TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.123 del 24-10-2015)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Ricorso n. 9859/2015 della Provincia di Ascoli  Piceno  in  persona
del  Presidente  p.  t.   Paolo   D'Erasmo,   Contro   Il   Ministero
dell'Interno, in persona del  Ministro  p.t.,  e  nei  confronti  dei
seguenti controinteressati Provincia di Belluno,  nella  persona  del
Presidente p.t, nonche' di tutte le Province di cui agli allegati  ai
quattro DD.MM. 28.4.2015 pubblicati in GU n. 109  del  13.5.2015  per
l'annullamento previa emissione di misure cautelari dei: - Tre DD.MM.
28-4-2015 Ministro  dell'Interno,  ad  oggetto:  "Determinazione  del
riparto del contributo alla finanza pubblica a  carico  delle  citta'
metropolitane, delle province  ricomprese  nelle  regioni  a  statuto
ordinario e delle  province  delle  regioni  Siciliana  e  Sardegna",
rispettivamente: "pari complessivamente a 510 milioni  di  euro,  per
l'anno 2015, in proporzione alla spesa media sostenuta  nel  triennio
2012-2014"; "pari complessivamente a 1 milione di  euro,  per  l'anno
2015,   in   proporzione   al   numero   di    autovetture";    "pari
complessivamente  a  5,7  milioni  di  euro,  per  l'anno  2015,   in
proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e  ricerca
e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa." Tutti
e tre pubblicati nella Gazz. Uff. 13 maggio 2015, n. 109. 
  - qualsiasi  altro  atto  presupposto,  consequenziale  o  comunque
connesso. 
  Motivi di ricorso 
  I tre DD MM  impugnati  ripartiscono  il  contributo  alla  finanza
pubblica imposto causa "spending review" alle citta' metropolitane  e
alle province ricomprese nelle regioni a statuto  ordinario  e  nelle
regioni Sicilia e Sardegna, pari a complessivi 516,7 milioni di  euro
per l'anno 2015, a titolo di risparmi della spesa media corrente, per
acquisto di autovetture e conferimento di incarichi e consulenze, con
individuazione delle singole quote  che  detti  Enti  devono  versare
entro il 10 ottobre 2015 al bilancio dello Stato, per  effetto  delle
citate misure di risparmio,  nella  misura  complessiva  indicata  in
apposite tabelle. La gran parte dei tagli imposti alle  Province  per
510 milioni, e' stata calcolata sulla base dei consumi  intermedi  di
ogni amministrazione come previsto  dall'articolo  47,  comma  2  del
menzionato DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, in
L 23  giugno  2014,  n.  89,  a  cui  si  aggiungono  i  5,7  milioni
sforbiciati in proporzione alle spese per consulenze e collaborazioni
e il milione di euro distribuito in misura proporzionale al numero di
autovetture di servizio. Per la Provincia di Ascoli Piceno, la  spesa
media considerata e' di Euro 8.374.541,81 e determina  un  contributo
in favore dello Stato di  Euro  2.500.813,58.  Il  provvedimento  del
Ministero dell'Interno  e'  illegittimo  per  :  Violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 47 del D.L. 66/2014.  Eccesso  di  potere  per
carenza di istruttoria. 
