TAR SARDEGNA - CAGLIARI

(GU Parte Seconda n.28 del 5-3-2016)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Si rende noto a tutti i proprietari di aree  o  immobili  ricadenti
nell'ambito  della  Lottizzazione  di  Porto  Quadro-Cala   d'Oro   -
stipulata mediante Convenzione di Lottizzazione  in  data  14/09/1974
tra il Comune di Santa Teresa di Gallura e  le  societa'  lottizzanti
Cala d'Oro Sas e SIFI Spa, autenticata nelle firme dal Notaio Campus,
Rep.  27.362,  registrata  a  Tempio  il  24/09/1974  al  n.  3319  e
trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Tempio Pausania Vol.
101,  a  seguito  di  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del
21.05.1973, oggetto di Decreto Regionale  n.  4  del  22.01.1974,  ed
inizialmente interessante i mappali  distinti  in  Catasto  al  F.  4
Mappali 15, 5, 7A, 42, 43, 126, 181, 182, 183, 184,  185,  186,  187,
188, 190, 193, 194, 195, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 209, 210,  211
e i Mappali n. 437, 650, 651, 658, 675 del Foglio 3 - come  prorogata
e parzialmente modificata ed integrata secondo Schema di  Convenzione
Integrativa e Modificativa gst delibera del Consiglio Comunale  n.  7
del 24/02/1994 che stabiliva in  Lire  536.584.360  il  valore  della
fideiussione bancaria a garanzia delle  opere  di  urbanizzazione  da
eseguirsi: 
  - che i signori  Lucia  Palladino,  Alessandro  Socci,  Pier  Paolo
Bertoli, Muzi Patrizia, Alda Wanna Maria,  Marco  Bignardi,  Vittoria
Pizzuti, Massimo Iannarelli, Fabiola Pantani, Anna Maria Tusa,  Paola
Gironacci,  Gian  Paolo  Gallucci,  Emanuela  Rosa  Sbrogio,  Susanna
Claudia, Sbrogio, Gaetano, Giuseppe Perri, Anna  Rosa  Mason,  Angelo
Catenacci, con gli avv. Giovanni Ghia, Marco Pisano  e  Maria  Grazia
Raimo, di Cagliari hanno introdotto ricorso RG 672 del 2013 avanti al
TAR Sardegna contro il Comune di Santa Teresa Gallura e nei confronti
di Cala D'Oro s.r.l. e Edil Sifi s.r.l.,  chiedendo  con  il  ricorso
introduttivo, nonche' con i motivi  aggiunti  depositati  in  data  4
agosto  2014  e  in  data  11  novembre  2014  l'accertamento  e   la
declaratoria:- dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura -in
adempimento della  convenzione  Lottizzazione  di  Porto  Quadro-Cala
d'Oro dd 14/09/1974  suddetta  e  successivo  schema  di  Convenzione
Integrativa e Modificativa della suddetta convenzione- di prendere in
carico le opere di urbanizzazione primaria e  secondaria  realizzate,
nell'ambito della Convenzione suddetta, dalle  societa'  SIFI  s.p.a.
