Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami Ricorso n. 9859/2015 della Provincia di Ascoli Piceno in persona del Presidente p. t. Paolo D'Erasmo, Contro Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e nei confronti dei seguenti controinteressati Provincia di Belluno, nella persona del Presidente p.t, nonche' di tutte le Province di cui agli allegati ai quattro DD.MM. 28.4.2015 pubblicati in GU n. 109 del 13.5.2015 per l'annullamento previa emissione di misure cautelari dei: - Tre DD.MM. 28-4-2015 Ministro dell'Interno, ad oggetto: "Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle citta' metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna", rispettivamente: "pari complessivamente a 510 milioni di euro, per l'anno 2015, in proporzione alla spesa media sostenuta nel triennio 2012-2014"; "pari complessivamente a 1 milione di euro, per l'anno 2015, in proporzione al numero di autovetture"; "pari complessivamente a 5,7 milioni di euro, per l'anno 2015, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa." Tutti e tre pubblicati nella Gazz. Uff. 13 maggio 2015, n. 109. - qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Motivi di ricorso I tre DD MM impugnati ripartiscono il contributo alla finanza pubblica imposto causa "spending review" alle citta' metropolitane e alle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni Sicilia e Sardegna, pari a complessivi 516,7 milioni di euro per l'anno 2015, a titolo di risparmi della spesa media corrente, per acquisto di autovetture e conferimento di incarichi e consulenze, con individuazione delle singole quote che detti Enti devono versare entro il 10 ottobre 2015 al bilancio dello Stato, per effetto delle citate misure di risparmio, nella misura complessiva indicata in apposite tabelle. La gran parte dei tagli imposti alle Province per 510 milioni, e' stata calcolata sulla base dei consumi intermedi di ogni amministrazione come previsto dall'articolo 47, comma 2 del menzionato DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, in L 23 giugno 2014, n. 89, a cui si aggiungono i 5,7 milioni sforbiciati in proporzione alle spese per consulenze e collaborazioni e il milione di euro distribuito in misura proporzionale al numero di autovetture di servizio. Per la Provincia di Ascoli Piceno, la spesa media considerata e' di Euro 8.374.541,81 e determina un contributo in favore dello Stato di Euro 2.500.813,58. Il provvedimento del Ministero dell'Interno e' illegittimo per : Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.L. 66/2014. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Ex art. 47, comma 2, del DL 66/2014, conv. In L. 89/2014: " a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto." In detti codici, correttamente, non vengono considerate, nell'ambito delle spese comprimibili, le somme relative agli esborsi per alcune funzioni che l'ente Provincia esercita su delega: cod. 1302 Contratti di servizio per trasporto, cod. 1303 Smaltimento Rifiuti, cod. 1310 Altri corsi di formazione. E' pacifico, del resto, che i consumi intermedi cui fa riferimento la disciplina della spending review sono quelli relativi a spese che l'Amministrazione effettua nel suo interesse e, cioe', per attivita' necessarie al suo funzionamento (acquisto di beni di consumo, materie prime, utilizzo di beni o prestazioni di terzi, ecc.), mai a spese effettuate per servizi resi ai cittadini, nonche' corrispondenti a spese dell'Amministrazione autonomamente determinate e non obbligate da trasferimenti vincolati di terze Autorita' individuanti l'entita' dei pagamenti stessi, la loro causa e i loro beneficiari. Insomma, i servizi ai cittadini non possono considerarsi consumi intermedi, bensi' consumi finali, mentre per i trasferimenti vincolati provenienti da terzi, si tratta di gestione per loro conto. Risultano invece inspiegabilmente ed illegittimamente computate, ai fini della base di calcolo per la determinazione dell'importo dei tagli, altre spese relative sempre a funzioni delegate e quindi incomprimibili. La Provincia di Ascoli Piceno ha subito un taglio ai trasferimenti parametrato su un importo di spesa calcolato al lordo di oltre 4,8 milioni di spese per funzioni delegate, imputabili ad esborsi non propri ma dell'ente delegante, e pertanto