BPL MORTGAGES S.R.L.

Societa' unipersonale


Iscritta all'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 1° ottobre
2014 al n. 33259.3


Societa' interamente posseduta da SVM Securitisation Vehicles
Management S.r.l.

Sede legale: via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso n. 04078130269
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04078130269

(GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2016)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  in
materia  di  cartolarizzazioni  di  crediti  (la   "Legge   130")   e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre  1993,  n.  385
(il   "T.U.   Bancario"),   corredato   dall'informativa   ai   sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei  Dati  Personali")  e
del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione  dei  Dati
                    Personali del 18 gennaio 2007 
 

  La societa' BPL  Mortgages  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Via  V.
Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) (la "Societa'") comunica  che,
nell'ambito  della  ristrutturazione  di  un'operazione  unitaria  di
cartolarizzazione  ai  sensi  della  Legge  130  realizzata  mediante
l'emissione di titoli iniziali in data 30 giugno 2014, relativa a due
portafogli iniziali di crediti ceduti da Banco  Popolare  Soc.  Coop.
(una banca costituita ed operante con la forma giuridica di  societa'
cooperativa a responsabilita' limitata, con  sede  legale  in  Piazza
Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero
di  iscrizione  presso  il  registro  delle  imprese  di  Verona   n.
03700430238,  iscritta  all'albo  delle  banche  tenuto  dalla  Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al  n.  5668,  e
capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto  all'albo  dei
gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64  del  T.U.  Bancario  al  n.
5034.4, capitale sociale Euro 4.294.145.865,63  interamente  versato)
("Banco Popolare" o il "Cedente")  e  da  Credito  Bergamasco  S.p.A.
(successivamente fusa in Banco Popolare), come da pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2014, Parte Seconda, n. 64, in forza
di un ulteriore contratto di cessione di crediti,  "individuabili  in
blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1  e  4  della
Legge 130, concluso in data 12 febbraio 2016 e con  effetto  in  pari
data, ha acquistato pro-soluto da Banco  Popolare,  tutti  i  crediti
(per capitale,  interessi,  anche  di  mora,  maturati  e  maturandi,
accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di  proprieta'  di
Banco Popolare e derivanti da contratti di  mutuo  ipotecario  ovvero
contratti di mutuo stipulati ai sensi  della  normativa  sul  credito
fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T.U. Bancario  ovvero
contratti di mutuo stipulati ai sensi  della  normativa  sul  credito
agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del  T.U.  Bancario  ovvero
contratti relativi ad altre tipologie prestiti che, alla data del  25
gennaio 2016 (inclusa) (ovvero  alla  diversa  data  specificata  nel
relativo  criterio),  presentano  le  seguenti  caratteristiche   (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto) (i "Crediti"): 
  1. mutui erogati da Banco Popolare ovvero erogati da altre banche e
successivamente confluiti in Banco Popolare  a  seguito  di  fusione,
scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o  cessione  di  ramo/i
d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a)  persone  fisiche
(incluse  ditte  individuali)  residenti  in  Italia  o  (b)  persone
giuridiche  (incluse  societa'  di  persone)  costituite   ai   sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  3. mutui i cui debitori principali rientrino nella  definizione  di
piccole e medie imprese come  indicata  nella  Raccomandazione  della
Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 
  4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di  Servizi
Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256  (Holding  Finanziarie
Private), n. 268 (Altre finanziarie), n.  280  (Mediatori,  agenti  e
consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari),  n.  284
(Altri ausiliari finanziari), n. 430  (Imprese  produttive),  n.  431
(Holding private), ), n. 432  (Holding  operative  private),  n.  450
(Associazioni fra imprese non finanziarie),  n.  480  (Quasi-societa'
non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),
n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o  societa'
con piu' di 5 e meno di  20  addetti),  n.  482  (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20  addetti),  n.  490
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa'  con  20  o
piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre -  Unita'
o  societa'  con  piu'  di  5  e  meno  di  20   addetti),   n.   492
