Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") Veneto Banca S.C.p.A. ("VB" o la "Cessionaria"), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 16 ottobre 2015 (il "Contratto di Riacquisto") ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione Claris SME 2015 (l'"Operazione"), ha acquistato pro soluto da Claris SME 2015 S.r.l. (la "Cedente"), con effetti economici dalle ore 00:01 del 1 ottobre 2015 (la "Data di Godimento"), un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi maturati e scaduti (inclusi gli interessi di mora) nonche' gli interessi maturati e non ancora scaduti alla Data di Godimento, nonche' accessori, spese, danni, indennizzi, ed ogni altra somma eventualmente dovuta (complessivamente i "Crediti Riacquistati") in relazione ai mutui erogati da VB (i "Mutui") che soddisfino alla Data di Godimento i criteri di selezione sotto riportati. In particolare sono riacquistati dalla Cessionaria i Crediti Riacquistati che non rispettano almeno uno dei seguenti criteri: (i) mutui i cui crediti al 20/09/2015 siano classificati dalla Cessionaria in bonis (nel significato di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata ed integrata); (ii) mutui derivanti da contratti di mutuo che non prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "elastico", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' di importo costante e la durata del finanziamento e' variabile; (iii) mutui erogati a soggetti che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), alle ore 00:01 del 20 giugno 2015 (la "Data di Valutazione") e al 18 settembre 2015, non sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): > 600 ("Famiglie Consumatrici"); > dal 100 ("Tesoro dello Stato") al 191 ("Enti di previdenza e assistenza sociale"), e > dal 476 ("Imprese controllate da Amministrazioni locali" al 477 ("Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche"); > dal 704 ("Amministrazioni Centrali dei Paesi UE Membri dell'UM") al 794 ("Rappresentanze Estere"); (iv) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; (v) mutui che prevedano l'ultima rata in scadenza non prima del 1° gennaio 2016; (vi) mutui che (i) se a tasso variabile prevedano uno spread compreso tra lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e il 7% (sette per cento) (estremi inclusi); (ii) se a tasso fisso prevedano un tasso compreso tra il 2% (due per cento) e il 7,5% (sette virgola cinque per cento) (estremi inclusi); (vii) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (viii) mutui che, se non garantiti da ipoteca, siano stati stipulati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 maggio 2015 (incluso); (ix) mutui che, se assistiti o da ipoteca di primo grado economico o da ipoteca di primo grado e di grado successivo al primo, siano stati stipulati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 marzo 2015 (incluso); (x) mutui denominati in Euro; (xi) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila); (xii) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale od inferiore ad Euro 6.000.000 (sei milioni); (xiii) mutui che alla Data di Valutazione non presentavano piu' di due rate scadute e non pagate e che al 18/09/2015 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata ed avevano almeno una rata (comprensiva di interessi e/o capitale) pagata; (xiv) mutui che, se garantiti da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale alla data di stipula erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) presentino il rapporto tra l'importo erogato ed il valore di perizia degli immobili ipotecati ricompreso tra il 5% (cinque per cento) e l' 85% (ottantacinque per cento) (estremi inclusi); (xv) mutui che, se garantiti sia da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale alla data di stipula erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) che da ipoteca di grado economico successivo al primo presentino il rapporto tra l'importo erogato ed il valore di perizia degli immobili ipotecati (intendendosi per tale esclusivamente il valore di perizia degli immobili con ipoteca di primo grado economico) ricompreso tra il 5% (cinque per cento) e l' 85% (ottantacinque per cento) (estremi inclusi). Sono altresi' ceduti alla Cessionaria i Crediti Riacquistati che rispettano almeno uno dei seguenti criteri: (a) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano l'opzione a favore del relativo debitore di scegliere di modificare da variabile a fisso il tasso d'interesse applicabile o viceversa; (b) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore; (c) mutui in relazione ai quali alla Data di Valutazione, il relativo debitore stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'ABI ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (d) mutui concessi a favore di soggetti che siano (i) amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) del Gruppo Veneto Banca; (ii) pubbliche amministrazioni o enti similari e societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione; (e) mutui erogati a societa' del gruppo Veneto Banca (c.d. mutui infragruppo); (f) mutui in relazione ai quali, al 31 maggio 2015 e al 24 settembre 2015, la Cessionaria ed il relativo debitore abbiano in essere un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale) con scadenza successiva alla Data di Valutazione; (g) mutui erogati congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa la Cessionaria (c.d. mutui in pool); (h) mutui derivanti da contratti qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, anche qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (i) mutui che al 24/09/2015 abbiano in essere un accordo di ristrutturazione secondo l'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 67, come di volta in volta integrato e modificato (la "Legge Fallimentare") o secondo l'ex art. 