TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.63 del 26-5-2016)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 1836/2016 (r.g. 1076/2016), il TAR Lazio, sez.  II
quater, "rilevato che parte ricorrente (la cui pretesa sostanziale e'
rivolta all'ammissione ai fondi FUS ai sensi dell'art. 25 comma 1  DM
n. 71/2014, come festival) ha notificato il ricorso  introduttivo  ad
un solo organismo beneficiario, in qualita' di controinteressato"  ha
disposto che "parte ricorrente deve essere onerata  dell'integrazione
del contraddittorio processuale nei  confronti  di  tutti  gli  altri
organismi  beneficiari  dei  contributi  relativi  al  settore  sopra
indicato". A tanto si provvede nei confronti di: Fondazione  Italiana
per la Musica  Antica;  Fondazione  Perugia  Musica  Classica  Onlus;
Associazione Culturale  Musicale  Locomotive;  Associazione  Festival
delle Nazioni; Associazione Festival Euro Mediterraneo;  Associazione
Orchestra da Camera di  Mantova;  Associazione  Teatro  dell'Ascolto;
Comune di Ruvo di  Puglia;  Fondazione  Pomigliano  Jazz;  Fondazione
Teatro Amilcare Ponchielli; Milano Musica Associazione per la  musica
contemporanea;   Associazione   Culturale   L'amoroso;   Associazione
culturale Time In Jazz; Associazione Festival Di Pasqua; Associazione
Festival Internazionale Del Val Di Noto Magie Barocche;  Associazione
Settimane Musicali di Stresa -  Festival  Internazionale;  Comune  di
Cervo; Comune di Tagliacozzo; Fondazione Accademia Musicale  Chigiana
Onlus; Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e  Bergamo;
Fondazione  Ravello;  Fondazione  di  Partecipazione   Umbria   Jazz;
Fondazione Pergolesi  Spontini;  Fondazione  Cantiere  Internazionale
d'Arte; International Music Festival  Foundation;  Fondazione  Flavio
Vespasiano; Fondazione  Lavoratori  Officine  Galileo  S.C.;  Rossini
Opera  Festival  Fondazione;   Fondazione   Ravenna   Manifestazioni;
Fondazione  Festival  Pucciniano;  Centro  Artistico  Musicale  Paolo
Grassi. Il ricorso introduttivo e'  stato  promosso  per  Musicultura
Associazione Culturale (C.F.  00994380434),  in  persona  del  legale
rappresentante p.t., con sede in Recanati (MC), Corso Persiani n. 36,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Bertuzzi e Simone Corini,
ed elettivamente domiciliata presso lo  studio  del  primo  in  Roma,
Piazza Attilio Friggeri n. 13, contro il Ministero dei Beni  e  delle
Attivita'  Culturali  e  del  Turismo,  per  l'annullamento,   previa
sospensione, del Decreto della Direzione  Generale  dello  Spettacolo
del 31/07/2015 rep. n. 950; del verbale n. 6/2015  della  Commissione
Consultiva per la Musica; delle schede di valutazione della "Qualita'
artistica" e della "Qualita' indicizzata"  predisposte  dalla  citata
Commissione in ordine alla domanda presentata dalla ricorrente; della
nota prot. 0012724 del 05/08/2015; del D.M. 1 luglio  2014;  nonche',
di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o,  comunque,
connessi; nonche' per il risarcimento dei danni. Sunto del ricorso 
  Con Decreto del 31/07/2015, rep.  n.  950,  il  Direttore  Generale
Spettacolo  del  MIBACT  ha  illegittimamente  ed   irragionevolmente
escluso dall'ammissione  al  contributo  derivante  dal  FUS  per  il
triennio 2015/2017 la ricorrente Associazione Culturale  Musicultura.
Diritto 
  1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12,  Legge  n.
241/1990  e  s.m.i.   Violazione   dei   principi   di   trasparenza,
imparzialita' e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Eccesso di
potere  per   carenza,   illogicita'   e   contraddittorieta'   della
motivazione. Sviamento ed Ingiustizia manifesta. 
  2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12,  Legge  n.
241/1990  e  s.m.i.   Violazione   dei   principi   di   trasparenza,
imparzialita' e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Eccesso di
potere per violazione e/o falsa applicazione del D.M. 01/07/2014  ove
coordinato con i suddetti superiori principi. Eccesso di  potere  per
difetto di istruttoria, nonche' per travisamento dei fatti. Carenza e
contraddittorieta'  della  motivazione.  Disparita'  di  trattamento.
Sviamento ed Ingiustizia manifesta. 
  In  particolare,  e'  stata  evidenziata   la   superficialita'   e
contraddittorieta' dell'istruttoria  compiuta,  sia  con  riferimento
alla valutazione specifica del progetto presentato  dalla  ricorrente
sia con riferimento alla valutazione comparativa con i progetti degli
altri partecipanti. 
  3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 18 Legge n.
241/1990 e s.m.i. nonche' dell'art. 43 D.P.R. n.  445/2000  e  s.m.i.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di  potere  per
aggravamento del procedimento. Ingiustizia manifesta e Sviamento. 
  Istanza  Risarcitoria:  ferma  l'illegittimita'  e  il   necessario
annullamento  dei  provvedimenti  impugnati,  la  ricorrente  formula
istanza risarcitoria in forma specifica e/o per equivalente  al  fine
di vedersi riconosciuto il proprio bene della vita, leso  o  comunque
affievolito    dall'illegittima    condotta    posta    in     essere
dall'Amministrazione resistente. 
  Istanza cautelare: Sussistono i  presupposti  di  cui  all'art.  55
c.p.a., per l'adozione  dei  richiesti  provvedimenti  cautelari.  Il
fumus boni juris risulta dimostrato dai motivi di ricorso. Per quanto
riguarda  il  periculum  in  mora,  si  ribadisce  che  l'illegittima
preclusione  alla  fruizione  del  contributo  statale  in  argomento
determina un concreto pregiudizio, sia in termini  economici  che  di
immagine. 
  PQM l'Associazione Culturale Musicultura chiede,  omnis  contrariis
reiectis, che l'Ecc.mo TAR Lazio Voglia:  adottare  opportune  misure
cautelari, segnatamente finalizzate  ad  ottenere  il  riesame  della
posizione della ricorrente; nel merito, accogliere il ricorso e,  per
l'effetto, annullare tutti gli atti richiamati in epigrafe,  altresi'
condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno  in
forma specifica, o per equivalente monetario. 

                         avv. Simone Corini 
                        avv. Stefano Bertuzzi 

 
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