  Ex art. 47, comma 2, del DL 66/2014, conv. In L. 89/2014: " a)  per
quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8,  relativi  alla
riduzione della spesa per beni e servizi,  la  riduzione  e'  operata
nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di  510
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2015   al   2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta  nell'ultimo  triennio,
relativa ai  codici  SIOPE  indicati  nella  tabella  A  allegata  al
presente  decreto."  In  detti  codici,  correttamente,  non  vengono
considerate, nell'ambito delle spese comprimibili, le somme  relative
agli esborsi per alcune funzioni che  l'ente  Provincia  esercita  su
delega: cod. 1302 Contratti di  servizio  per  trasporto,  cod.  1303
Smaltimento  Rifiuti,  cod.  1310  Altri  corsi  di  formazione.   E'
pacifico, del resto, che i consumi intermedi cui  fa  riferimento  la
disciplina della spending review sono quelli  relativi  a  spese  che
l'Amministrazione effettua nel suo interesse e, cioe', per  attivita'
necessarie al suo funzionamento (acquisto di beni di consumo, materie
prime, utilizzo di beni o prestazioni di terzi, ecc.),  mai  a  spese
effettuate per servizi resi ai cittadini,  nonche'  corrispondenti  a
spese dell'Amministrazione autonomamente determinate e non  obbligate
da trasferimenti vincolati di terze Autorita' individuanti  l'entita'
dei pagamenti stessi, la loro causa e i loro beneficiari. Insomma,  i
servizi ai cittadini  non  possono  considerarsi  consumi  intermedi,
bensi'  consumi  finali,  mentre  per   i   trasferimenti   vincolati
provenienti da terzi, si tratta di gestione per loro conto. Risultano
invece inspiegabilmente ed illegittimamente computate, ai fini  della
base di calcolo per la determinazione dell'importo dei  tagli,  altre
spese relative sempre a funzioni delegate e quindi incomprimibili. La
Provincia di Ascoli Piceno  ha  subito  un  taglio  ai  trasferimenti
parametrato su un importo di spesa calcolato al lordo  di  oltre  4,8
milioni di spese per funzioni delegate,  imputabili  ad  esborsi  non
propri ma dell'ente delegante, e pertanto non comprimibili. 
  Il taglio, che avrebbe  dovuto  riguardare  l'importo  della  spesa
media propria della Provincia di Ascoli Piceno pari a 3,5 milioni, e'
stato invece effettuato sull'importo di 8,3 milioni  (comprensivo  di
deleghe per 4,8 milioni - con conseguente aumento del contributo da 1
milione a 2,5 milioni), azzerando quasi del tutto la possibilita'  di
spesa dell'ente per i servizi propri  (quali  la  manutenzione  delle
strade e la gestione dell'edilizia scolastica). 
  L'errata rilevazione della spesa media propria degli enti,  causata
dall'analisi superficiale e non completa dei dati SIOPE, ha  condotto
ad una ripartizione delle  riduzioni  delle  entrate  delle  Province
contra legem poiche' sostanzialmente  effettuata  in  violazione  del
parametro stabilito dal comma 2 dell'art.  47  del  D.L.  66/2014,  e
profondamente irragionevole, ineguale e parziale, poiche', a  parita'
di spesa propria, ha penalizzato  gli  enti  che  esercitano  deleghe
regionali. 
  1) Violazione e falsa applicazione degli artt.  243  BIS  -  TER  -
QUATER del D.LGS. 267/2000. 
  Gli artt. 243 bis, ter e quater del d.lgs. n. 267 del  2000  (TUEL)
hanno introdotto la nuova procedura di riequilibrio pluriennale,  per
evitare il dissesto finanziario dell'ente in condizione di squilibrio
strutturale di bilancio. La Provincia di Ascoli Piceno, vi  ha  fatto
ricorso con deliberazioni consiliari n. 6 del 10.6.2013 e n.  10  del
12.9.2013. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per  le
Marche, con deliberazione n. 6 del 2014, ha ritenuto congruo il piano
di  riequilibrio  approvato  dalla  Provincia   di   Ascoli   Piceno,
evidenziandone la causa, oltre che nella istituzione con legge  dello
Stato della Provincia di Fermo, il  cui  territorio  e'  stato  cosi'
"staccato" dalla  Provincia  madre  di  Ascoli  Piceno,  anche  nella
carenza di liquidita', "in parte originata dalla drastica contrazione
delle entrate proprie  e  di  quelle  trasferite",  con  il  continuo
ricorso ad onerose anticipazioni di tesoreria. 
  La   Corte   di   Conti,   nella   relazione    2015    (del.    N.
