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Fusione transfrontaliera semplificata per incorporazione di Schenck Process Italia S.r.l. (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in Schenck Process GmbH (societa' costituita ai sensi del diritto tedesco) - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera: - Schenck Process Italia S.r.l., societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano con sede in Genova (Italia), Via Giacomo Pedemonte 16, codice fiscale 01597520996, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01597520996, capitale sociale interamente versato Euro 10.000,00, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Schenck Process GmbH (di seguito, la "Societa' Incorporanda"); e - Schenck Process GmbH, societa' a responsabilita' limitata di diritto tedesco con sede in Darmstadt (Germania) Pallaswiesenstrasse 100, inscritta presso la Pretura di Darmstadt HRB 6267, capitale sociale Euro 5.113.000,00 (di seguito, la "Societa' Incorporante"). II. Esercizio dei diritti dei creditori: - con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile italiano, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile italiano entro 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Genova; - nell'ordinamento tedesco il § 22 UmwG tutela i creditori che hanno fatto valere la propria pretesa nei confronti dei soggetti giuridici coinvolti nel processo di fusione, i quali hanno depositato la propria pretesa entro 6 mesi dalla notifica dell'iscrizione della fusione presso la rispettiva societa' di cui sono creditori, nella misura in cui non possono richiedere la soddisfazione dei loro crediti. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza: - con riferimento alla Societa' Incorporanda: non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante; - con riferimento alla Societa' Incorporante: non esistono soci di minoranza poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporante e' detenuto da un unico soggetto. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione: Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente e messe a disposizione presso la sede legale della Societa' Incorporanda e della Societa' Incorporante al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. Schenck Process Italia S.r.l. - p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Edgar Adalbert Bl Schenck Process GmbH - I legali rappresentanti Eric Jaschke - Edgar Adalbert Blum - Uwe Väth TX16AAB3857