non comprimibili. Il taglio, che avrebbe dovuto riguardare l'importo della spesa media propria della Provincia di Ascoli Piceno pari a 3,5 milioni, e' stato invece effettuato sull'importo di 8,3 milioni (comprensivo di deleghe per 4,8 milioni - con conseguente aumento del contributo da 1 milione a 2,5 milioni), azzerando quasi del tutto la possibilita' di spesa dell'ente per i servizi propri (quali la manutenzione delle strade e la gestione dell'edilizia scolastica). L'errata rilevazione della spesa media propria degli enti, causata dall'analisi superficiale e non completa dei dati SIOPE, ha condotto ad una ripartizione delle riduzioni delle entrate delle Province contra legem poiche' sostanzialmente effettuata in violazione del parametro stabilito dal comma 2 dell'art. 47 del D.L. 66/2014, e profondamente irragionevole, ineguale e parziale, poiche', a parita' di spesa propria, ha penalizzato gli enti che esercitano deleghe regionali. 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 243 BIS - TER - QUATER del D.LGS. 267/2000. Gli artt. 243 bis, ter e quater del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) hanno introdotto la nuova procedura di riequilibrio pluriennale, per evitare il dissesto finanziario dell'ente in condizione di squilibrio strutturale di bilancio. La Provincia di Ascoli Piceno, vi ha fatto ricorso con deliberazioni consiliari n. 6 del 10.6.2013 e n. 10 del 12.9.2013. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 6 del 2014, ha ritenuto congruo il piano di riequilibrio approvato dalla Provincia di Ascoli Piceno, evidenziandone la causa, oltre che nella istituzione con legge dello Stato della Provincia di Fermo, il cui territorio e' stato cosi' "staccato" dalla Provincia madre di Ascoli Piceno, anche nella carenza di liquidita', "in parte originata dalla drastica contrazione delle entrate proprie e di quelle trasferite", con il continuo ricorso ad onerose anticipazioni di tesoreria. La Corte di Conti, nella relazione 2015 (del. N. 17/SezAut/2015/FGR), segnala che "il contributo alla finanza pubblica previsto a carico delle Province per il 2015 determina specifici e circostanziati profili critici con precipuo riguardo alla effettiva sostenibilita' dei piani di riequilibrio ed alla predisposizione dei bilanci, annuale (esercizio 2015) e pluriennale (2015-2017), di previsione. Le manovre di finanza pubblica - varate nel corso del 2014 e, pertanto, non contemplate dai piani di riequilibrio - hanno una incidenza sulla effettiva sostenibilita' finanziaria dei processi di riequilibrio e sui gia' precari risultati sin qui conseguiti." La Corte di Conti, evidenzia poi che "d'altro canto non puo' sottacersi come, in ragione della natura intangibile che, pur con alcune eccezioni, connota, nel vigente assetto normativo, il piano di riequilibrio, "non sia possibile rettificare in itinere gli steps intermedi di risanamento", talche' "i parametri a disposizione della Sezione nella valutazione dello stato di attuazione non possono che essere gli obiettivi annuali fissati nel piano approvato inizialmente: ne consegue che non sarebbe irragionevole assimilare, a determinati fini, gli enti in piano di riequilibrio a quelli in dissesto - siccome parimenti vincolati a prefissati obiettivi di bilancio - e che, in ogni caso, dovrebbero ipotizzarsi misure atte a sterilizzare gli effetti pregiudizievoli di eventuali "fattori esogeni" sopravvenuti." Il D.M. 28-4-2015 del Ministro dell'Interno, non prevedendo l'esclusione degli enti in dissesto ed in riequilibrio finanziario dal riparto dei tagli previsti dal D.L. 66 del 2014, viola gli artt. 243 bis, ter e quater del d.lgs. 267/2000. