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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - Ordinanza n. 5818/2015 del 18.12.2015 L'Associazione Mimo Danza, p. iva 01184731006 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Orlando, Andrea Ruffini e Bernardo De Stasio, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via Sistina n. 48, ha proposto ricorso iscritto al r.g. del Tar Lazio- Roma n. 11419/2015 ed assegnato alla Sezione Seconda Quater contro il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo (MIBAC), in persona del legale rapp.te p.t e la Commissione Consultiva per la Danza del MIBAC di cui all'art. 2 DM 10/2/2014, in persona del legale rapp.te p.t. per l'annullamento- previa sospensione dell'esecuzione- della nota della Direzione Generale dello Spettacolo MIBAC PROT. 12652 DEL 4/8/2015 con la quale e' stato comunicato il rigetto dell'istanza di contributo di cui al DM 1/7/2014 per il triennio 2015/2017 e relativa al Fondo Unico dello Spettacolo presentata dalla ricorrente e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali ivi compreso il Decreto Direzione Generale dello Spettacolo MIBAC repertorio 613 del 25/6/2015 - successivamente conosciuto - nonche', ove occorra e per quanto di ragione il Decreto MIBAC 1/7/2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo" e il Decreto del Direttore Generale MIBAC 28 novembre 2014. La ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di censura. 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DM 1/7/2014. Eccesso di potere Motivazione insufficiente e perplessa. In violazione di quanto disposto dalla normativa vigente, con il Decreto Direzione Generale dello Spettacolo MIBAC repertorio 613 del 25/6/2015, l'Amministrazione ha individuato per il settore Organismi di Produzione della danza, a cui appartiene l'odierna ricorrente, non tre, ma quattro sottoinsiemi destinando il quarto alle "prime istanze", nonostante alcuna previsione normativa disponga in tal senso. Tale previsione ha comportato la creazione di un "canale preferenziale" per gli Organismi che presentavano per la prima volta la richiesta di contributo e che sono stati inseriti- indipendentemente dal numero dei soggetti ammessi nei tre sottoinsiemi canonici- in un'ulteriore categoria di soggetti cui assegnare quota parte dei contributi stessi a danno dei soggetti che -come la ricorrente- hanno dovuto concorrere normalmente con tutti gli altri Organismi interessati. 2. Violazione art. 3 DM MIBAC 10/2/2014. Eccesso di potere. La norma citata stabilisce che i temi e le decisioni assunte nelle sedute delle Commissioni consultive - tra cui quella per il settore della Danza - devono essere riportati in un apposito verbale, approvato nella successiva seduta della Commissione. A fronte di tale disposizione, il provvedimento di esclusione impugnato non da' contezza dell'avvenuta approvazione dei verbali redatti dalla Commissione consultiva per la Danza a seguito dell'analisi del progetto triennale e di quello relativo all'anno 2015 presentati dalla ricorrente, la quale ha immediatamente presentato istanza per l'accesso ai suddetti verbali della Commissione senza- tuttavia- ricevere riscontro. Da quanto precede discende che se i verbali citati alla data del 4 agosto 2015 non erano ancora stati approvati definitivamente dalla Commissione, l'Amministrazione non avrebbe in ogni caso potuto considerarli per la valutazione finale e se, diversamente, lo ha fatto ha commesso una evidente illegittimita'. Altrettanto deve dirsi, peraltro, qualora i verbali stessi fossero stati approvati solo recentemente e non nella successiva seduta della Commissione, come prescrive la richiamata disposizione. 3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DM 1/7/2014. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 DPR n. 89/2007; Violazione art. 2 DM 10/20/2014. Difetto assoluto di motivazione. Sviamento, difetto dei presupposti. Illogicita' ed ingiustizia manifesta. Incompetenza. La normativa vigente prevede che l'organo competente alla determinazione dei contributi in favore dei soggetti ritenuti idonei a riceverli in base alla copertura economica del FUS sia la Direzione Generale del MIBAC, la quale, viene coadiuvata dalla Commissione "consultiva" per lo spettacolo dal vivo, Commissione individuata secondo i criteri di cui all'art. 2 DM 10/2/2014. Tale Commissione e' unicamente chiamata ad esprimere una valutazione sugli aspetti qualitativi che deve essere a sua volta "valutata" dalla Direzione Generale per la redazione della graduatoria finale. La normativa richiamata, inoltre, non prevede la vincolativita' di tale parere il cui recepimento e' comunque discrezionalmente rimesso all'Amministrazione nell'ambito di una valutazione complessiva. Lo schema normativo riportato non e' stato affatto seguito nel caso di specie, in cui- com'e' agevole dedurre dalla lettura del provvedimento impugnato- la valutazione sulla qualita' del progetto e' stata effettuata soltanto dalla Commissione e cioe' da un Organo consultivo privo di tale competenza. Nemmeno si puo' ritenere che l'Amministrazione ha avallato tale parere effettuando una qualche "valutazione" sulla condivisibilita' della valutazione espressa, avendo, al contrario, recepito lo stesso in maniera del tutto passiva, come se la competenza ad assumere decisioni sul punto fosse di esclusiva pertinenza dell'Organo consultivo stesso. Quanto precede dimostra il difetto assoluto di motivazione e l'eccesso di potere per sviamento che inficiano in radice i provvedimenti impugnati. 