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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Ricorso RG. 8987/2015 - Provincia di Imperia Notifica a mezzo pubblici proclami da ordinanza del TAR Lazio - Sez. I ter n. 11044/2015 REG.PROV.COLL., nel ricorso RG 8987/2015, proposto dalla Provincia di Imperia (CF 00247260086),nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Fabio Natta, rappresentato e difeso dall' Avv. Manolo Crocetta (CF CRC MNL 72 S 23 L 781 Q) in servizio presso l'Avvocatura Provinciale, con domicilio eletto in Roma, viale della Piramide Cestia, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Giovanelli, contro il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, 00186 Roma e della Provincia di Reggio Emilia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in CORSO GARIBALDI, 59 - 42121 Reggio Emilia, per l'annullamento, previa emissione di misure cautelari, dei decreti 28-4-2015 del Ministro dell'Interno di determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica da parte delle Province, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 66/2014 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2014 recante "Codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti degli enti locali". La ricorrente lamenta: MOTIVO 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 47 DEL D.L. 66/2014. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE. Dalla disamina dei codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al Decreto Legge n. 66/2014, come modificata in sede di conversione, si evince che non vengono considerate, nell'ambito delle spese comprimibili, le somme relative agli esborsi per alcune funzioni che la Provincia esercita su delega: 1302 Contratti di servizio per trasporto, 1303 Smaltimento Rifiuti, 1310 Altri corsi di formazione. Risultano, invece, inspiegabilmente ed illegittimamente computate, ai fini della base di calcolo per la determinazione dell'importo dei tagli, altre spese relative sempre a funzioni delegate e quindi incomprimibili. Tale illogica ed ingiustificata omissione vizia irrimediabilmente in primis il Decreto 28/07/2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze e conseguentemente, in via derivata, i decreti adottati dal Ministero dell'Interno 28/4/2015. MOTIVO 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 243 BIS - TER - QUATER DEL D.LGS. 267/2000. I D.M.28-4-2015 del Ministro dell'Interno, non prevedendo l'esclusione degli enti in dissesto ed in riequilibrio finanziario dal riparto dei tagli previsti dal D.L. 66/2014, si pongono in violazione degli artt. 243 bis, ter e quater del D.lgs. 267/2000. "Il contributo alla finanza pubblica previsto a carico delle Province per il 2015 determina specifici e circostanziati profili critici con precipuo riguardo all' effettiva sostenibilita' dei piani di riequilibrio ed alla predisposizione dei bilanci, annuale (esercizio 2015) e pluriennale (2015-2017), di previsione. Le manovre di finanza pubblica - varate nel corso del 2014 e, pertanto, non contemplate dai piani di riequilibrio - hanno un' incidenza sulla effettiva sostenibilita' finanziaria dei processi di riequilibrio e sui gia' precari risultati sin qui conseguiti." (Corte di Conti del. n. 17/SezAut/2015/FGR). MOTIVO 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1 L.56/2014. Il progetto di riorganizzazione dell'amministrazione locale, delineato dalla legge n. 56/2014 (Del Rio) sta incontrando ritardi e difficolta' nella fase della concreta attuazione. La mancanza di un effettivo alleggerimento della spesa corrente, tra cui quella del personale, connessa con la riallocazione delle funzioni, ha osservato la Corte dei Conti, "... appare motivo di distorsione nella programmazione finanziaria a breve termine, cosi' come nella prospettiva triennale del bilancio 2015-2017, degli enti interessati che puo' avere influenza sugli equilibri finanziari" (del.cit.). La riorganizzazione ed il riordino delle funzioni, invece, devono essere condotti in modo da "salvaguardare l'integrita' di funzionamento degli enti, l'organizzazione del lavoro, l'efficienza dei servizi, nonche' l'equilibrio finanziario" (Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 6 marzo 2015). I D.M. 28-4-2015 