TAR LAZIO - ROMA
Sezione I Ter

(GU Parte Seconda n.123 del 24-10-2015)

 
Notifica per pubblici proclami - Ricorso RG. 8987/2015 - Provincia di
                               Imperia 
 

  Notifica a mezzo pubblici proclami da ordinanza  del  TAR  Lazio  -
Sez. I ter n. 11044/2015 REG.PROV.COLL., nel  ricorso  RG  8987/2015,
proposto dalla Provincia di Imperia  (CF  00247260086),nella  persona
del Presidente pro tempore, Avv. Fabio Natta, rappresentato e  difeso
dall' Avv. Manolo Crocetta (CF CRC MNL 72 S 23 L 781 Q)  in  servizio
presso l'Avvocatura Provinciale, con domicilio eletto in Roma,  viale
della Piramide Cestia, presso  lo  studio  dell'Avv.  Giuseppe  Maria
Giovanelli,  contro  il  Ministero  dell'Interno   e   il   Ministero
dell'Economia e Finanze,  in  persona  dei  rispettivi  Ministri  pro
tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi
12, 00186 Roma e della Provincia di Reggio Emilia, nella persona  del
Presidente pro tempore, con sede  in  CORSO  GARIBALDI,  59  -  42121
Reggio  Emilia,  per  l'annullamento,  previa  emissione  di   misure
cautelari,  dei  decreti  28-4-2015  del  Ministro  dell'Interno   di
determinazione del riparto del contributo alla  finanza  pubblica  da
parte delle Province, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legge  n.
66/2014 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze  del
28 luglio 2014 recante "Codifica SIOPE degli incassi e dei  pagamenti
degli enti locali". 
  La ricorrente lamenta: 
  MOTIVO 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE  DELL'ART.  47  DEL  D.L.
66/2014. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE. 
  Dalla disamina dei codici SIOPE indicati nella tabella  A  allegata
al Decreto Legge n. 66/2014, come modificata in sede di  conversione,
si evince  che  non  vengono  considerate,  nell'ambito  delle  spese
comprimibili, le somme relative agli esborsi per alcune funzioni  che
la Provincia esercita su  delega:  1302  Contratti  di  servizio  per
trasporto, 1303 Smaltimento Rifiuti, 1310 Altri corsi di  formazione.
Risultano, invece, inspiegabilmente ed illegittimamente computate, ai
fini della base di calcolo per  la  determinazione  dell'importo  dei
tagli, altre spese relative  sempre  a  funzioni  delegate  e  quindi
incomprimibili.  Tale  illogica  ed  ingiustificata  omissione  vizia
irrimediabilmente  in  primis  il  Decreto  28/07/2014  del  Ministro
dell'Economia e delle Finanze e conseguentemente, in via derivata,  i
decreti adottati dal Ministero dell'Interno 28/4/2015. 
  MOTIVO 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 243 BIS - TER
-  QUATER  DEL  D.LGS.  267/2000.  I   D.M.28-4-2015   del   Ministro
dell'Interno, non prevedendo l'esclusione degli enti in  dissesto  ed
in riequilibrio finanziario dal riparto dei tagli previsti  dal  D.L.
66/2014, si pongono in violazione degli artt. 243 bis, ter  e  quater
del D.lgs. 267/2000. "Il contributo alla finanza pubblica previsto  a
carico  delle  Province   per   il   2015   determina   specifici   e
circostanziati profili critici con precipuo riguardo  all'  effettiva
sostenibilita' dei piani di riequilibrio ed alla predisposizione  dei
bilanci, annuale  (esercizio  2015)  e  pluriennale  (2015-2017),  di
previsione. Le manovre di finanza pubblica -  varate  nel  corso  del
2014 e, pertanto, non contemplate dai piani di riequilibrio  -  hanno
un' incidenza sulla effettiva sostenibilita' finanziaria dei processi
di riequilibrio e sui gia' precari  risultati  sin  qui  conseguiti."
(Corte di Conti del. n. 17/SezAut/2015/FGR). 
  MOTIVO 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 L.56/2014.  Il
progetto di riorganizzazione dell'amministrazione  locale,  delineato
dalla  legge  n.  56/2014  (Del  Rio)  sta  incontrando   ritardi   e
difficolta' nella fase della concreta attuazione. La mancanza  di  un
effettivo alleggerimento della spesa corrente,  tra  cui  quella  del
personale, connessa con la riallocazione delle funzioni, ha osservato
la  Corte  dei  Conti,  "...  appare  motivo  di  distorsione   nella
programmazione  finanziaria  a  breve  termine,  cosi'   come   nella
prospettiva triennale del bilancio 2015-2017, degli enti  interessati
che puo' avere influenza sugli equilibri finanziari"  (del.cit.).  La
riorganizzazione ed il riordino delle funzioni, invece, devono essere
condotti in modo  da  "salvaguardare  l'integrita'  di  funzionamento
degli enti, l'organizzazione del lavoro,  l'efficienza  dei  servizi,
nonche'  l'equilibrio  finanziario"   (Corte   Costituzionale   nella
sentenza n. 50 del 6 marzo  2015).  I  D.M.  28-4-2015  del  Ministro
dell'Interno,  imponendo  tagli   lineari   e   forfettari,   violano
