TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione lavoro

(GU Parte Seconda n.63 del 26-5-2016)

 
Integrazione  del  contraddittorio  a  mezzo  notifica  per  pubblici
                              proclami 
 

  L'insegnante Di Lazzaro Simona (c.f.:dlzsmn77m53l719m), ha proposto
con l'avv. Claudia Bello il  ricorso  rubricato  al  n.  24866/15  Rg
contro il Miur- Usr Lazio- Ambito Territoriale di Roma per il mancato
inserimento  "pleno  iure"  con  decorrenza  dal  01.09.2014,   nelle
graduatorie  ad  esaurimento  per  le   classi   concorsuali   scuola
dell'infanzia   e   primaria   (aaaa/eeee),    formate    nell'Ambito
Territoriale della Provincia di Roma per il  triennio  2014/2017.  La
Sig.ra Di Lazzaro Simona e' un'insegnante della Scuola  dell'Infanzia
e Primaria in possesso del diploma  magistrale  conseguito  nell'anno
1994/95  presso  l'istituto  Magistrale  Statale  "D.   Falconi"   di
Velletri.  Ella  ha  presentato  per  il  triennio  2014/17   domanda
d'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto per la provincia  di  Roma
valide solo per il conferimento delle supplenze brevi. Non ha fino ad
ora mai presentato la domanda  d'inserimento  in  Gae  in  quanto  il
Ministero non ha concesso agli insegnanti in possesso del  titolo  in
questione di presentare domanda nelle suddette graduatorie atteso che
non considerava abilitante il  diploma  magistrale  conseguito  entro
l'anno 2001/2002. L'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento  (in
precedenza permanenti) veniva  riconosciuto  dall'art.  1  comma  605
della legge n.296/2006 ai docenti in  possesso  dell'abilitazione  al
momento dell'entrata in vigore della legge. L'unica ragione  per  cui
la ricorrente non risulta iscritta nelle  citate  graduatorie  e'  da
ravvisarsi nel fatto che,  in  precedenza,  il  Ministero  non  aveva
riconosciuto il diploma magistrale come  titolo  abilitante.  Con  il
parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 e' stato
riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo  conseguito
entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere  alla  seconda  fascia
delle graduatorie di circolo e d'istituto perche' in possesso  di  un
titolo abilitante  all'insegnamento,  e'  indubbio,  quindi,  che  la
ricorrente essendo diplomata magistrale ha diritto di  accedere  alle
graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, costituite ai
sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94,  riservate
ai docenti  muniti  di  abilitazione  e  non  solo  alle  Graduatorie
d'istituto in seconda fascia. Il Consiglio di Stato, con la  sentenza
n.1973, depositata il 16 Aprile 2015, ha riconosciuto, il diritto dei
diplomati   magistrali   all'inserimento   nelle    graduatorie    ad
esaurimento. La ricorrente pur avendo pieno  diritto  all'inserimento
nella III  fascia  della  graduatoria  ad  esaurimento,  ha  comunque
presentato domanda di inserimento nelle  graduatorie  ad  esaurimento
nell'Ambito Territoriale di Roma, in seguito  alla  conoscenza  della
sent. n. 1973/2015 del CdS la  quale  stabilisce  essere  "valida  la
stessa presentazione delle  domande  di  inserimento  presentate  nei
termini che  decorrono  dalla  effettiva  conoscenza,  da  parte  dei
ricorrenti originari, della lesivita'  dell'atto  impugnato"  e  cio'
nonostante,  non  e'  stata  inserita  "pleno  iure"  nelle  suddette
graduatorie. Il Giudice del Lavoro designato dott. Luna,  ha  fissato
l'udienza di discussione per il 02/02/2016. All'esito della  predetta
udienza, il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. A
seguito di apposita istanza  di  autorizzazione,  il  Presidente  del
Tribunale  di  Roma,  con  provvedimento  del  14  aprile  2016,   ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c.. In
esecuzione del citato provvedimento di autorizzazione, il ricorso  si
notifica per pubblici proclami  nei  confronti  di  tutti  i  docenti
collocati  nella  graduatoria   ad   esaurimento   classe   aaaa/eeee
pubblicata dall'Usp di Roma nel 2016, anche  sul  sito  internet  del
Miur, unitamente al ricorso integrale, al  verbale  d'udienza  del  2
febbraio 2015 con  la  relativa  ordinanza  emessa  dal  Giudice  del
Lavoro,   all'istanza   di   autorizzazione   all'integrazione    del
contraddittorio per pubblici proclami e al conseguente  provvedimento
di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio del 14  aprile
2016. Il Giudice del Lavoro dott. Luna, con la citata  ordinanza  del
02/02/2016, ha fissato l'udienza di discussione per il 05/07/2016. 

                         avv. Claudia Bello 

 
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