CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede: via Palermo n. 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345

(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2016)

 
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in  commercio
di specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai  sensi
                 del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 
 

  Codice Pratica: N1A/2015/3073 
  Medicinale (codice AIC) - dosaggio  e  forma  farmaceutica:  FRAGOR
(035255) - 30 mg+10 mg compresse 
  Confezioni: 
  «30 mg + 10 mg compresse» 28 cpr divisibili - AIC n. 035255013 
  «30 mg + 10 mg compresse» 14 cpr divisibili - AIC n. 035255025 
  «30 mg + 10 mg compresse» 50 cpr divisibili - AIC n. 035255037 
  «30 mg + 10 mg compresse» 100 cpr divisibili - AIC n. 035255049 
  Tipologia variazione: Variazione tipo IAin C.I.3 a) 
  Tipo di Modifica: Modifica stampati per aggiunta di nuove ADRs  per
il principio attivo delapril procedura n. PSUSA/00000946/201501. 
  Modifica Apportata: 
  In applicazione della determina AlFA del 25 agosto  2011,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219. E' autorizzata la modifica richiesta con impatto
sugli stampati (paragrafi 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto  e  corrispondenti  paragrafi   del   Foglio   Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita'  si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. 
  Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione  in  commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica  italiana  della  variazione,  al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  della  variazione  che  i  lotti
prodotti entro sei mesi dalla  stessa  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  variazione,  non
recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono  essere  mantenuti   in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta. 
  In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e  le  etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e   limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
  Il titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. 

                           Un procuratore 
                     dott. Attilio Sarzi Sartori 

 
TU16ADD1696
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.