TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.19 del 13-2-2016)

 
      Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 9918/15 
 

  Si rende noto che e' pendente dinanzi al Tribunale di Milano - Sez.
Lavoro - ricorso giurisdizionale recante  R.G.  n.  9918/15  promosso
dalla prof.ssa Marzana Maria, rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti
Santi Delia e Michele Bonetti contro  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  l'Ufficio  scolastico  regionale
della Sicilia, l'Ufficio scolastico regionale della  Sicilia,  ambito
territoriale di Siracusa, per il riconoscimento del diritto  -  quale
docente in possesso del diploma  magistrale  acquisito  entro  l'anno
scolastico 2001/02 - ad essere collocata  in  III  fascia  nelle  GAE
della provincia di Siracusa,  nonche'  nella  I  fascia  della  G.I.,
previa disapplicazione del decreto M.I.U.R. del  3  giugno  2015,  n.
325, del decreto  M.I.U.R.  1°  aprile  2014,  n.  235,  del  decreto
M.I.U.R. 27 giugno 2013, n. 572, del decreto M.I.U.R. 14 giugno 2012,
n. 53, del decreto M.I.U.R. 13 luglio 2011, n. 62,  D.M.  42/2009,  e
del D.D.G. 16 marzo 2007,  pubblicati  in  pari  data  sul  sito  del
M.I.U.R.; del decreto M.I.U.R. 353 del 22 maggio 2014 e allegati; del
D.M. 27/2007; delle G.A.E. della provincia di Siracusa nella parte in
cui non comprende parte ricorrente;  ove  esistente  dell'elenco  dei
docenti  esclusi  dalle  G.A.E.  di  Siracusa;  di  tutti  gli   atti
presupposti,  consequenziali  e  connessi,  anche  non  conosciuti  e
successivi. 
  Parte ricorrente con il ricorso si duole  del  mancato  inserimento
nelle Gae della provincia di Siracusa nonostante sia in possesso  del
diploma di scuola magistrale, conseguito entro  l'anno  2001/02,  che
abilita ex lege all'insegnamento nella scuola dell'infanzia  e  nella
scuola primaria. 
  I decreti di cui si  chiede  la  disapplicazione  ignorano  che  la
direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto  di  attuazione  (decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206) impongono il  solo  possesso  di
idonea  «qualifica  professionale»  al  fine  dell'esercizio  di  una
professione regolamentata, qual e' quella  di  docente,  contrastando
con la stessa legge n.  296/2006,  istitutiva  delle  graduatorie  ad
esaurimento, tradendone i fini. 
  Viene cosi' leso  il  diritto  di  partecipare  «in  condizioni  di
parita'» al percorso di accesso ad un impiego pubblico  (art.  51,  3
Cost., 21 comma 3 della C.E.D.U.), nonche' il diritto ex art. 4 Cost.
e l'art. 136 del Trattato di Amsterdam che statuisce il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro. 
  In via subordinata la ricorrente chiede la disapplicazione dei D.M.
in epigrafe nella parte in cui non consentono l'inclusione  di  parte
ricorrente in I fascia delle G.I. 
  Con   il    ricorso    si    chiede,    pertanto,    la    condanna
dell'Amministrazione all'ammissione in G.A.E. di parte ricorrente e/o
al  risarcimento  del  danno  in  forma  specifica  per  la   mancata
indicazione del diploma magistrale acquisito entro l'anno  scolastico
2001/2002 quale titolo idoneo per essere speso al  fine  di  ottenere
l'iscrizione  nella  III  fascia  delle  graduatorie  ad  esaurimento
provinciali, escludendo, di fatto,  parte  ricorrente,  dai  soggetti
che, oggi, possono aspirare all'attribuzione dei  contratti  a  tempo
indeterminato. 
  Per ogni ulteriore informazione si rimanda  ai  siti  istituzionali
del       Miur       (www.istruzione.it),        del        Tribunale
(www.tribunale.milano.it),  nonche'  agli  altri  siti   di   settore
(www.orizzontescuola.it e www.tecnicadellascuola.it). 

                        avv. Michele Bonetti 

 
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