TRIBUNALE DI TREVISO

(GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2016)

 
Atto di citazione per chiamata in causa degli eredi di Zanata Anna in
relazione alla richiesta di scioglimento della comunione formulata da
                      Favretto Marco (estratto) 
 

  Favretto Marco (C.F.  FVR  MRC  76E09  L407Y)  nato  a  Treviso  il
09.05.1976, residente a Ponzano Veneto (TV), rappr. e dif.  dall'Avv.
G. Michieli di Treviso, ha convenuto, avanti il Tribunale di Treviso,
tra gli altri, Pilla Leopoldo, Corro' Cleto,  Zanata  Anna,  Piovesan
Rino,  Piovesan  Giovanni  Gino,  Piovesan  Noemi,  Piovesan  Albino,
Piovesan Mario, Piovesan Ermenegildo e Piovesan Anna per ottenere  la
divisione di terreni specificamente individuati  siti  in  Comune  di
Ponzano Veneto (TV): Catasto Terreni Fg 28, mapp. 106, 112, 108, 111,
1037, 1038, 113, 473, 118, 420, 1101; Catasto Fabbricati, Sez. C, Fg.
7 mapp. 1101, Cat F/2. Poiche' i mapp. n. 108, 113  e  473  risultano
intestati, fra gli altri, anche a Zanata Anna nata a  Ponzano  Veneto
il 04.12.1907, deceduta in Australia il 28.03.1985, ed essendo  stato
autorizzato con provvedimento  presidenziale  in  data  30-31.10.2014
alla  notifica  per  pubblici  proclami  nei  confronti  degli  eredi
impersonalmente  considerati,   cita   gli   eredi,   impersonalmente
considerati,  di  Anna  Zanata  nata  a  Ponzano  Veneto   (TV),   il
04.12.1907,  deceduta  in  Australia  il  28.03.1985,   a   comparire
all'udienza che si terra' il giorno 07.07.2016 ad ore 9.00 avanti  il
Tribunale di Treviso (RG 1202/2013, Giudice  Istruttore  Dott.  Paolo
Nasini) con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni  prima
di tale udienza ai sensi e nelle forme dell'art.  166  c.p.c.  e  con
l'avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine  implica
le  decadenze  di  cui  agli  artt.  38  e  167  c.p.c.,   per   ivi,
contraddicenti,  o   contumaci,   sentir   accogliere   le   seguenti
conclusioni: voglia il Tribunale di Treviso "contrariis reiectis" nel
merito: accertare e dichiarare la sussistenza e la distribuzione  del
diritto di proprieta' sui beni immobili  meglio  sopra  descritti,  e
comunque indicati nell'atto  di  citazione  01.02.2013,  ordinare  lo
scioglimento  della  comunione  degli  immobili  sopra  indicati  con
attribuzione  ai  singoli  partecipanti  della   quota   a   ciascuno
spettante, dandosi atto  della  disponibilita'  dell'attore  Favretto
Marco ad acquisire, se del caso anche  con  conguaglio,  la  porzione
immobiliare ed il relativo fabbricato collabente di cui ai mappali n.
1101, sopra meglio descritti. In ogni caso: porre le spese  a  carico
dei  condividenti  stessi  e,  in  caso  di  opposizione,  condannare
l'opponente al pagamento delle spese del giudizio. 
  Treviso li', 15.02.2016 

                       avv. Giovanni Michieli 

 
T16ABA1010
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