l'articolo 1 della l.56/2014 in quanto impediscono alle  Province  di
farsi carico della gestione sia delle funzioni  fondamentali  sia  di
quelle non fondamentali sino alla loro riallocazione e,  soprattutto,
rendono inattuabile la previsione del  trasferimento  delle  funzioni
unitamente alle risorse finanziarie necessarie al loro svolgimento. 
  MOTIVO 4) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 2, 3, 5, 117 E 119 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO
PRESUPPOSTO. INVALIDITA' DERIVATA. L'articolo 47  del  D.L.  66/2014,
nell'imporre alle Province un insostenibile contributo  alla  finanza
pubblica con consistenti riduzioni della spesa corrente e correlativi
obblighi di trasferimento  delle  risorse  risparmiate  "ad  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato", non solo introduce  un
meccanismo distorto di tagli a carico dei predetti enti  territoriali
e di correlativi trasferimenti delle risorse  risparmiate  in  favore
dell'Erario statale, ma costituisce anche una palese  violazione  dei
principi costituzionali  di  solidarieta',  uguaglianza,  adeguatezza
autonomia (anche finanziaria)  degli  enti  locali,  decentramento  e
sussidiarieta'. La norma in questione priva le Province delle risorse
minime  indispensabili  per  assicurare  l'esercizio  delle   proprie
funzioni istituzionali, determinando  un'illegittima  violazione  dei
diritti dei cittadini amministrati  e  mettendo  di  fatto  gli  enti
interessati  nella  totale  impossibilita'  di   operare.   I   tagli
indiscriminati  introdotti  dal  legislatore,  da   ultimo   con   il
D.L.66/2014 ed i D.M. del 28/04/2015 e la legge di  stabilita'  2015,
incidono in maniera rilevante sul grado  di  autonomia  funzionale  e
finanziaria  delle   Province,   garantiti   dal   Titolo   V   della
Costituzione, compromettendo  il  corretto  adempimento  dei  livelli
essenziali delle prestazioni nonche' delle funzioni fondamentali,  ed
accentuando gli  squilibri  economico-sociali  tra  le  diverse  aree
geografiche del paese. 
  MOTIVO 5) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI
ARTT.    114-117-119    DELLA    COSTITUZIONE.ILLEGITTIMITA'DELL'ATTO
PRESUPPOSTO. INVALIDITA' DERIVATA.  L'art.  47,  comma  2,  del  D.L.
66/2014  viola  l'art.  119  cost.   anche   perche',   disattendendo
l'insegnamento consolidato della Corte Costituzionale, non si  limita
a porre obiettivi di  riequilibrio  della  finanza  pubblica,  ma  si
spinge ad individuare nel dettaglio gli strumenti e le modalita'  per
conseguirli. Nelle more  della  decisione  del  ricorso,  si  rivolge
istanza per la sospensione dei  provvedimenti  impugnati.  Si  chiede
l'annullamento degli atti impugnati, previa,  occorrendo,  remissione
alla   Corte   Costituzionale   delle   questione   di   legittimita'
costituzionale di cui in narrativa. Vinte spese  e  onorari.  Con  la
presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza di  integrazione
del  contraddittorio  processuale  in  epigrafe  indicata,   che   ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami  e  rinviato  la  causa
alla camera di  consiglio  del  18  dicembre  2015,  si  notifica  la
pendenza del suddetto ricorso, ad  integrazione  del  contraddittorio
nei confronti di tutti i controinteressati non evocati  in  giudizio,
all'atto della notifica del ricorso, ossia le  Province  di:  Torino;
Vercelli;    Novara;    Cuneo;     Asti;     Alessandria;     Biella;
Verbano-Cusio-Ossola;  Varese;  Como;   Sondrio;   Milano;   Bergamo;
Brescia; Pavia; Cremona; Mantova; Lecco; Lodi; Monza E Della Brianza;
Belluno, Verona; Vicenza; Treviso; Venezia; Padova;  Rovigo;  Savona;
Genova;  La  Spezia;  Piacenza;  Parma;  Modena;  Bologna;   Ferrara;
Ravenna;  Forli'-Cesena;  Rimini;  Massa;  Lucca;  Pistoia;  Firenze;
Livorno; Pisa; Arezzo; Siena; Grosseto; Prato; Perugia; Terni; Pesaro
E Urbino; Ancona; Macerata; Ascoli  Piceno;  Fermo;  Viterbo;  Rieti;
Roma; Latina; Frosinone; L'aquila; Teramo; Pescara; Potenza;  Chieti;
Campobasso;      Isernia;      Caserta;      Benevento;       Napoli;
Avellino;Salerno;Foggia;Bari;                                Taranto;
Brindisi;Lecce;Barletta-Andria-Trani;Matera;Cosenza;Catanzaro;Reggio
Calabria; Crotone; Vibo Valentia; Trapani;Palermo;Messina; Agrigento;
Caltanissetta;  Enna;  Catania;  Ragusa;  Siracusa;  Sassari;  Nuoro;
Cagliari;  Oristano;  Olbia-Tempio;   Ogliastra;   Medio   Campidano;
Carbonia-Iglesias;  Aosta;   Bolzano;   Trento;   Trieste;   Gorizia;
Pordenone; Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti. 
  Imperia-Roma, 19/10/15 

                        avv. Manolo Crocetta 

 
T15ABA13592
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