(Quasi-societa' non finanziarie altre  -  Societa'  con  meno  di  20
addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al
fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di  cui
al presente punto 4, ciascun mutuatario potra' conoscere  la  propria
categoria di appartenenza nonche' se  il  relativo  mutuo  sia  stato
classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi  all'esercizio
di impresa  rivolgendosi  alla  filiale  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  6.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente ridenominati in euro); 
  7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati  dal  diritto
italiano; 
  8. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui  il
cui tasso di interesse applicato sia  parametrato  ad  un  indice  di
riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la  durata
residua del finanziamento; 
  (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il  cui
tasso  di  interesse  applicato  sia  inizialmente  un  tasso  fisso,
contrattualmente stabilito, e a partire da  una  certa  data  sia  un
tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento, e viceversa; 
  (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per  tali  quei  mutui  che
attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte
durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di  calcolo
degli interessi (A) da una modalita' a tasso  variabile  ad  (B)  una
modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i)  il  tasso  swap  del
periodo di riferimento (IRS), rilevato  alla  data  di  esercizio  da
parte del mutuatario della facolta' di modifica  della  modalita'  di
calcolo,  fino  alla  scadenza  del  periodo  di  applicazione  della
modalita' di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 
  9. mutui: 
  (i) ipotecari diversi da quelli indicati nei paragrafi (ii) e (iii)
che seguono, per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra il 18  gennaio  2000  (incluso)  ed  il  24
luglio 2015 (incluso); ovvero 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra  il  31  marzo  1998  (incluso)  ed  il  30
settembre 2015 (incluso); ovvero 
  (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385 per cui la data di  stipulazione  del  relativo  contratto  di
mutuo sia compresa tra il 26 luglio 2002 (incluso) ed il 30 settembre
2015 (incluso); ovvero 
  (iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii)  che
precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto  di
mutuo sia compresa tra il 22 maggio 2002 (incluso) ed il 30 settembre
2015 (incluso); 
  10. mutui: 
  (i) la cui prima rata scada dopo il 25 gennaio 2016; ovvero 
  (ii) le cui rate scadute al 4 dicembre 2015  risultino  interamente
pagate; 
  11. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 
  12. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 5.000; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore  o
uguale ad Euro 16.000.000; 
  14. con riferimento ai mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili,
mutui garantiti da ipoteca su  immobili  localizzati  sul  territorio
della Repubblica Italiana. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 21 gennaio 2016 pur presentando le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche  indicate  ai
paragrafi da (A) a (H): 
  A. mutui  che  rispettino  tutte  le  caratteristiche  indicate  ai
paragrafi da (i) a (vi): 
  (i) i cui debitori principali (eventualmente  anche  a  seguito  di
accollo e/o  frazionamento)  siano  una  o  piu'  persone  fisiche  o
giuridiche; 
  (ii) la cui scadenza della prima rata sia precedente alla data  del
21 gennaio 2016; 
  (iii) mutui le cui rate scadute  alla  data  del  21  gennaio  2016
risultino interamente pagate; 
  (iv) (A) (I) garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali,  per  tali  intendendosi  i  rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e (II) in relazione ai  quali
il rapporto tra: (X) il debito residuo in linea capitale del medesimo
mutuo alla data del  21  gennaio  2016  e  (Y)  il  valore  di  stima
dell'immobile, determinato  in  prossimita'  della  stipulazione  del
medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero 
  (B) (I) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Repubblica Italiana  aventi  caratteristiche  commerciali,  per
tali intendendosi i rapporti prevalentemente  garantiti  da  immobili
che, alla data di stipulazione  del  relativo  mutuo,  ricadevano  in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A-10, B-1,  B-2,  B-4,
B-5, B-7, B-8, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4,
D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3,  E-4,  E-5,
E-9, F-3,  F-4,  F-10  ovvero  non  riconducibili  ad  una  specifica
categoria catastale in quanto in attesa di accatastamento  alla  data
del 21 gennaio 2016 e (II) in relazione ai quali il rapporto tra: (X)