17/SezAut/2015/FGR), segnala che "il contributo alla finanza pubblica
previsto a carico delle Province per il 2015  determina  specifici  e
circostanziati profili critici con precipuo riguardo  alla  effettiva
sostenibilita' dei piani di riequilibrio ed alla predisposizione  dei
bilanci, annuale  (esercizio  2015)  e  pluriennale  (2015-2017),  di
previsione. 
  Le manovre di finanza pubblica -  varate  nel  corso  del  2014  e,
pertanto, non contemplate dai  piani  di  riequilibrio  -  hanno  una
incidenza sulla effettiva sostenibilita' finanziaria dei processi  di
riequilibrio e sui gia' precari risultati  sin  qui  conseguiti."  La
Corte di Conti, evidenzia poi che "d'altro canto non puo'  sottacersi
come, in  ragione  della  natura  intangibile  che,  pur  con  alcune
eccezioni, connota,  nel  vigente  assetto  normativo,  il  piano  di
riequilibrio, "non sia possibile rettificare  in  itinere  gli  steps
intermedi di risanamento", talche' "i parametri a disposizione  della
Sezione nella valutazione dello stato di attuazione non  possono  che
essere  gli   obiettivi   annuali   fissati   nel   piano   approvato
inizialmente: ne consegue che non sarebbe irragionevole assimilare, a
determinati fini, gli enti in  piano  di  riequilibrio  a  quelli  in
dissesto - siccome parimenti  vincolati  a  prefissati  obiettivi  di
bilancio - e che, in ogni caso, dovrebbero ipotizzarsi misure atte  a
sterilizzare  gli  effetti  pregiudizievoli  di  eventuali   "fattori
esogeni" sopravvenuti." 
  Il  D.M.  28-4-2015  del  Ministro  dell'Interno,  non   prevedendo
l'esclusione degli enti in dissesto ed  in  riequilibrio  finanziario
dal riparto dei tagli previsti dal D.L. 66 del 2014, viola gli  artt.
243 bis, ter e quater del d.lgs. 267/2000. 
  2) Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.1  L.  N.  56/2014.
L'articolo 1 della l. 56/2014 ha stabilito, dopo aver individuato  le
funzioni fondamentali delle Province, il trasferimento ad altri  enti
di quelle non fondamentali, imponendo, nel  contempo,  di  trasferire
agli enti di destinazione le risorse  connesse  alla  gestione  delle
funzioni non fondamentali, in modo da garantire alle  Amministrazioni
destinatarie, il rispetto dell'art. 119 cost., a norma del  quale  le
risorse finanziarie che per legge spettano agli enti  locali  debbono
"finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".  Il
progetto di riorganizzazione  in  questione,  coinvolgente  anche  il
profilo finanziario, delineato dalla legge  n.  56  del  2014  -  nel
doveroso rispetto dei principi costituzionali,  come  ribadito  dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del  6  marzo  2015  -  sta
incontrando  ritardi  e  difficolta'  nella   fase   della   concreta
attuazione, in particolare per  quanto  riguarda  il  riordino  delle
funzioni non fondamentali, delegate o trasferite  alle  Province.  La
mancanza di un effettivo alleggerimento della spesa corrente, tra cui
quella del personale, connessa con la riorganizzazione e il  riordino
delle funzioni  e  derivante  principalmente  dalle  riduzioni  delle
dotazioni organiche previste dal  comma  421  dell'articolo  1  della
legge  n.  190  del  2015,  con  il  conseguente  ricollocamento  del
personale presso le altre amministrazioni pubbliche, ha osservato  la
Corte  dei  Conti,  "...   appare   motivo   di   distorsione   nella
programmazione  finanziaria  a  breve  termine,  cosi'   come   nella
prospettiva triennale del bilancio 2015-2017, degli enti  interessati
che puo' avere influenza  sugli  equilibri  finanziari".  (Corte  dei
Conti del. n. 17/SezAut/2015/FGR), La riorganizzazione ed il riordino
delle  funzioni,  invece,  devono  essere   condotti   in   modo   da
"salvaguardare   l'integrita'   di    funzionamento    degli    enti,
l'organizzazione  del  lavoro,  l'efficienza  dei  servizi,   nonche'
l'equilibrio finanziario" (Corte Costituzionale, citata  sentenza  n.
