franchigia applicabile dalla relativa ultima data di pagamento; con riferimento ai Contratti di Mutuo che prevedono rate di pagamento semestrale, non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata oltre periodo di franchigia applicabile dalla relativa ultima data di pagamento; 10. il cui debitore e' (i) una persona fisica residente e domiciliata in Italia e (ii) di nazionalita' Italiana che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, cosi' come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attivita' artigianali ai sensi della Legge 443/85) e/o nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attivita' diverse dalle attivita' artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa; 11. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; 12. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 13. che siano disciplinati dalla legge italiana; 14. che siano denominati in Euro (o che non prevedono alcuna previsione che conceda la conversione in valuta differente); 15. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione; 16. che prevedano modalita' di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID); 17. in relazione ai quali, il relativo Contratto di Mutuo preveda espressamente che siano stati erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un Bene Immobile, o al fine di rifinanziare un mutuo gia' erogato da altre banche (surrogazione) con le stesse finalita'; 18. che prevedano il pagamento di rate mensili, trimestrali o semestrali; 19. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente; 20. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilita' per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessita' del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto; 21. erogati da Credem (tramite la propria rete di filiali o la rete Creacasa) ovvero, con riferimento ai Crediti acquistati dal Cedente, erogati da filiali degli istituti di credito dai quali sono stati acquistati; 22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (interest-only); 23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon"); 24. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 31 ottobre 2015 e non sia successiva al 31 dicembre 2055; 25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille) e non superiore a Euro 3.000.000 (tre milioni); 26. il cui rapporto fra l'importo capitale erogato del relativo Mutuo sommato al capitale erogato di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo Bene Immobile non sia superiore al 100% del valore originario di perizia del Bene Immobile; 27. il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo Bene Immobile non sia superiore al 200% del valore dell'ultima perizia del Bene Immobile oggetto di Ipoteca, disponibile alla Data di Individuazione; 28. in relazione ai crediti il relativo Bene Immobile sui cui e' iscritta Ipoteca presenta una categoria catastale del gruppo "A" diversa da "A10" ("uffici e studi privati"); 29. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni oltre franchigia applicabile, dalla relativa ultima data di pagamento; 30. che siano stati erogati fino al 31 dicembre 2014; 31. che non abbiano i seguenti codici contratto: 155-006844562, 058-006738578, 535-006689655, 591-006677678, 055-6672926, 511-006690906, 759-006685694, 531-006690717, 346-006543196, 345-006840310, 092-006697747, 192-006694150. 32. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: (a) derivano da Contratti di Mutuo ai quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 35% come risultante dall'ultima segnalazione alla Banca d'Italia e il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore dell'ultima perizia disponibile del Bene Immobile oggetto di Ipoteca, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006; (b) il cui debitore e' (i) una persona fisica residente e domiciliata in Italia e (ii) di nazionalita' Italiana che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, cosi' come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attivita' artigianali ai sensi della Legge 443/85) e/o nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attivita' diverse dalle attivita' artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti); (c) i crediti che Credito Emiliano abbia acquistato dalla societa' Emilia SPV S.r.l. in data 17 agosto 2015 e 21 settembre 2015 e in relazione ai quali sia stata data comunicazione ai debitori di tale acquisto. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione o alla diversa data indicata con riferimento a ciascun criterio rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, e' disponibile presso il seguente sito internet www.credem.it e presso gli sportelli di qualunque filiale di CREDEM. Il Cessionario ha conferito incarico a CREDEM ai sensi della Legge 130 affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a CREDEM ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. I debitori ceduti e loro eventuali garanti, successori o aventi causa potranno, inoltre, rivolgersi per ogni ulteriore informazione, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 durante i giorni lavorativi, al Cessionario, con sede legale in Via Vittorio Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a CREDEM, con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4, 42100 Reggio Emilia, Italia. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") La cessione dei crediti da parte di CREDEM al Cessionario, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, comporta il necessario trasferimento al Cessionario dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili (per la definizione di "dati sensibili", si rimanda all'articolo 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il Cessionario trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il Cessionario trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e della normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla Legge. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalita' stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale al Cessionario a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali nei limiti delle mansioni a loro assegnate. Per le citate finalita', i Dati Personali potranno essere comunicati, altresi', a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. L'informativa completa, unitamente all'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati e dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, e' messa a disposizione presso Emilia SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), Italia, ovvero presso CREDEM, con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4 (Ufficio Segreteria Societaria), 42100 Reggio Emilia, Italia, ovvero sul sito internet www.credem.it. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' Emilia SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), Italia. Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono (i) Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4, 42100 Reggio Emilia, Italia in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e (ii) Securitisation Services S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, in qualita' di Back-Up Servicer Facilitator . Per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, il cliente potra' rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati Personali, all'indirizzo sopra indicato. Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. L'informativa completa sara' inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile. Conegliano (TV), 20 ottobre 2015 p. Emilia SPV S.r.l. - L'amministratore unico Nausica Pinese T15AAB13508