TAR LAZIO - ROMA
Sezione II quater

(GU Parte Seconda n.19 del 13-2-2016)

 
Notificazione per pubblici proclami  -  Ordinanza  n.  5818/2015  del
                             18.12.2015 
 

  L'Associazione Mimo  Danza,  p.  iva  01184731006  rappresentata  e
difesa dagli Avv.ti Marco  Orlando,  Andrea  Ruffini  e  Bernardo  De
Stasio, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in  Roma,
via Sistina n. 48, ha proposto  ricorso  iscritto  al  r.g.  del  Tar
Lazio- Roma n. 11419/2015 ed assegnato alla  Sezione  Seconda  Quater
contro il Ministero dei  Beni  e  delle  Attivita'  Culturali  e  del
Turismo (MIBAC), in persona del legale rapp.te p.t e  la  Commissione
Consultiva per la Danza del MIBAC di cui all'art. 2 DM 10/2/2014,  in
persona  del  legale  rapp.te   p.t.   per   l'annullamento-   previa
sospensione dell'esecuzione-  della  nota  della  Direzione  Generale
dello Spettacolo MIBAC PROT. 12652 DEL 4/8/2015 con la quale e' stato
comunicato il  rigetto  dell'istanza  di  contributo  di  cui  al  DM
1/7/2014 per il triennio 2015/2017 e relativa al  Fondo  Unico  dello
Spettacolo presentata dalla ricorrente e di tutti gli  atti  ad  essa
presupposti,  connessi  e  consequenziali  ivi  compreso  il  Decreto
Direzione  Generale  dello  Spettacolo  MIBAC  repertorio   613   del
25/6/2015 - successivamente conosciuto - nonche', ove occorra  e  per
quanto di ragione il Decreto MIBAC 1/7/2014  recante  "Nuovi  criteri
per l'erogazione e modalita' per la  liquidazione  e  l'anticipazione
dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico  per
lo Spettacolo" e il Decreto del Direttore Generale MIBAC 28  novembre
2014. 
  La ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di censura. 
  1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DM 1/7/2014. Eccesso
di potere Motivazione insufficiente e  perplessa.  In  violazione  di
quanto disposto dalla normativa vigente,  con  il  Decreto  Direzione
Generale  dello  Spettacolo  MIBAC  repertorio  613  del   25/6/2015,
l'Amministrazione  ha  individuato  per  il  settore   Organismi   di
Produzione della danza, a cui appartiene  l'odierna  ricorrente,  non
tre,  ma  quattro  sottoinsiemi  destinando  il  quarto  alle  "prime
istanze", nonostante alcuna  previsione  normativa  disponga  in  tal
senso. Tale previsione ha  comportato  la  creazione  di  un  "canale
preferenziale" per gli Organismi che presentavano per la prima  volta
la   richiesta   di   contributo   e   che   sono   stati   inseriti-
indipendentemente  dal  numero   dei   soggetti   ammessi   nei   tre
sottoinsiemi canonici- in  un'ulteriore  categoria  di  soggetti  cui
assegnare quota parte dei contributi stessi a danno dei soggetti  che
-come la ricorrente- hanno dovuto concorrere  normalmente  con  tutti
gli altri Organismi interessati. 
  2. Violazione art. 3 DM MIBAC  10/2/2014.  Eccesso  di  potere.  La
norma citata stabilisce che i  temi  e  le  decisioni  assunte  nelle
sedute delle Commissioni consultive - tra cui quella per  il  settore
della Danza  -  devono  essere  riportati  in  un  apposito  verbale,
approvato nella successiva seduta della Commissione. A fronte di tale
disposizione,  il  provvedimento  di  esclusione  impugnato  non  da'
contezza  dell'avvenuta  approvazione  dei  verbali   redatti   dalla
Commissione consultiva  per  la  Danza  a  seguito  dell'analisi  del
progetto triennale e di  quello  relativo  all'anno  2015  presentati
dalla ricorrente, la quale ha immediatamente presentato  istanza  per
l'accesso ai suddetti  verbali  della  Commissione  senza-  tuttavia-
ricevere riscontro. Da quanto  precede  discende  che  se  i  verbali