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.1 L. N. 56/2014. L'articolo 1 della l. 56/2014 ha stabilito, dopo aver individuato le funzioni fondamentali delle Province, il trasferimento ad altri enti di quelle non fondamentali, imponendo, nel contempo, di trasferire agli enti di destinazione le risorse connesse alla gestione delle funzioni non fondamentali, in modo da garantire alle Amministrazioni destinatarie, il rispetto dell'art. 119 cost., a norma del quale le risorse finanziarie che per legge spettano agli enti locali debbono "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite". Il progetto di riorganizzazione in questione, coinvolgente anche il profilo finanziario, delineato dalla legge n. 56 del 2014 - nel doveroso rispetto dei principi costituzionali, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 6 marzo 2015 - sta incontrando ritardi e difficolta' nella fase della concreta attuazione, in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni non fondamentali, delegate o trasferite alle Province. La mancanza di un effettivo alleggerimento della spesa corrente, tra cui quella del personale, connessa con la riorganizzazione e il riordino delle funzioni e derivante principalmente dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2015, con il conseguente ricollocamento del personale presso le altre amministrazioni pubbliche, ha osservato la Corte dei Conti, "... appare motivo di distorsione nella programmazione finanziaria a breve termine, cosi' come nella prospettiva triennale del bilancio 2015-2017, degli enti interessati che puo' avere influenza sugli equilibri finanziari". (Corte dei Conti del. n. 17/SezAut/2015/FGR), La riorganizzazione ed il riordino delle funzioni, invece, devono essere condotti in modo da "salvaguardare l'integrita' di funzionamento degli enti, l'organizzazione del lavoro, l'efficienza dei servizi, nonche' l'equilibrio finanziario" (Corte Costituzionale, citata sentenza n. 50 del 6 marzo 2015). Il D.M. 28-4-2015 del Ministro dell'Interno, imponendo tagli lineari e forfettari, viola l'articolo 1 della l. 56 del 2014 poiche' impedisce alle Province di farsi carico della gestione sia delle funzioni fondamentali, sia di quelle non fondamentali sino alla loro riallocazione. 4) Manifesta illegittimita' costituzionale. Violazione degli artt. 2, 3, 5, 117 E 119 della Costituzione. Illegittimita' dell'atto presupposto. Invalidita' derivata. L'articolo 47 del Decreto Legge n. 66/2014 nell'imporre alle Province un insostenibile contributo alla finanza pubblica con consistenti riduzioni della spesa corrente e correlativi obblighi di trasferimento delle risorse risparmiate "ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato", non solo introduce un meccanismo distorto di tagli a carico dei predetti enti territoriali e di correlativi trasferimenti delle risorse risparmiate in favore dell'Erario statale, ma costituisce anche una palese violazione dei principi costituzionali di solidarieta', uguaglianza, adeguatezza, autonomia (anche finanziaria) degli enti locali, decentramento e sussidiarieta'. Effetti sperequativi conseguono, non avendo il legislatore tenuto conto delle diverse virtuosita' delle Province ne' parametrato il sacrificio loro richiesto ad analoghe riduzioni esigibili dalle amministrazioni centrali dello Stato. Questa palese disparita' di trattamento lede gravemente le autonomie locali, in violazione dei principi costituzionali di solidarieta' e di uguaglianza consacrati negli artt. 2 e 3 Cost. Il quadro finanziario generale di riferimento per la predisposizione dei bilanci 2015 delle Province, sconta infatti la riduzione di spesa corrente di 1 miliardo di euro, stabilito dall'art. 1, co. 418, della legge di stabilita' 2015, modificato dall'art. 4, co. 5-ter del decreto legge "mille proroghe", convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, che va a sommarsi alla riduzione di risorse ex art. 16, co. 7, del D.L. n. 95/2012 - incrementate di ulteriori 50 milioni (da 1.200 a 1.250), al contributo alla finanza pubblica stabilito dall'art. 47, co. 1 del d.l. n. 66/2014 complessivi 576,7 (di cui 510 per spese correnti) e all'ulteriore contributo alla finanza pubblica di 60 milioni di cui all'art. 19 del d.l. n. 66/2014.Nella recente Relazione 2015 inviata al Parlamento (Delib. n. 17/SEZAUT/2015/FRG), anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha certificato la insostenibile situazione finanziaria delle Province. La situazione della Provincia di Ascoli Piceno e' per giunta aggravata in considerazione dei vincoli imposti dal piano di riequilibrio pluriennale, che e' tenuta a rispettare, per essere stata ammessa alla procedura di cui al comma 3 dell'art. 243-quater TUEL. In sostanza, le norme della riforma Del Rio che giustificavano la sottrazione di risorse agli enti di area vasta - la riduzione del 50% del personale e la ridistribuzione