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare, oppure per i quali il debitore abbia richiesto alla Cessionaria una ristrutturazione secondo l'art. 182-bis o l'ex art. 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare o che risultano come "posizioni ristrutturate" ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti della Banca d'Italia; (j) mutui garantiti in via diretta, o contro garantiti dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale e/o da SACE Spa e/o da Societa' Gestione Fondi per l'Agro-Alimentare e/o da Confidi a valere sul Fondo Antiusura secondo la Legge 108/96 (Fondo di Solidarieta'); (k) mutui i cui crediti abbiano subito un accollo tra la Data di Valutazione e il 18 settembre 2015; I Crediti Riacquistati sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti criteri specifici applicabili ai relativi Mutui alla Data di Valutazione (o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico), e in particolare sono stati riacquistati i Mutui che non rispettano il seguenti criterio specifico: mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del mutuo, non appartenevano al Gruppo Intesa Sanpaolo. Sono altresi' ceduti alla Cessionaria i Crediti Riacquistati che rispettano almeno uno dei seguenti criteri: (a) mutui contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento", come indicati nel relativo contratto di mutuo: 76/50/212628; 76/41/417269; 76/41/416330; (b) mutui contraddistinti dai seguenti "codice finanziamento", come indicati nel relativo contratto di mutuo: 76/41/359926;76/41/363691;76/41/403390;76/41/411460;76/41/414263;76 /41/418800;76/41/423677;76/41/427284;76/41/427296;76/41/430154;76/41/ 435333;76/41/436557;76/41/436561;76/41/436653;76/41/436658;76/41/4371 70;76/41/438839;76/50/31213;76/50/31847;76/50/41509;76/50/137461;76/5 0/221375;76/50/227269;76/50/347523;76/50/360422;76/50/436485;76/70/31 5831;76/70/344410;76/70/363263;76/70/363414;76/70/408147;76/70/415300 ;76/70/415472;76/70/419802;76/70/427628;76/70/437061. La Cessionaria e il Cedente si sono dati atto all'interno del Contratto di Riacquisto che il criterio specifico (b) sopra rappresenta i mutui che, ai sensi del rating interno assegnato da VB come aggiornato al 31 maggio 2015, rientrano nelle categorie "13" e "14". Qualora i titoli asset-backed da emettersi da parte della societa' Claris SME 2015 S.r.l. (i "Titoli") non siano stati emessi e sottoscritti entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di stipulazione dei relativi contratti di sottoscrizione, il Contratto di Riacquisto si intendera' automaticamente risolto con effetto alla relativa data di stipulazione (16 ottobre 2015). A seguito della intervenuta risoluzione del Contratto di Riacquisto, i Crediti Riacquistati e i diritti con il medesimo trasferiti si intenderanno come mai ceduti e quindi ritornati nella piena disponibilita' del Cedente. Unitamente ai Crediti Riacquistati sono stati altresi' trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti Riacquistati, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti Riacquistati, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Cessionaria non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili" se non in stretta ottemperanza con quanto previsto dal Codice della Privacy e dalla relativa normativa di attuazione. I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi' come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del rapporto di mutuo, imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, la Cessionaria comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. I dati potranno essere comunicati anche a societa' esterne per (i) lo svolgimento di attivita' necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; (ii) il controllo delle frodi e il recupero dei crediti; (iii) il controllo della qualita' dei servizi forniti alla clientela nonche' l'espansione dell'offerta di prodotti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Cessionaria, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo espresso consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Cessionaria. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Veneto Banca S.C.p.A., Piazza G. B. Dall'Armi, 1, Montebelluna (TV). Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale. Montebelluna (TV), 21 ottobre 2015 p. Veneto Banca S.C.p.A. - Il presidente Francesco Favotto T15AAB13547