TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.43 del 9-4-2016)

 
Notificazione per pubblici proclami - Dott. Di  Benedetto  -  Ricorso
                             10061/2014 
 

  Su decreto del 14.3.2016 del Presidente di Sezione, il  Giudice  ha
disposto che copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia
depositato nella casa comunale del Comune di Catania; che un estratto
dell'atto sia inserito nella G.U.R.I., pubblicato nel  sito  internet
del MIUR e del CSA di Catania  ed  ha  rinviato  all'udienza  del  15
novembre 2016, ore 10:00. 
  La Dottoressa Maria Caldera, rappresentata e difesa dagli  Avvocati
Luca Ardizzone e Liliana D'Amico ed elettivamente domiciliata  presso
il loro studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, n. 37, ha proposto
ricorso contro il MIUR; l'U.S.R. Sicilia - A. T. Provincia Catania ed
altri  per   l'illegittima   esclusione   dal   reinserimento   nella
graduatoria  ad  esaurimento  del  personale  docente  ed   educativo
Provincia di Catania classe di concorso A059 anni 2014 - 2017. 
  Col ricorso e' stata censurata la Violazione  dell'art.  1  bis  l.
143/04 - dell'art. 1 l. 124/99  -  degli  artt.  3,  51  c.  1  e  97
Costituzione - dell'art. 1, c. 605 e 607 l. 296/06 - dell'art.  4  c.
1, 2 e 3 del D.P.R. 487/94 - dell'art. 70 c. 13 del D. Lgs. 165/01  -
dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 - della l. 241/90 - Eccesso di  potere
sotto vari profili. 
  Il  provvedimento  di  esclusione  viola   la   normativa   citata,
precludendo di partecipare alle procedure,  violando  i  principi  di
uguaglianza, non discriminazione ed accesso al lavoro.  La  normativa
non prevede invero, preclusioni in  caso  di  domande  presentate  in
formato cartaceo. Peraltro, si tratta di domanda per l'aggiornamento,
sicche'  l'amministrazione  e'  gia'  in  possesso  dei  dati   della
ricorrente, che -  con  la  domanda  cartacea  -  ha  manifestato  la
volonta'  di  conservare  l'iscrizione.  Col  ricorso  si  chiede  di
accertare  e  dichiarare  l'illegittimita'  e  l'inefficacia  con  la
disapplicazione dell'art. 9 c.  2,  dell'art.  1  c.  1  lett.  b)  e
dell'art. 10 c. 2 lett. b) del D.M. 1  aprile  2014,  n.  235  e  dei
precedenti decreti di aggiornamento della graduatoria nella parte  in
cui impediscono alla ricorrente il reinserimento. I controinteressati
possono costituirsi nelle forme e nei termini di legge. 
  Catania, 30 marzo 2016 

                         avv. Luca Ardizzone 
                        avv. Liliana D'Amico 

 
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