4. Violazione e falsa applicazione art. 5 DM 1/7/2014 Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Il provvedimento finale disponente la non ammissione della ricorrente al contributo per l'anno 2015 si appalesa, comunque, viziato da illegittimita' derivata dal recepimento del parere suddetto, nel quale viene espresso un giudizio relativo alla qualita' artistica dimostrata dall'Associazione del tutto contrastante con quanto rilevato dalla stessa Commissione nel 2014. La ricorrente ha, in effetti, costantemente ottenuto il contributo di cui e' causa dal 2010 al 2014, presentando dei progetti completi ed esaustivi. Nello stesso modo ha agito all'atto della presentazione del progetto relativo al 2015, che- evidentemente- non e' stato compiutamente analizzato ne' dalla Commissione consultiva, ne- tantomeno- dalla resistente Amministrazione. D'altronde, qualora dovesse ritenersi che il Decreto Direzione Generale dello Spettacolo MIBAC del 28/11/2014, nel fornire gli indicatori per la valutazione della qualita' artistica possa aver consentito alla Commissione una decisione limitata ad una semplice indicazione numerica dovrebbe concludersi evidentemente anche per l'illegittimita' di tale decreto come pure del DM 1/7/2014 che ne avesse consentito la redazione secondo tali criteri. Una simile decisione e', infatti, priva di alcuna motivazione specifica - che e', viceversa, fondamentale, laddove vengano considerati aspetti di qualita' e non meramente quantitativi. Una valutazione qualitativa, seppur discrezionale, deve necessariamente consentire di comprendere l'iter logico seguito dal valutatore nell'effettuare un determinato giudizio. Ebbene, tale percorso logico giuridico non puo' certamente essere evinto dalla semplice applicazione di un quoziente numerico, da cio' discendendo l'illegittimita' del relativo provvedimento. Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha insistito, altresi', per l'adozione delle piu' opportune misure cautelari allegando il danno grave ed irreparabile consistente nel non poter ricevere alcun contributo statale rispetto all'attivita' triennale gia' programmata e per la quale ha sostenuto investimenti. Sulla base dei riportati motivi l'Associazione Mimo Danza Alternativa Mda Produzioni ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. A seguito della Camera di Consiglio del 17.12.2015, e' stata pubblicata- in data 18.12.2015- l'ordinanza n.5818/2015 a mezzo della quale- assegnando il ricorso all'udienza pubblica del 07.06.2016- il Collegio ha autorizzato la ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante la procedura per pubblici proclami con l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un sunto del ricorso, delle relative conclusioni e degli estremi del provvedimento giudiziale e con indicazione dei controinteressati, individuati in tutti gli altri "organismi di produzione di danza" anch'essi beneficiari di contributi a valere sul FUS alla stregua del decreto rep. N. 613 del 25 giugno 2015, che di seguito vengono riportati: Balletto di Roma Consorzio Nazionale del Balletto S.c.r.l.;Daniele Cipriani entertainment; Artemis Danza; Balletto Classico di Reggio Emilia; Kinkaleri; Sosta Palmizi; Culturale Spellbound; Balletto di Milano; Balletto del Sud; Compagnia Naturalis Labor; ASMED Associazione Sarda Musica e Danza; ALDES Associazione Lucchese Danza e Spettacolo; Balletto Teatro di Torino; Compagnia Abbondanza/ Bertoni; Associazione Balletto '90; Ersilia centro veneto per la promozione della nuova danza e dello spettacolo; Zerogrammi; Fondazione Egri per la Danza- Compagnia Egribianco Danza; Centro Regionale della Danza del Lazio (CRDL); Compagnia di Danza Enzo Cosimi; Almatanz Soc. Coop. a.r.l.; Gruppo Danza Oggi; TIR Danza Associazione Teatrale; Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini; Balletto Civile; Versiliadanza; Cab 008; Twain; Ariella Vidach- AIEP; Excursus Onlus; Deja Donne; Compagnia Simona Bucci; E-Motion Gruppo Phoenix; Ass. cult. danza e promozioni- Tocnadanza Venezia; Arearea; fc@pin.d'oc; Company Blu; Adarte; Astra Roma Ballet; Consorzio coreografi danza d'autore CON.COR.D.A.; ResExtensa; Mandala Dance Company; Associazione Balletto Citta' di Rovigo; Nanou; Borderline Danza; Körper; Xe; Oplas/ Centro Regionale Danza Umbria; Sanpapie'; Megakles Ballet; Atcama ONLUS; Danza Estemporada; Interno5; Nexus; The very secret dance society/ Raffaele Irace; Fattoria Vittadini; CollettivO CineticO; VAN; Zaches Teatro; TIDA- Teatro Instabile di Aosta. avv. Marco Orlando avv. Andrea Ruffini avv. Bernardo De Stasio TX16ABA603