50 del 6 marzo 2015). Il D.M. 28-4-2015  del  Ministro  dell'Interno,
imponendo tagli lineari e forfettari, viola l'articolo 1 della l.  56
del 2014 poiche'  impedisce  alle  Province  di  farsi  carico  della
gestione  sia  delle  funzioni  fondamentali,  sia  di   quelle   non
fondamentali sino alla loro riallocazione. 
  4) Manifesta illegittimita' costituzionale. Violazione degli  artt.
2, 3, 5, 117  E  119  della  Costituzione.  Illegittimita'  dell'atto
presupposto. Invalidita' derivata. L'articolo 47 del Decreto Legge n.
66/2014 nell'imporre alle Province un insostenibile  contributo  alla
finanza pubblica con consistenti riduzioni  della  spesa  corrente  e
correlativi obblighi di trasferimento delle risorse  risparmiate  "ad
apposito capitolo di entrata del  bilancio  dello  Stato",  non  solo
introduce un meccanismo distorto di tagli a carico dei predetti  enti
territoriali e di correlativi trasferimenti delle risorse risparmiate
in favore  dell'Erario  statale,  ma  costituisce  anche  una  palese
violazione dei principi costituzionali di solidarieta',  uguaglianza,
adeguatezza,  autonomia  (anche  finanziaria)  degli   enti   locali,
decentramento e sussidiarieta'. Effetti sperequativi conseguono,  non
avendo il legislatore tenuto conto delle  diverse  virtuosita'  delle
Province ne' parametrato il sacrificio  loro  richiesto  ad  analoghe
riduzioni  esigibili  dalle  amministrazioni  centrali  dello  Stato.
Questa palese disparita' di trattamento lede gravemente le  autonomie
locali, in violazione dei principi costituzionali di  solidarieta'  e
di  uguaglianza  consacrati  negli  artt.  2  e  3  Cost.  Il  quadro
finanziario  generale  di  riferimento  per  la  predisposizione  dei
bilanci 2015 delle Province, sconta infatti  la  riduzione  di  spesa
corrente di 1 miliardo di euro, stabilito dall'art. 1, co. 418, della
legge di stabilita' 2015,  modificato  dall'art.  4,  co.  5-ter  del
decreto legge "mille proroghe",  convertito  con  legge  27  febbraio
2015, n. 11, che va a sommarsi alla riduzione di risorse ex art.  16,
co. 7, del D.L. n. 95/2012 - incrementate di ulteriori 50 milioni (da
1.200  a  1.250),  al  contributo  alla  finanza  pubblica  stabilito
dall'art. 47, co. 1 del d.l. n. 66/2014 complessivi 576,7 (di cui 510
per spese correnti) e all'ulteriore contributo alla finanza  pubblica
di 60 milioni di cui all'art. 19 del d.l.  n.  66/2014.Nella  recente
Relazione 2015 inviata al Parlamento (Delib. n.  17/SEZAUT/2015/FRG),
anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti  ha  certificato  la
insostenibile situazione finanziaria delle  Province.  La  situazione
della  Provincia  di  Ascoli  Piceno  e'  per  giunta  aggravata   in
considerazione  dei  vincoli  imposti  dal  piano   di   riequilibrio
pluriennale, che e' tenuta a rispettare,  per  essere  stata  ammessa
alla procedura di cui  al  comma  3  dell'art.  243-quater  TUEL.  In
sostanza, le norme  della  riforma  Del  Rio  che  giustificavano  la
sottrazione di risorse agli enti di area vasta - la riduzione del 50%
del personale e la ridistribuzione a Regioni e Comuni delle  funzioni
non fondamentali delle Province - sono rimaste sulla carta,  per  cui
dipendenti in eccesso e funzioni da  svolgere  continuano  a  gravare
sulle casse delle Province, mentre la manovra finanziaria per il 2015
introduce,  sommandoli  ai  precedenti,   nuovi   tagli   del   tutto
sproporzionati oltre che indiscriminati, con l'effetto di  vanificare
ogni operativita' delle Province, ed in  particolari  degli  enti  in
"predissesto", come la Provincia di Ascoli Piceno, che,  come  visto,
