Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami Con ordinanza n. 1836/2016 (r.g. 1076/2016), il TAR Lazio, sez. II quater, "rilevato che parte ricorrente (la cui pretesa sostanziale e' rivolta all'ammissione ai fondi FUS ai sensi dell'art. 25 comma 1 DM n. 71/2014, come festival) ha notificato il ricorso introduttivo ad un solo organismo beneficiario, in qualita' di controinteressato" ha disposto che "parte ricorrente deve essere onerata dell'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti gli altri organismi beneficiari dei contributi relativi al settore sopra indicato". A tanto si provvede nei confronti di: Fondazione Italiana per la Musica Antica; Fondazione Perugia Musica Classica Onlus; Associazione Culturale Musicale Locomotive; Associazione Festival delle Nazioni; Associazione Festival Euro Mediterraneo; Associazione Orchestra da Camera di Mantova; Associazione Teatro dell'Ascolto; Comune di Ruvo di Puglia; Fondazione Pomigliano Jazz; Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli; Milano Musica Associazione per la musica contemporanea; Associazione Culturale L'amoroso; Associazione culturale Time In Jazz; Associazione Festival Di Pasqua; Associazione Festival Internazionale Del Val Di Noto Magie Barocche; Associazione Settimane Musicali di Stresa - Festival Internazionale; Comune di Cervo; Comune di Tagliacozzo; Fondazione Accademia Musicale Chigiana Onlus; Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo; Fondazione Ravello; Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz; Fondazione Pergolesi Spontini; Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte; International Music Festival Foundation; Fondazione Flavio Vespasiano; Fondazione Lavoratori Officine Galileo S.C.; Rossini Opera Festival Fondazione; Fondazione Ravenna Manifestazioni; Fondazione Festival Pucciniano; Centro Artistico Musicale Paolo Grassi. Il ricorso introduttivo e' stato promosso per Musicultura Associazione Culturale (C.F. 00994380434), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Recanati (MC), Corso Persiani n. 36, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Bertuzzi e Simone Corini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza Attilio Friggeri n. 13, contro il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto della Direzione Generale dello Spettacolo del 31/07/2015 rep. n. 950; del verbale n. 6/2015 della Commissione Consultiva per la Musica; delle schede di valutazione della "Qualita' artistica" e della "Qualita' indicizzata" predisposte dalla citata Commissione in ordine alla domanda presentata dalla ricorrente; della nota prot. 0012724 del 05/08/2015; del D.M. 1 luglio 2014; nonche', di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o, comunque, connessi; nonche' per il risarcimento dei danni. Sunto del ricorso Con Decreto del 31/07/2015, rep. n. 950, il Direttore Generale Spettacolo del MIBACT ha illegittimamente ed irragionevolmente escluso dall'ammissione al contributo derivante dal FUS per il triennio 2015/2017 la ricorrente Associazione Culturale Musicultura. Diritto 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12, Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialita' e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per carenza, illogicita' e contraddittorieta' della motivazione. Sviamento ed Ingiustizia manifesta. 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12, Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialita' e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del D.M. 01/07/2014 ove coordinato con i suddetti superiori principi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonche' per travisamento dei fatti. Carenza e contraddittorieta' della motivazione. Disparita' di trattamento. Sviamento ed Ingiustizia manifesta. In particolare, e' stata evidenziata la superficialita' e contraddittorieta' dell'istruttoria compiuta, sia con riferimento alla valutazione specifica del progetto presentato dalla ricorrente sia con riferimento alla valutazione comparativa con i progetti degli altri partecipanti. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 18 Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonche' dell'art. 43 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per aggravamento del procedimento. Ingiustizia manifesta e Sviamento. Istanza Risarcitoria: ferma l'illegittimita' e il necessario annullamento dei provvedimenti impugnati, la ricorrente formula istanza risarcitoria in forma specifica e/o per equivalente al fine di vedersi riconosciuto il proprio bene della vita, leso o comunque affievolito dall'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente. Istanza cautelare: Sussistono i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., per l'adozione dei richiesti provvedimenti cautelari. Il fumus boni juris risulta dimostrato dai motivi di ricorso. Per quanto riguarda il periculum in mora, si ribadisce che l'illegittima preclusione alla fruizione del contributo statale in argomento determina un concreto pregiudizio, sia in termini economici che di immagine. PQM l'Associazione Culturale Musicultura chiede, omnis contrariis reiectis, che l'Ecc.mo TAR Lazio Voglia: adottare opportune misure cautelari, segnatamente finalizzate ad ottenere il riesame della posizione della ricorrente; nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare tutti gli atti richiamati in epigrafe, altresi' condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, o per equivalente monetario. avv. Simone Corini avv. Stefano Bertuzzi TX16ABA4875