del Ministro dell'Interno, imponendo tagli lineari e forfettari, violano l'articolo 1 della l.56/2014 in quanto impediscono alle Province di farsi carico della gestione sia delle funzioni fondamentali sia di quelle non fondamentali sino alla loro riallocazione e, soprattutto, rendono inattuabile la previsione del trasferimento delle funzioni unitamente alle risorse finanziarie necessarie al loro svolgimento. MOTIVO 4) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 5, 117 E 119 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO. INVALIDITA' DERIVATA. L'articolo 47 del D.L. 66/2014, nell'imporre alle Province un insostenibile contributo alla finanza pubblica con consistenti riduzioni della spesa corrente e correlativi obblighi di trasferimento delle risorse risparmiate "ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato", non solo introduce un meccanismo distorto di tagli a carico dei predetti enti territoriali e di correlativi trasferimenti delle risorse risparmiate in favore dell'Erario statale, ma costituisce anche una palese violazione dei principi costituzionali di solidarieta', uguaglianza, adeguatezza autonomia (anche finanziaria) degli enti locali, decentramento e sussidiarieta'. La norma in questione priva le Province delle risorse minime indispensabili per assicurare l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, determinando un'illegittima violazione dei diritti dei cittadini amministrati e mettendo di fatto gli enti interessati nella totale impossibilita' di operare. I tagli indiscriminati introdotti dal legislatore, da ultimo con il D.L.66/2014 ed i D.M. del 28/04/2015 e la legge di stabilita' 2015, incidono in maniera rilevante sul grado di autonomia funzionale e finanziaria delle Province, garantiti dal Titolo V della Costituzione, compromettendo il corretto adempimento dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' delle funzioni fondamentali, ed accentuando gli squilibri economico-sociali tra le diverse aree geografiche del paese. MOTIVO 5) MANIFESTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 114-117-119 DELLA COSTITUZIONE.ILLEGITTIMITA'DELL'ATTO PRESUPPOSTO. INVALIDITA' DERIVATA. L'art. 47, comma 2, del D.L. 66/2014 viola l'art. 119 cost. anche perche', disattendendo l'insegnamento consolidato della Corte Costituzionale, non si limita a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ma si spinge ad individuare nel dettaglio gli strumenti e le modalita' per conseguirli. Nelle more della decisione del ricorso, si rivolge istanza per la sospensione dei provvedimenti impugnati. Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, previa, occorrendo, remissione alla Corte Costituzionale delle questione di legittimita' costituzionale di cui in narrativa. Vinte spese e onorari. Con la presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio processuale in epigrafe indicata, che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2015, si notifica la pendenza del suddetto ricorso, ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non evocati in giudizio, all'atto della notifica del ricorso, ossia le Province di: Torino; Vercelli; Novara; Cuneo; Asti; Alessandria; Biella; Verbano-Cusio-Ossola; Varese; Como; Sondrio; Milano; Bergamo; Brescia; Pavia; Cremona; Mantova; Lecco; Lodi; Monza E Della Brianza; Belluno, Verona; Vicenza; Treviso; Venezia; Padova; Rovigo; Savona; Genova; La Spezia; Piacenza; Parma; Modena; Bologna; Ferrara; Ravenna; Forli'-Cesena; Rimini; Massa; Lucca; Pistoia; Firenze; Livorno; Pisa; Arezzo; Siena; Grosseto; Prato; Perugia; Terni; Pesaro E Urbino; Ancona; Macerata; Ascoli Piceno; Fermo; Viterbo; Rieti; Roma; Latina; Frosinone; L'aquila; Teramo; Pescara; Potenza; Chieti; Campobasso; Isernia; Caserta; Benevento; Napoli; Avellino;Salerno;Foggia;Bari; Taranto; Brindisi;Lecce;Barletta-Andria-Trani;Matera;Cosenza;Catanzaro;Reggio Calabria; Crotone; Vibo Valentia; Trapani;Palermo;Messina; Agrigento; Caltanissetta; Enna; Catania; Ragusa; Siracusa; Sassari; Nuoro; Cagliari; Oristano; Olbia-Tempio; Ogliastra; Medio Campidano; Carbonia-Iglesias; Aosta; Bolzano; Trento; Trieste; Gorizia; Pordenone; Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti. Imperia-Roma, 19/10/15 avv. Manolo Crocetta T15ABA13592