gia' ha in atto un  piano  di  risanamento  approvato  dalla  Sezione
Regionale della Corte dei Conti. I  tagli  indiscriminati  introdotti
dal legislatore  da  ultimo  con  il  D.L.  66/2014  ed  i  D.M.  del
28/04/2015 e  la  legge  di  stabilita'  2015,  incidono  in  maniera
rilevante sul grado  di  autonomia  funzionale  e  finanziaria  delle
Province, garantiti dal Titolo V della  Costituzione,  compromettendo
il corretto adempimento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
nonche' delle funzioni fondamentali,  ed  accentuando  gli  squilibri
economico-sociali tra le diverse aree geografiche del paese,  venendo
meno  l'adeguato  concorso  finanziario  dello  Stato   in   funzione
correttiva. L'art. 119 della Costituzione, nel riformulare il sistema
di finanziamento degli enti  territoriali,  al  fine  di  rafforzarne
l'autonomia finanziaria, sancisce: 
  "I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni  hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni,  le  Province,
le  Citta'  metropolitane  e  le  Regioni  hanno  risorse   autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.  La  legge
dello  Stato  istituisce  un  fondo  perequativo,  senza  vincoli  di
destinazione, per  i  territori  con  minore  capacita'  fiscale  per
abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni  di  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro
attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e  la
solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici   e
sociali,  per  favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti   della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse  aggiuntive  ed  effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane  e  Regioni.  I  Comuni,   le   Province,   le   Citta'
metropolitane e le Regioni hanno un  proprio  patrimonio,  attribuito
secondo i principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento  solo  per  finanziare  spese  di
investimento. e' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti." 
  Secondo tale norma, in altre parole, e' necessario che  le  risorse
standard disponibili siano adeguate  al  fabbisogno  finanziario  che
risulta dall'esercizio, al livello normale, delle funzioni attribuite
a ciascun ente territoriale. Spetta allora al  legislatore  costruire
un sistema finanziario tale che ciascun ente sia nelle condizioni  di
fornire alla comunita' locale amministrata un livello appropriato  di
servizi. Orbene, il taglio assegnato alle Province dall'art.  47  del
D.L. 66/14 (cosi' come concretamente ripartito dai D.M. del  28/04/15
tra le varie Province) e'  assolutamente  insostenibile.  L'art.  47,
commi 1 e 2, del D.L. 66/2014, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. n. 89 del 2014, viola apertamente l'art. 119, commi 1, 2, 3  e  4,
della Cost., nella parte in cui, attraverso i "tagli"  sproporzionati
imposti alle Province, toglie alle stesse ogni  autonomia  di  spesa,
compromettendo l'equilibrio  dei  relativi  bilanci,  in  spregio  di
quanto  sancito  dal  primo  comma  dell'art.  119  Cost.;   inoltre,
obbligando le medesime a versare "ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato" le risorse risparmiate  attraverso  i  predetti
tagli, non solo  annienta  le  risorse  autonome  dei  suddetti  enti
territoriali, ma  addirittura  inverte  in  maniera  inammissibile  i
meccanismi di compartecipazione e di trasferimento di  risorse  dallo
Stato alla  periferia,  in  violazione  dei  commi  secondo  e  terzo
dell'art.  119  Cost.  ,  atteso  che  e'  lo  Stato  a  disporre  di
trasferimenti di risorse da parte delle Province, e non viceversa. 