(poi Sifi Srl) e Cala d'Oro sas  (poi  Cala  d'Oro  s.r.l.),  nonche'
delle aree su cui queste insistono e ad assumere tutti gli  oneri  di
manutenzione ordinaria e straordinaria, correlati alla gestione delle
medesime opere di urbanizzazione; nonche'  per  l'accertamento  e  la
declaratoria dell'obbligo del Comune di Santa Teresa  di  Gallura  di
ottenere la cessione -da parte delle societa' SIFI s.p.a.  (poi  Sifi
Srl) e Cala d'Oro sas (poi  Cala  d'Oro  s.r.l.)  -  delle  aree  ove
insistono le opere di urbanizzazione di cui sopra, nonche' delle aree
destinate a spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive ed a
verde pubblico, anche, se del caso, emanando sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso  ai  sensi  dell'art.  2932  c.c.;
nonche' per la conseguente condanna dell'amministrazione a  porre  in
essere gli  atti  e  i  provvedimenti  per  adempiere  agli  obblighi
discendenti dalla legge e dalla convenzione  di  lottizzazione  sopra
menzionata;  nonche'  per  l'annullamento:  con  i  motivi   aggiunti
depositati in data 18/07/2014:  -  della  proposta  di  deliberazione
della  Giunta  Comunale  n.  57  del  18/04/2014,  alla   firma   del
Responsabile del Settore Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di
Santa Teresa di Gallura; - della delibera della Giunta Comunale n. 51
del 23.4.2014; 
  - che in detto ricorso depositavano intervento adesivo  e  comunque
ad adiuvandum, con notifica ai ricorrenti nonche' al Comune di  Santa
Teresa nonche' ai controinteressati  Cala  d'Oro  Srl  e  Immobiliare
Porto Quadro Srl (03452170966),  con  sede  legale  in  Milano  :  il
Condominio Il Castello di Gallura, Laura in De Petris Torghele,  Anna
Bampi, Armando Zaninelli, Giovanni Pohl, Maria Johanna Vanvugt, Alfeo
Festi, Franco Zambiasi, Norma Pezzi, Bauflex Italiana Srl, Alessandro
Quintini, Wanda Tasselli, Tononi  Snc  di  Svaldi  Elio  &  C,  Lucia
Decarli, Mario  Bampi,  Marcellina  Nardelli,  Ezio  Brugnara,  Alceo
Andreoni,  Pierina  Paoletto,  Massimo   Bertoldo,   Laura   Gretter,
Bartolotti  Alberto  Srl,  Graziella  Broseghini,  Immobiliare  Santa
Caterina di Mazzario Elvira & C Sas, Silvana Covi, Renzo Ebli, Sandra
Alimonta, Davide Paolo Bianco, Massimiliano Caridi, Alessandro  Busi,
Franco  Croce',  Giancarla  Peveri,  Mariangelo  Corda,  Carla  Maria
Colombo, Immobiliare Punto Bierre Srl,  Gianluca  Della  Casa,  Mauro
Vaccari, Giulio Campani, Isabella Tambani,  Olivia  Giovani,  Alberto
Violi, Enzo Novelli, Luisa Monici, Rosella  Neri,  Cecilia  Francesca
Scarlini, Giuliana Quallio Rinaldi, Marina Storero, Luisa Boccalatte,
Agata Zingarelli, Tiziana Trebbi, Luca Trebbi, Almo Sas di  Catenacci
Angelo, Giuliana Tabella,  Ennio  Allodi,  Aires  Giglioli,  Giovanna
Baranzoni, con gli avv. Marco Pisano e Stefano Pantezzi, in  adesione
alle domande dei ricorrenti e cosi' concludendo: quanto  all'atto  di
intervento  depositato  in  data  04.03.2014   per   accertamento   e
declaratoria dell'obbligo di provvedere a prendere in carico le opere
di urbanizzazione primaria da parte del comune  di  Santa  Teresa  di
Gallura - declaratoria di nullita' di clausola contrattuale (art.  10
convenzione di Lottizzazione)- istanza risarcitoria NONCHE' quanto al
ricorso con motivi aggiunti depositato in data  18.07.2014  e  quanto
all'intervento depositato in data  04.10.2014  per  l'accertamento  e
declaratoria  della  parziale   illegittimita'   dell'atto   connesso
sopravvenuto (Delibera n. 51 del 23 aprile 2014  e  connessi  laddove
dispone   l'intervento   sostitutivo   subordinandolo    all'avvenuto
"incameramento delle quote" a carico di Lottizzanti  e  aventi  causa
identificando come debitori "tutti  i  proprietari  di  abitazioni  o
lotti esistenti nella lottizzazione di  Porto  Quadro",  mancando  di
fissare un termine per detto intervento, e quant'altro ivi  impugnato
nonche' al ricorso con motivi aggiunti depositato in data  11.11.2014
per l'annullamento delle richieste trasmesse dal comune di s.  Teresa
di  Gallura  con  lettere  di  data  01.08.2014  ai   ricorrenti   ed