a Regioni e Comuni delle funzioni non fondamentali delle Province - sono rimaste sulla carta, per cui dipendenti in eccesso e funzioni da svolgere continuano a gravare sulle casse delle Province, mentre la manovra finanziaria per il 2015 introduce, sommandoli ai precedenti, nuovi tagli del tutto sproporzionati oltre che indiscriminati, con l'effetto di vanificare ogni operativita' delle Province, ed in particolari degli enti in "predissesto", come la Provincia di Ascoli Piceno, che, come visto, gia' ha in atto un piano di risanamento approvato dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti. I tagli indiscriminati introdotti dal legislatore da ultimo con il D.L. 66/2014 ed i D.M. del 28/04/2015 e la legge di stabilita' 2015, incidono in maniera rilevante sul grado di autonomia funzionale e finanziaria delle Province, garantiti dal Titolo V della Costituzione, compromettendo il corretto adempimento dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' delle funzioni fondamentali, ed accentuando gli squilibri economico-sociali tra le diverse aree geografiche del paese, venendo meno l'adeguato concorso finanziario dello Stato in funzione correttiva. L'art. 119 della Costituzione, nel riformulare il sistema di finanziamento degli enti territoriali, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria, sancisce: "I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. e' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti." Secondo tale norma, in altre parole, e' necessario che le risorse standard disponibili siano adeguate al fabbisogno finanziario che risulta dall'esercizio, al livello normale, delle funzioni attribuite a ciascun ente territoriale. Spetta allora al legislatore costruire un sistema finanziario tale che ciascun ente sia nelle condizioni di fornire alla comunita' locale amministrata un livello appropriato di servizi. Orbene, il taglio assegnato alle Province dall'art. 47 del D.L. 66/14 (cosi' come concretamente ripartito dai D.M. del 28/04/15 tra le varie Province) e' assolutamente insostenibile. L'art. 47, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 2014, viola apertamente l'art. 119, commi 1, 2, 3 e 4, della Cost., nella parte in cui, attraverso i "tagli" sproporzionati imposti alle Province, toglie alle stesse ogni autonomia di spesa, compromettendo l'equilibrio dei relativi bilanci, in spregio di quanto sancito dal primo comma dell'art. 119 Cost.; inoltre, obbligando le medesime a versare "ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato" le risorse risparmiate attraverso i predetti tagli, non solo annienta le risorse autonome dei suddetti enti territoriali, ma addirittura inverte in maniera inammissibile i meccanismi di compartecipazione e di trasferimento di risorse dallo Stato alla periferia, in violazione dei commi secondo e terzo dell'art. 119 Cost. , atteso che e' lo Stato a disporre di trasferimenti di risorse da parte delle Province, e non viceversa. Il criterio di determinazione dei tagli adottato dal d.l. 66/2014 (spesa media desunta dal SIOPE) risulta, inoltre, irrazionale ed iniquo, anche sulla base del confronto con il criterio utilizzato dalla l.190/2014 (fabbisogni standard). L'articolo 1, comma 418, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilita' 2015) prevede che le Province e le Citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.Viene abbandonato qui il criterio del calcolo in proporzione alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio relativa ai codici SIOPE, e viene introdotta una modalita' di riparto, decisamente piu' equilibrata, elaborata dalla Societa' per gli studi di settore SOSE, sul calcolo della riduzione delle risorse assorbibile nel comparto delle funzioni fondamentali, utilizzando i dati raccolti con i questionari relativi ai costi e fabbisogni standard. Tale nuova e complessa modalita' di determinazione del concorso delle Province e delle Citta' metropolitane al contenimento della spesa pubblica, determina il contributo della Provincia di Ascoli Piceno in Euro 2.223.554,01, all'interno dei 1.000 milioni di euro di tagli previsti a carico del sistema Province, per l'anno 2015, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190. L'ulteriore contributo alla finanza pubblica, da parte della Provincia