  Il criterio di determinazione dei tagli adottato dal  d.l.  66/2014
(spesa media desunta dal  SIOPE)  risulta,  inoltre,  irrazionale  ed
iniquo, anche sulla base del confronto  con  il  criterio  utilizzato
dalla l.190/2014 (fabbisogni  standard).  L'articolo  1,  comma  418,
della Legge 23  dicembre  2014,  n.190  (Legge  di  stabilita'  2015)
prevede che le Province  e  le  Citta'  metropolitane  concorrono  al
contenimento della spesa  pubblica  attraverso  una  riduzione  della
spesa corrente di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro per  l'anno  2016  e  di  3.000  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2017.Viene  abbandonato  qui  il  criterio  del
calcolo  in  proporzione  alla  spesa  media  sostenuta   nell'ultimo
triennio relativa ai codici SIOPE, e viene introdotta  una  modalita'
di riparto, decisamente piu' equilibrata,  elaborata  dalla  Societa'
per gli studi di settore SOSE,  sul  calcolo  della  riduzione  delle
risorse  assorbibile  nel  comparto  delle   funzioni   fondamentali,
utilizzando i dati raccolti con i questionari  relativi  ai  costi  e
fabbisogni  standard.   Tale   nuova   e   complessa   modalita'   di
determinazione  del  concorso   delle   Province   e   delle   Citta'
metropolitane al contenimento  della  spesa  pubblica,  determina  il
contributo della Provincia di Ascoli  Piceno  in  Euro  2.223.554,01,
all'interno dei 1.000 milioni di euro di tagli previsti a carico  del
sistema Province, per l'anno 2015, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190.
L'ulteriore  contributo  alla  finanza  pubblica,  da   parte   della
Provincia di Ascoli Piceno, di cui ai DM impugnati, ammonta  ad  Euro
2,5 milioni; qualora il criterio dei tagli adottato da detti DM fosse
stato  quello  utilizzato  dalla  l.190/2014  (fabbisogni  standard),
l'importo di cui si  dovrebbe  sobbarcare  la  Provincia  ricorrente,
scenderebbe ad Euro 1,2 milioni. 
  Manifesta illegittimita'  costituzionale.  Violazione  degli  artt.
114-117-119 della Costituzione. Illegittimita' dell'atto presupposto.
Invalidita' derivata 
  Il  taglio  operato  dal  combinato  disposto  del   D.L.   66/2014
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 2014,  e  dei  d.m.
del 28/04/15, viola l'art. 119  della  Cost.  anche  sotto  un  altro
aspetto. Infatti, la  Corte  Costituzionale  ha  gia'  in  precedenti
occasioni avvertito il legislatore che lo Stato non ha il  potere  di
derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte
II   della   Costituzione,   neppure   in   situazioni   eccezionali;
specificando altresi' che: "il principio salus rei  publicae  suprema
lex esto non puo' essere invocato al fine di sospendere  le  garanzie
costituzionali di autonomia degli enti territoriali  stabilite  dalla
Costituzione.  Lo  Stato,  pertanto,  deve   affrontare   l'emergenza
finanziaria    predisponendo    rimedi    che    siano     consentiti
dall'ordinamento costituzionale" (Corte  Costituzionale  sentenza  n.
151/2012). Nella sentenza  n.  193  del  19  luglio  2012,  la  Corte
Costituzionale ha ribadito che: 
  "... possono essere ritenuti principi fondamentali  in  materia  di
coordinamento della  finanza  pubblica,  ai  sensi  del  terzo  comma
dell'art. 117 Cost., le norme che "si limitino a porre  obiettivi  di
riequilibrio  della  finanza  pubblica,  intesi  nel  senso   di   un
transitorio contenimento complessivo, anche se  non  generale,  della
spesa  corrente  e  non  prevedano  in  modo  esaustivo  strumenti  o
modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi"  (sentenza  n.
148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del  2011  e  n.
326 del 2010)." 