intervenuti nel procedimento per il pagamento di somme afferenti alla
manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria; 
  - che cio' avveniva sul presupposto  in  fatto  che  ricorrenti  ed
intervenienti   sono   proprietari   di   immobili   compresi   nella
lottizzazione Porto Quadro in Comune di S. Teresa di Gallura, oggetto
della su richiamata convenzione di lottizzazione, ove si prevedeva di
adibire alcune aree (in Catasto a Foglio 4) a standards e si imputava
alle lottizzanti l'onere di realizzare le  opere  di  urbanizzazione,
precisando che le stesse sarebbero poi rimaste in proprieta'  privata
o condominiale e si prevedeva, altresi', che in caso di inadempimento
a  da  parte  delle  lottizzanti  il  Comune  avrebbe  incamerato  la
fideiussione e realizzato esso  stesso  le  opere  di  urbanizzazione
mancanti; con deliberazione consiliare 24 febbraio  1994,  n.  7,  il
Comune di Santa Teresa aveva prorogato di cinque anni il termine  per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione  e,  conseguentemente,
era  stata  stipulata  una  convenzione  integrativa,  con   cui   le
lottizzanti avevano  rinnovato  il  proprio  impegno  a  terminare  e
collaudare tutte le opere,  prestando  una  nuova  cauzione  di  lire
536.584.360.; che in data 24 ottobre 2010 e 2 marzo 1999 erano  stati
depositati  in   Comune   i   certificati   di   collaudo   relativi,
rispettivamente, alla rete elettrica e a quella idrica e fognaria,  e
solo in seguito, esattamente nel novembre 2009, era stata  depositata
su incarico del Comune una relazione tecnica attestante il fatto  che
le opere realizzate necessitavano di interventi di adeguamento, e che
nel marzo del 2012  il  Responsabile  dell'Ufficio  tecnico  comunale
aveva  redatto  una  relazione  relativa  ai  costi   necessari   per
l'adeguamento delle stesse opere, e che con successiva  nota  del  13
marzo 2012 il Comune aveva invitato formalmente  i  lottizzanti  e  i
proprietari della lottizzazione Porto Quadro aventi causa da questi a
provvedere al  completamento  delle  opere,  quantificando  le  somme
necessarie  in  euro  212.000;  e  che   infine   aveva   del   tutto
illegittimamente ed incongruamente invitato tutti i proprietari della
lottizzazione di contribuire con somme varie al  previsto  intervento
sostitutivo asseritamente finalizzato alla realizzazione delle  opere
infrastrutturali non eseguite, a suo 
  tempo, dagli originari lottizzanti"; 
  che con atto depositato il  12  marzo  2014  si  e'  costituito  in
giudizio  il  Comune  di  Santa  Teresa   di   Gallura,   opponendosi
all'accoglimento del ricorso; 
  che con sentenza/ordinanza n. 17/2016 di data  04.11.2015  dep.  il
12.01.2016   e'   stata   respinta    l'eccezione    inammissibilita'
dell'intervento ad adiuvandum proposto dal Condominio "Il Castello di
Gallura ed e' stata ordinata la l'integrazione del contraddittorio  ,
mediante notificazione nei confronti di tutte le parti necessarie del
giudizio individuate in: 1.  nei  soggetti,  individuali  o  formali,
subentrati nelle prerogative giuridiche delle originarie  lottizzanti
Cala D'Oro s.r.l.  (rectius:  Cala  d'Oro  Sas)  e  Edil  Sifi  s.r.l
(rectius: SIFI Spa) nelle  forme  ordinarie;  2.  tutti  gli  attuali
proprietari  di  aree   o   edifici   residenziali   compresi   nella
lottizzazione Porto Quadro, non ancora raggiunti da valida  notifica,
e con autorizzazione ad eseguire la notifica a costoro  per  pubblici
proclami, mediante pubblicazione, per estratto, nelle forme di legge,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro il  termine
perentorio  di   sessanta   giorni   dalla   comunicazione   in   via
amministrativa della detta ordinanza, con deposito  nella  Segreteria
del Tribunale della prova dell'avvenuta  notificazione  nei  quindici
giorni successivi, e fissando per l'ulteriore trattazione del ricorso
la pubblica udienza del 15 giugno 2016. 
 
  Trento/Cagliari, 22/02/2016 

                        avv. Stefano Pantezzi 

 
T16ABA1276
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