Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Ricorso n. 7458/2015 r.g. - Alessia Ricci contro Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. La ricorrente Alessia Ricci, difesa dall'Avv. Alberto Faccini Caroppo, elettivamente domiciliata, unitamente a questi, presso lo studio dell'Avv. Angelo Giordano, in Milano al Viale Bianca Maria n. 11, ha richiesto al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro di vedere riconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia (o in una quarta fascia aggiuntiva), in quanto in possesso di Diploma Magistrale abilitante. La ricorrente ha rappresentato con il ricorso di essere in possesso di Diploma di Maturita' ad Indirizzo Pedagogico corrispondente al Diploma di Istituto Magistrale (rilasciato ai sensi del DM 1° settembre 1987) comprensivo dell'anno integrativo presso l'Istituto «E. Ravasco» di Pescara nell'anno scolastico 1991/1992, e, quindi, entro l'anno scolastico 2001 - 2002. La ricorrente esponeva di avere proposto istanza di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (e cio' in forza del decreto ministeriale n. 235 del 2014) e che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XVII - Milano, recante prot. n. 14378 del 5 agosto 2014, dichiarava irricevibile la domanda proposta dalla ricorrente poiche' «l'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale 235» disponeva «che solo il personale docente ed educativo, "inserito" a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicita', denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia» poteva chiedere «l'aggiornamento e/o il trasferimento dell'iscrizione, e l'art. 9, comma 2 che prevede la presentazione della domanda esclusivamente con modalita' web». La ricorrente nel ricorso sostiene l'illegittimita' della decisione assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia appena richiamato, richiamando il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 (che ha fatto proprio il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013), nonche' la sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015. La sentenza del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il DM 235/14 nella parte in cui non consente i nuovi inserimenti per coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002; secondo il Consiglio dopo che il DPR 25 marzo 2014 ha chiarito che e' il predetto diploma e' titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, si dovevano consentire i nuovi inserimenti per coloro che erano in possesso del precitato titolo e che ne avevano fatto domanda. Nel Giudizio dianzi al Tribunale, la ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle GAE stante il possesso del titolo di cui sopra. Si e' costituito in giudizio il MIUR e USR Lombardia. Il Tribunale all'udienza del 15 dicembre 2015 ha ordina l'integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami, nei confronti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia per la Regione Lombardia per la classe di concorso: AAAA/EEEE, che potrebbero essere superati in graduatoria per effetto dell'accoglimento del ricorso. Si notifichi, come disposto dal Tribunale di Milano - Sez. Lavoro con l'ordinanza del 15 dicembre 2015, alle persone inserite nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia per la Regione Lombardia per la classe di concorso: AAAA/EEEE. Pescara, 15 gennaio 2015 avv. Alberto Faccini Caroppo TU16ABA488