SCHENCK PROCESS GMBH
SCHENCK PROCESS ITALIA S.R.L.

(GU Parte Seconda n.52 del 30-4-2016)

 
Fusione transfrontaliera semplificata per incorporazione  di  Schenck
Process Italia S.r.l.  (societa'  costituita  ai  sensi  del  diritto
italiano) in Schenck Process GmbH (societa' costituita ai  sensi  del
diritto tedesco) -  Avviso  ai  sensi  dell'articolo  7  del  Decreto
                Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera: 
  -  Schenck  Process  Italia  S.r.l.,  societa'  a   responsabilita'
limitata di diritto italiano con sede in Genova (Italia), Via Giacomo
Pedemonte 16, codice  fiscale  01597520996,  numero  d'iscrizione  al
Registro delle Imprese di Genova  n.  01597520996,  capitale  sociale
interamente  versato  Euro  10.000,00,  soggetta   all'attivita'   di
direzione e coordinamento di Schenck Process  GmbH  (di  seguito,  la
"Societa' Incorporanda"); e 
  - Schenck Process GmbH,  societa'  a  responsabilita'  limitata  di
diritto tedesco con sede in Darmstadt (Germania)  Pallaswiesenstrasse
100, inscritta presso la Pretura  di  Darmstadt  HRB  6267,  capitale
sociale Euro 5.113.000,00 (di seguito, la "Societa' Incorporante"). 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori: 
  - con riferimento alla Societa'  Incorporanda:  i  creditori  della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione del progetto  di  fusione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2501-ter del  codice  civile
italiano, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi
dell'articolo 2503 del codice civile  italiano  entro  60  (sessanta)
giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il  Registro
delle Imprese di Genova; 
  - nell'ordinamento tedesco il § 22  UmwG  tutela  i  creditori  che
hanno fatto valere la propria  pretesa  nei  confronti  dei  soggetti
giuridici coinvolti nel processo di fusione, i quali hanno depositato
la propria pretesa entro 6 mesi dalla notifica dell'iscrizione  della
fusione presso la rispettiva societa' di cui  sono  creditori,  nella
misura in cui  non  possono  richiedere  la  soddisfazione  dei  loro
crediti. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza: 
  - con riferimento alla Societa' Incorporanda: non esistono soci  di
minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della
Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante; 
  - con riferimento alla Societa' Incorporante: non esistono soci  di
minoranza poiche' l'intero capitale della  Societa'  Incorporante  e'
detenuto da un unico soggetto. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione: 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente e  messe  a  disposizione  presso  la  sede
legale della Societa' Incorporanda e della Societa'  Incorporante  al
fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. 

Schenck Process Italia S.r.l. - p. Il consiglio di amministrazione  -
                            Il presidente 
                          Edgar Adalbert Bl 
           Schenck Process GmbH - I legali rappresentanti 
            Eric Jaschke - Edgar Adalbert Blum - Uwe Väth 

 
TX16AAB3857
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.