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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Codice pratica: N1A/2016/1149. Specialita' Medicinale, dosaggio e forma farmaceuitca: FASTUM 2,5 % gel. Confezioni e numeri di A.I.C.: tubo da 50 g (AIC n. 023417037) e tubo con dispenser da 50 g (AIC n. 023417114). Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. Tipologia variazione - Grouping of variations composto da: tipo IAIN B.II.a.3.a.1 sostituzione dell'essenza naturale di lavandino con la fragranza sintetica di lavandino; tipo IAIN B.II.a.3.a.1 sostituzione dell'essenza naturale di neroli con la fragranza sintetica di neroli; Data di approvazione: 6 maggio 2016. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di approvazione della modifica, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di approvazione della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Il procuratore dott. Roberto Pala TX16ADD4351