TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.19 del 13-2-2016)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Ricorso  n.  7458/2015  r.g.  -  Alessia  Ricci  contro   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  nonche'  Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia. 
  La ricorrente  Alessia  Ricci,  difesa  dall'Avv.  Alberto  Faccini
Caroppo, elettivamente domiciliata, unitamente a  questi,  presso  lo
studio dell'Avv. Angelo Giordano, in Milano al Viale Bianca Maria  n.
11, ha richiesto al Tribunale di Milano - Sezione  Lavoro  di  vedere
riconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie  ad
esaurimento di terza fascia (o in una quarta fascia  aggiuntiva),  in
quanto in possesso di Diploma Magistrale abilitante. 
  La ricorrente ha rappresentato con il ricorso di essere in possesso
di Diploma di Maturita' ad  Indirizzo  Pedagogico  corrispondente  al
Diploma di  Istituto  Magistrale  (rilasciato  ai  sensi  del  DM  1°
settembre 1987) comprensivo dell'anno integrativo  presso  l'Istituto
«E. Ravasco» di Pescara nell'anno scolastico  1991/1992,  e,  quindi,
entro l'anno scolastico 2001 - 2002. 
  La ricorrente esponeva di avere  proposto  istanza  di  inserimento
nelle graduatorie  ad  esaurimento  (e  cio'  in  forza  del  decreto
ministeriale n. 235 del 2014) e che  l'Ufficio  Scolastico  Regionale
per la Lombardia - Ufficio XVII - Milano, recante prot. n. 14378  del
5 agosto 2014, dichiarava  irricevibile  la  domanda  proposta  dalla
ricorrente poiche' «l'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale
235»  disponeva  «che  solo  il  personale  docente   ed   educativo,
"inserito" a pieno titolo o con riserva, nelle fasce  I,  II,  III  e
aggiuntiva (di  seguito,  per  semplicita',  denominata  "IV")  delle
graduatorie  ad  esaurimento  in  ogni  provincia»  poteva   chiedere
«l'aggiornamento e/o il trasferimento dell'iscrizione,  e  l'art.  9,
comma 2 che prevede la presentazione della domanda esclusivamente con
modalita' web». 
  La ricorrente nel ricorso sostiene l'illegittimita' della decisione
assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale  per  la  Lombardia  appena
richiamato, richiamando il Decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 25 marzo 2014 (che ha fatto proprio il parere  del  Consiglio  di
Stato n. 3813  dell'11  settembre  2013),  nonche'  la  sentenza  del
Consiglio di Stato 1973/2015. 
  La sentenza del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il  DM
235/14 nella parte in cui non consente i nuovi inserimenti per coloro
che sono in possesso del diploma magistrale conseguito  entro  l'anno
scolastico 2001-2002; secondo il Consiglio dopo che il DPR  25  marzo
2014 ha chiarito che e' il predetto diploma e'  titolo  abilitante  a
tutti  gli  effetti  di  legge,  si  dovevano  consentire   i   nuovi
inserimenti per coloro che erano in possesso del precitato  titolo  e
che ne avevano fatto domanda. Nel Giudizio dianzi  al  Tribunale,  la
ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle
GAE stante il possesso del titolo di cui sopra. 
  Si e' costituito in giudizio il MIUR e USR Lombardia. Il  Tribunale
all'udienza  del  15  dicembre  2015  ha  ordina  l'integrazione  del
contraddittorio, anche per pubblici proclami, nei confronti di coloro
che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento  di  terza  fascia
per la Regione Lombardia per la classe di  concorso:  AAAA/EEEE,  che
potrebbero   essere   superati    in    graduatoria    per    effetto
dell'accoglimento del ricorso. 
  Si notifichi, come disposto dal Tribunale di Milano -  Sez.  Lavoro
con l'ordinanza del 15 dicembre 2015,  alle  persone  inserite  nelle
graduatorie ad esaurimento di terza fascia per la  Regione  Lombardia
per la classe di concorso: AAAA/EEEE. 
    Pescara, 15 gennaio 2015 

                    avv. Alberto Faccini Caroppo 

 
TU16ABA488
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