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Errata corrige
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Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami L'insegnante Di Lazzaro Simona (c.f.:dlzsmn77m53l719m), ha proposto con l'avv. Claudia Bello il ricorso rubricato al n. 24866/15 Rg contro il Miur- Usr Lazio- Ambito Territoriale di Roma per il mancato inserimento "pleno iure" con decorrenza dal 01.09.2014, nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali scuola dell'infanzia e primaria (aaaa/eeee), formate nell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma per il triennio 2014/2017. La Sig.ra Di Lazzaro Simona e' un'insegnante della Scuola dell'Infanzia e Primaria in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno 1994/95 presso l'istituto Magistrale Statale "D. Falconi" di Velletri. Ella ha presentato per il triennio 2014/17 domanda d'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto per la provincia di Roma valide solo per il conferimento delle supplenze brevi. Non ha fino ad ora mai presentato la domanda d'inserimento in Gae in quanto il Ministero non ha concesso agli insegnanti in possesso del titolo in questione di presentare domanda nelle suddette graduatorie atteso che non considerava abilitante il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. L'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) veniva riconosciuto dall'art. 1 comma 605 della legge n.296/2006 ai docenti in possesso dell'abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge. L'unica ragione per cui la ricorrente non risulta iscritta nelle citate graduatorie e' da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante. Con il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 e' stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto perche' in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, e' indubbio, quindi, che la ricorrente essendo diplomata magistrale ha diritto di accedere alle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e non solo alle Graduatorie d'istituto in seconda fascia. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1973, depositata il 16 Aprile 2015, ha riconosciuto, il diritto dei diplomati magistrali all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La ricorrente pur avendo pieno diritto all'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, ha comunque presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nell'Ambito Territoriale di Roma, in seguito alla conoscenza della sent. n. 1973/2015 del CdS la quale stabilisce essere "valida la stessa presentazione delle domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesivita' dell'atto impugnato" e cio' nonostante, non e' stata inserita "pleno iure" nelle suddette graduatorie. Il Giudice del Lavoro designato dott. Luna, ha fissato l'udienza di discussione per il 02/02/2016. All'esito della predetta udienza, il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. A seguito di apposita istanza di autorizzazione, il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento del 14 aprile 2016, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c.. In esecuzione del citato provvedimento di autorizzazione, il ricorso si notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i docenti collocati nella graduatoria ad esaurimento classe aaaa/eeee pubblicata dall'Usp di Roma nel 2016, anche sul sito internet del Miur, unitamente al ricorso integrale, al verbale d'udienza del 2 febbraio 2015 con la relativa ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro, all'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e al conseguente provvedimento di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio del 14 aprile 2016. Il Giudice del Lavoro dott. Luna, con la citata ordinanza del 02/02/2016, ha fissato l'udienza di discussione per il 05/07/2016. avv. Claudia Bello TX16ABA4792