il debito residuo in linea capitale del medesimo mutuo alla data  del
21 gennaio 2016 e (Y) il valore di stima  dell'immobile,  determinato
in prossimita' della stipulazione  del  medesimo  mutuo,  e'  pari  o
inferiore al 60%. 
  Ai fini del criterio di cui al presente paragrafo, per  "valore  di
stima dell'immobile" si intende il valore aggiornato dell'immobile in
possesso della banca mutuante alla data piu' prossima al  21  gennaio
2016. Al fine  di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al
presente criterio, ciascun mutuatario potra',  laddove  non  disponga
gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del  relativo
immobile  rivolgendosi  alla  filiale  presso  la   quale   risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; e 
  (v) mutui che presentino un tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  a) mutui a tasso fisso secondo la definizione di cui paragrafo  (a)
del criterio di cui al punto 8 che precede; 
  b)  "mutui  a  tasso  variabile"  secondo  la  definizione  di  cui
paragrafo (b) del criterio di cui al  punto  8  che  precede  il  cui
parametro di riferimento sia  l'euribor  ovvero  il  Prime  Rate  ABI
ovvero il tasso di  interesse  sulle  operazioni  di  rifinanziamento
principali determinato tempo per tempo dal Consiglio Direttivo  della
Banca Centrale Europea; 
  c) "mutui a tasso misto" secondo la definizione di cui al paragrafo
(c) del criterio di cui al punto 8 che precede; ovvero 
  d) "mutui c.d. modulari" secondo la definizione di cui al paragrafo
(d) del criterio di cui al punto 8 che precede; 
  (vi) mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE)
n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26  giugno
2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti  creditizi  e  le
imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II,  Capo  2,  Sezione  2,
articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II,  Capo  4,  Sezione  3,
Sottosezione 1, articolo 208. Al fine di valutare la conformita'  del
proprio  mutuo  al  presente  criterio,  ciascun  mutuatario  potra',
laddove non disponga gia'  di  tale  informazione,  conoscere  se  il
proprio mutuo  rispetti  o  meno  tali  requisiti  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  B.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche   in   qualita'   di
cointestatari del relativo mutuo, a favore  di  soggetti  che  al  21
gennaio 2016 erano  dipendenti  e/o  amministratori  (ivi  inclusi  a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e  funzionari)  di
Banco  Popolare,  ovvero  di  qualsiasi  altra  societa'  del  Gruppo
Bancario Banco Popolare Soc. Coop.; 
  C. mutui che siano stati  stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati)  o  comunque  usufruenti  di  contributi
finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; 
  D. mutui che  siano  stati  concessi  a  enti  pubblici,  pubbliche
amministrazioni o enti ecclesiastici; 
  E. mutui che presentino una o piu'  rate,  non  ancora  scadute  ma
pagate anticipatamente in tutto o in parte al 21 gennaio 2016; 
  F. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la  sospensione
del pagamento delle rate ai sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la  sospensione  del
pagamento  delle  rate  ai  sensi  di  norme  primarie  o  secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita'  di  vigilanza
e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in  corso  alla  data
del 21 gennaio 2016; 
  G. mutui diversi da quelli indicati al  criterio  9  paragrafi  (i)
(ii) e (iii) che alla data del 21  gennaio  2016  sono  garantiti  da
fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore  di  Banco
Popolare che assistono almeno un altro rapporto giuridico  tra  Banco
Popolare ed il relativo debitore e/o garante; 
  H.  mutui  erogati  da  Banca  Italease  S.p.A.  e  successivamente
confluiti  in  Banco  Popolare  a  seguito  di  fusione,   scissione,
conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa',
senza ulteriori formalita' o  annotazioni,  ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a  Banco  Popolare  dai
contratti di mutuo - che assistono e garantiscono  il  pagamento  dei
Crediti, o altrimenti ad esso  accessori,  ivi  incluse  le  garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e  personali,  i  privilegi,  gli
accessori e, piu'  in  generale,  ogni  diritto,  azione  facolta'  o
prerogativa inerente ai suddetti Crediti. 
  Il Cedente ha ricevuto incarico dalla Societa', di procedere  -  in
nome e per conto di quest'ultima ed  anche  avvalendosi  di  terzi  -
all'incasso delle somme dovute in relazione ai  Crediti  e,  piu'  in
generale, alla gestione di  tali  Crediti  in  qualita'  di  soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ai sensi della Legge 130. In