citati alla data del 4 agosto 2015 non erano ancora  stati  approvati
definitivamente dalla Commissione, l'Amministrazione non  avrebbe  in
ogni caso  potuto  considerarli  per  la  valutazione  finale  e  se,
diversamente, lo ha fatto ha commesso  una  evidente  illegittimita'.
Altrettanto deve dirsi, peraltro, qualora i  verbali  stessi  fossero
stati approvati solo recentemente e non nella successiva seduta della
Commissione, come prescrive la richiamata disposizione. 
  3.  Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  1  DM  1/7/2014.
Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  3  DPR   n.   89/2007;
Violazione art. 2 DM 10/20/2014.  Difetto  assoluto  di  motivazione.
Sviamento,  difetto  dei  presupposti.  Illogicita'  ed   ingiustizia
manifesta. Incompetenza. La normativa vigente  prevede  che  l'organo
competente alla determinazione dei contributi in favore dei  soggetti
ritenuti idonei a riceverli in base alla copertura economica del  FUS
sia la Direzione Generale del MIBAC, la quale, viene coadiuvata dalla
Commissione "consultiva" per  lo  spettacolo  dal  vivo,  Commissione
individuata secondo i criteri di cui all'art. 2  DM  10/2/2014.  Tale
Commissione e' unicamente chiamata ad esprimere una valutazione sugli
aspetti qualitativi che deve essere  a  sua  volta  "valutata"  dalla
Direzione Generale per la  redazione  della  graduatoria  finale.  La
normativa richiamata, inoltre, non prevede la vincolativita' di  tale
parere il  cui  recepimento  e'  comunque  discrezionalmente  rimesso
all'Amministrazione nell'ambito di una  valutazione  complessiva.  Lo
schema normativo riportato non e' stato affatto seguito nel  caso  di
specie,  in  cui-  com'e'   agevole   dedurre   dalla   lettura   del
provvedimento impugnato- la valutazione sulla qualita'  del  progetto
e' stata effettuata soltanto dalla Commissione e cioe' da  un  Organo
consultivo privo di tale competenza. Nemmeno  si  puo'  ritenere  che
l'Amministrazione ha avallato tale  parere  effettuando  una  qualche
"valutazione"  sulla  condivisibilita'  della  valutazione  espressa,
avendo, al  contrario,  recepito  lo  stesso  in  maniera  del  tutto
passiva, come se la competenza ad assumere decisioni sul punto  fosse
di esclusiva pertinenza dell'Organo consultivo stesso. Quanto precede
dimostra il difetto assoluto di motivazione e l'eccesso di potere per
sviamento che inficiano in radice i provvedimenti impugnati. 
  4. Violazione e falsa applicazione art. 5 DM  1/7/2014  Difetto  di
motivazione. Eccesso di potere. Il provvedimento finale disponente la
non ammissione della ricorrente al  contributo  per  l'anno  2015  si
appalesa,  comunque,   viziato   da   illegittimita'   derivata   dal
recepimento del parere suddetto, nel quale viene espresso un giudizio
relativo alla qualita'  artistica  dimostrata  dall'Associazione  del
tutto contrastante con quanto rilevato dalla stessa  Commissione  nel
2014.  La  ricorrente  ha,  in  effetti,  costantemente  ottenuto  il
contributo di cui e' causa dal 2010 al 2014, presentando dei progetti
completi ed esaustivi. Nello stesso  modo  ha  agito  all'atto  della
presentazione del progetto relativo al 2015, che- evidentemente-  non
e' stato compiutamente analizzato ne' dalla  Commissione  consultiva,
ne- tantomeno- dalla resistente Amministrazione. D'altronde,  qualora
dovesse ritenersi che il Decreto Direzione Generale dello  Spettacolo
MIBAC del 28/11/2014, nel fornire gli indicatori per  la  valutazione
della qualita' artistica possa aver consentito alla  Commissione  una
decisione limitata ad  una  semplice  indicazione  numerica  dovrebbe
concludersi evidentemente anche per l'illegittimita' di tale  decreto