  Quest'ultima condizione risulta violata dall'art. 47, comma 2,  del
D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del  2014,
poiche' esso non si limita a porre obiettivi  di  riequilibrio  della
finanza pubblica, ma si  spinge  ad  individuare  nel  dettaglio  gli
strumenti  e  le  modalita'  per  conseguire  i  suddetti  obiettivi,
stabilendo che: 
  "a) per quanto attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione
e' operata nella misura complessiva di 340 milioni  di  euro  per  il
2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
2018,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata
al presente decreto; 
  b) per quanto attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di un milione di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2018, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al
numero di autovetture di ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana
comunicato annualmente al  Ministero  dell'interno  dal  Dipartimento
della Funzione Pubblica; 
  c) per quanto attiene agli interventi, di  cui  all'articolo  14  ,
relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,
studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2018,  la  riduzione  e'
operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica." 
  Sussistono,   dunque,   i   presupposti   perche'   il    Tribunale
Amministrativo  rimetta  la  questione  alla  Corte   Costituzionale,
sospendendo interinalmente i provvedimenti impugnati fino alla Camera
di Consiglio successiva alla restituzione degli atti da  parte  della
Corte stessa. Istanza per la concessione di misure cautelari.  Quanto
al fumus boni iuris si rinvia alle svolte considerazioni di  diritto.
Inoltre, il taglio  delle  entrate  disposto  coi  decreti  impugnati
arreca alla Provincia di Ascoli Piceno e al suo territorio gravissimi
danni economici. L'Amministrazione, che sta seguendo una procedura di
risanamento con piano di riequilibrio approvato  ai  sensi  dell'art.
243bis, ter e quater del D.lgs. 267/00, non e' piu' in grado  di  far
fronte  alle  spese  per  la  gestione  delle  scuole   (manutenzione
ordinaria e pagamento delle utenze), per  la  manutenzione  ordinaria
della propria rete viaria che si sviluppa per  oltre  1,200  km,  per
garantire azioni di prevenzione e salvaguardia ambientale. Un  quadro
sinottico del danno subito dalla Provincia di Ascoli Piceno  a  causa
dell'ulteriore  taglio  di  Euro  2.500.000,00,  apportato   dai   DM
impugnati, che si aggiunge ai tagli degli anni passati, pari ad  Euro
6.579.134,00 (di cui, per effetto del DL 95/2012, art. 7 -  Riduzione
Fondo Sperimentale di equilibrio, nel  2012  Euro  2.544.712,00;  nel
2013 Euro 2.344.255,00; nel 2014 Euro  40.307;  per  effetto  del  DL
66/2014, art. 47, comma 2, lett. a) - Versamento risparmi  di  spesa,
nel 2014 Euro 1.620.742,00; per effetto del DL 16/2014, art. 9,  Euro
29.118,00),  si  ha  analizzando  i  seguenti  dati  di  sintesi  con
riferimento alle entrate correnti  del  redigendo  bilancio  corrente
anno, non ancora definitivamente accertabili, ma  stimabili  in  Euro
36.119.571,39 e alle spese correnti dell'ultimo  conto  del  bilancio
2014,  pari  ad  Euro  42.288.748,59  come  da   relativo   prospetto
riepilogativo.  P.  Q.  M.   si   chiede   che   l'Ecc.mo   Tribunale
Amministrativo Regionale adito, contrariis reiectis, voglia:  in  via
cautelare sospendere i provvedimenti impugnati; in via pregiudiziale:
rimettere alla Corte Costituzionale gli atti  aventi  ad  oggetto  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1  e  2,
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.89;  nel  merito:  annullare  gli  atti
impugnati in quanto illegittimi. 
  Con vittoria di  spese,  competenze  ed  onorari  di  giudizio.  Si
producono i documenti citati. 
  Ascoli Piceno-Roma, 8 luglio 2015 

                        avv. Carla Cavaliere 

 
T15ABA13591
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.