virtu' di tale incarico, i  debitori  ceduti  e  gli  eventuali  loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati  a  pagare  ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti e  diritti  ceduti  nelle  forme
nelle quali il pagamento di tali somme  era  a  loro  consentito  per
contratto o in forza di legge anteriormente alla  suddetta  cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso  diverso  che  potranno  essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
di Banco Popolare presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti
delle rate di mutuo, nelle ore  di  apertura  di  sportello  di  ogni
giorno lavorativo bancario. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte di Banco Popolare, ai sensi e per gli  effetti
del suddetto contratto di cessione, di tutte le  ragioni  di  credito
vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente  ai  mutui  a
questi  concessi,  per  capitale,  interessi  e  spese,  nonche'  dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali  e/o  personali  e
quant'altro  di  ragione  (i   "Crediti   Ceduti"),   ha   comportato
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e reddituali -  contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). 
  Cio' premesso, la Societa' - tenuta a fornire ai  debitori  ceduti,
ai rispettivi garanti,  ai  loro  successori  ed  aventi  causa  (gli
"Interessati") l'informativa di cui all'articolo  13  del  Codice  in
materia di Protezione dei  Dati  Personali  -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
nella  forma  prevista  dal  provvedimento  emanato  dalla   medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, la Societa' - in nome e per
conto proprio nonche' di Banco Popolare e  degli  altri  soggetti  di
seguito  individuati  -  informa  di  aver  ricevuto   dal   Cedente,
nell'ambito della cessione dei Crediti di  cui  al  presente  avviso,
Dati Personali relativi agli Interessati contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. 
  La Societa' informa, in particolare, che i Dati  Personali  saranno
trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita',  secondo
le finalita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale  della
Societa' stessa, e quindi: 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
esecuzione  di  operazioni  derivanti   da   obblighi   contrattuali,
verifiche  e  valutazione  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e  sulla  tutela  del  credito)
nonche' all'emissione di titoli da parte della Societa'  ovvero  alla
valutazione ed analisi dei Crediti Ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1, lettera d del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati  -  in  ogni
momento - dalla Societa'  a  societa'  esterne  per  trattamenti  che
soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle
quali  gli  Interessati  siano   stati   debitamente   informati   da
quest'ultima e per le quali tali societa' esterne abbiano ottenuto il
consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti
all'Unione Europea. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno  messi
a disposizione presso le filiali di Banco Popolare. 
  La Societa' - in nome e per conto proprio nonche' di Banco Popolare
e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresi',  che  i
Dati Personali potranno essere comunicati a societa'  che  gestiscono
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili
da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia).
In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa'
finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare  l'affidabilita'
e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare  pagamento  delle  rate)
degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai
Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di
trattamento di cui sopra. 
  Titolare del  trattamento  dei  Dati  Personali  e'  BPL  Mortgages
S.r.l., con sede legale  in  Via  V.  Alfieri,  1,  31015  Conegliano
(Treviso). 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali e'  Banco  Popolare
Soc. Coop., una banca costituita ed operante con la  forma  giuridica
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  La Societa' informa, infine, che la legge  attribuisce  a  ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di  cui  all'articolo  7  del
Codice in materia di Protezione dei Dati  Personali;  a  mero  titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,   di
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trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri  Dati  Personali,  rivolgendosi  al  nuovo   "Titolare",   BPL
Mortgages S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso). 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Conegliano, li' 15 febbraio 2016 

BPL Mortgages S.r.l. - Societa' Unipersonale - L'amministratore unico 
                            Pamela Stival 

 
T16AAB1026
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