di Ascoli Piceno, di cui ai DM impugnati, ammonta ad Euro 2,5 milioni; qualora il criterio dei tagli adottato da detti DM fosse stato quello utilizzato dalla l.190/2014 (fabbisogni standard), l'importo di cui si dovrebbe sobbarcare la Provincia ricorrente, scenderebbe ad Euro 1,2 milioni. Manifesta illegittimita' costituzionale. Violazione degli artt. 114-117-119 della Costituzione. Illegittimita' dell'atto presupposto. Invalidita' derivata Il taglio operato dal combinato disposto del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 2014, e dei d.m. del 28/04/15, viola l'art. 119 della Cost. anche sotto un altro aspetto. Infatti, la Corte Costituzionale ha gia' in precedenti occasioni avvertito il legislatore che lo Stato non ha il potere di derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, neppure in situazioni eccezionali; specificando altresi' che: "il principio salus rei publicae suprema lex esto non puo' essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale" (Corte Costituzionale sentenza n. 151/2012). Nella sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha ribadito che: "... possono essere ritenuti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che "si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi" (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010)." Quest'ultima condizione risulta violata dall'art. 47, comma 2, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 2014, poiche' esso non si limita a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ma si spinge ad individuare nel dettaglio gli strumenti e le modalita' per conseguire i suddetti obiettivi, stabilendo che: "a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto; b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica; c) per quanto attiene agli interventi, di cui all'articolo 14 , relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e' operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica." Sussistono, dunque, i presupposti perche' il Tribunale Amministrativo rimetta la questione alla Corte Costituzionale, sospendendo interinalmente i provvedimenti impugnati fino alla Camera di Consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte stessa. Istanza per la concessione di misure cautelari. Quanto al fumus boni iuris si rinvia alle svolte considerazioni di diritto. Inoltre, il taglio delle entrate disposto coi decreti impugnati arreca alla Provincia di Ascoli Piceno e al suo territorio gravissimi danni economici. L'Amministrazione, che sta seguendo una procedura di risanamento con piano di riequilibrio approvato ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del D.lgs. 267/00, non e' piu' in grado di far fronte alle spese per la gestione delle scuole (manutenzione ordinaria e pagamento delle utenze), per la manutenzione ordinaria della propria rete viaria che si sviluppa per oltre 1,200 km, per garantire azioni di prevenzione e salvaguardia ambientale. Un quadro sinottico del danno subito dalla Provincia di Ascoli Piceno a causa dell'ulteriore taglio di Euro 2.500.000,00, apportato dai DM impugnati, che si aggiunge ai tagli degli anni passati, pari ad Euro 6.579.134,00 (di cui, per effetto del DL 95/2012, art. 7 - Riduzione Fondo Sperimentale di equilibrio, nel 2012 Euro 2.544.712,00; nel 2013 Euro 2.344.255,00; nel 2014 Euro 40.307; per effetto del DL 66/2014, art. 47, comma 2, lett. a) - Versamento risparmi di spesa, nel 2014 Euro 1.620.742,00; per effetto del DL 16/2014, art. 9, Euro 29.118,00), si ha analizzando i seguenti dati di sintesi con riferimento alle entrate correnti del redigendo bilancio corrente anno, non ancora definitivamente accertabili, ma stimabili in Euro 36.119.571,39 e alle spese correnti dell'ultimo conto del bilancio 2014, pari ad Euro 42.288.748,59 come da relativo prospetto riepilogativo. P. Q. M. si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, contrariis reiectis, voglia: in via cautelare sospendere i provvedimenti impugnati; in via pregiudiziale: rimettere alla Corte Costituzionale gli atti aventi ad oggetto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89; nel merito: annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Si producono i documenti citati. Ascoli Piceno-Roma, 8 luglio 2015 avv. Carla Cavaliere T15ABA13591