come pure del DM 1/7/2014  che  ne  avesse  consentito  la  redazione
secondo tali criteri. Una simile  decisione  e',  infatti,  priva  di
alcuna motivazione  specifica  -  che  e',  viceversa,  fondamentale,
laddove vengano considerati  aspetti  di  qualita'  e  non  meramente
quantitativi. Una valutazione qualitativa, seppur discrezionale, deve
necessariamente consentire di comprendere l'iter logico  seguito  dal
valutatore nell'effettuare  un  determinato  giudizio.  Ebbene,  tale
percorso logico giuridico non puo'  certamente  essere  evinto  dalla
semplice applicazione di un quoziente numerico, da  cio'  discendendo
l'illegittimita' del relativo provvedimento. 
  Con  il  ricorso  introduttivo  del  giudizio  la   ricorrente   ha
insistito, altresi',  per  l'adozione  delle  piu'  opportune  misure
cautelari allegando il danno grave ed  irreparabile  consistente  nel
non poter ricevere alcun contributo  statale  rispetto  all'attivita'
triennale gia' programmata e per la quale ha sostenuto investimenti. 
  Sulla  base  dei  riportati  motivi   l'Associazione   Mimo   Danza
Alternativa Mda Produzioni ha concluso insistendo per  l'accoglimento
del ricorso. 
  A seguito della  Camera  di  Consiglio  del  17.12.2015,  e'  stata
pubblicata- in data 18.12.2015- l'ordinanza n.5818/2015 a mezzo della
quale- assegnando il ricorso all'udienza pubblica del 07.06.2016-  il
Collegio ha autorizzato la ricorrente  a  procedere  all'integrazione
del contraddittorio mediante la procedura per pubblici  proclami  con
l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un
sunto del ricorso, delle relative conclusioni  e  degli  estremi  del
provvedimento giudiziale e  con  indicazione  dei  controinteressati,
individuati in tutti gli altri "organismi  di  produzione  di  danza"
anch'essi beneficiari di contributi a valere sul FUS alla stregua del
decreto rep. N. 613 del  25  giugno  2015,  che  di  seguito  vengono
riportati:  Balletto  di  Roma  Consorzio  Nazionale   del   Balletto
S.c.r.l.;Daniele  Cipriani  entertainment;  Artemis  Danza;  Balletto
Classico  di  Reggio  Emilia;  Kinkaleri;  Sosta  Palmizi;  Culturale
Spellbound; Balletto di Milano; Balletto del Sud; Compagnia Naturalis
Labor; ASMED Associazione Sarda Musica e  Danza;  ALDES  Associazione
Lucchese Danza e Spettacolo; Balletto  Teatro  di  Torino;  Compagnia
Abbondanza/ Bertoni; Associazione Balletto '90; Ersilia centro veneto
per la promozione della nuova danza e dello  spettacolo;  Zerogrammi;
Fondazione Egri per la  Danza-  Compagnia  Egribianco  Danza;  Centro
Regionale della Danza del  Lazio  (CRDL);  Compagnia  di  Danza  Enzo
Cosimi; Almatanz Soc. Coop. a.r.l.;  Gruppo  Danza  Oggi;  TIR  Danza
Associazione Teatrale;  Compagnia  Nazionale  di  Raffaele  Paganini;
Balletto Civile; Versiliadanza; Cab 008; Twain; Ariella Vidach- AIEP;
Excursus Onlus; Deja Donne; Compagnia Simona Bucci;  E-Motion  Gruppo
Phoenix; Ass. cult. danza e promozioni- Tocnadanza Venezia;  Arearea;
fc@pin.d'oc;  Company  Blu;  Adarte;  Astra  Roma  Ballet;  Consorzio
coreografi danza d'autore  CON.COR.D.A.;  ResExtensa;  Mandala  Dance
Company; Associazione Balletto Citta' di  Rovigo;  Nanou;  Borderline
Danza; Körper; Xe; Oplas/ Centro Regionale Danza  Umbria;  Sanpapie';
Megakles Ballet; Atcama ONLUS; Danza  Estemporada;  Interno5;  Nexus;
The very secret dance society/ Raffaele  Irace;  Fattoria  Vittadini;
CollettivO CineticO; VAN; Zaches Teatro; TIDA-  Teatro  Instabile  di
Aosta. 

                         avv. Marco Orlando 
                         avv. Andrea Ruffini 
                       avv. Bernardo De Stasio 

 
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