TRIBUNALE DI PALERMO

(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2016)

 
Notificazione per pubblici proclami - Ricorso  R.G.  n.  6640/2013  -
           G.L. - Dott. Dante Martino - Udienza 22.04.2016 
 

  Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i  Sigg.ri  Abbate  Angelo  +  altri
convenendo in giudizio il Comune di Palermo, in persona  del  Sindaco
p.t., nonche' i Sigg.ri  Seminara  Teresa  M.  Rita  nata  a  Palermo
l'11.07.1958 (c.f. SMN TSM  58L51  G273M)  e  Vesco  Gaspare  nato  a
Palermo il 12.04.1949 (c.f. VSC GPR 49D12  G273L),  a  seguito  delle
seguenti censure articolate in ricorso:  "inadempimento  contrattuale
della p.a. Lesione  del  diritto  dei  ricorrenti  alla  progressione
economiva. Violazione dell'art. 40 del Dlgs n.  165/2001.  Violazione
dell'art. 5 del CCNL 31.03.0999. Violazione degli artt.  4  e  8  del
CCDI del 07.12.2009. Illegittimita' della procedura  di  progressione
economica indetta dal Comune  di  Palermo  di  in  ottemperanza  agli
obblighi assunti con il CCDI 2006/2009. Erroneita'  ed  arbitrarieta'
del punteggio attribuito ai ricorrenti in relazione  ai  sottofattori
di valutazione "Capacita' e competenze" e  "Ulteriori  informazioni".
Violazione  dei  principi  di  buona  fede,  correttezza  trasparenza
sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.", hanno chiesto al  Giudice  del
Lavoro di Palermo di: 
  "Accertare  e  dichiarare  la   nullita'   e/o   annullamento   e/o
inefficacia delle graduatorie di merito nonche' degli atti  negoziali
connessi presupposti e consequenziali; 
  condannare il  Comune  di  Palermo,  in  persona  del  Sindaco  pro
tempore, al risarcimento del danno subito  per  perdita  di  "chance"
ossia di ulteriori possibilita' di guadagno sia in  una  lesione  del
diritto del lavoratore all'integrita' fisica o, piu' in generale alla
salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione; 
  condannare il  Comune  di  Palermo,  in  persona  del  Sindaco  pro
tempore, al risarcimento del  danno  subito  dai  ricorrenti  per  le
causali e i titoli sopra indicati, mediante pagamento  di  una  somma
pari alla differenza tra la retribuzione tabellare prevista dal  CCNL
di comparto vigente per la posizione rivestita da ciascun  ricorrente
al momento dell'avvio della procedura e quella superiore  alla  quale
gli stessi aspiravano, moltiplicato per almeno cinque annualita'; con
vittoria delle spese competenze e onorari. 
  Il   Giudice   Istruttore   Dott.   Dante   Martino   ha   disposto
l'integrazione  del   contraddittorio   rinviando   all'udienza   del
22.04.2016 (R.G. N. 6640/2013). 
  Il Presidente del Tribunale di Palermo, con decreto del 29.07.2015,
ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del  ricorso  e
dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti  dei
soggetti beneficiari delle progressioni orizzontali. 
  Palermo 18.02.2016 

                        avv. Massimo Barrile 

 
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