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Errata corrige
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Informazione per i depositanti ai sensi dell'art. 3, c. 7, D.Lgs. 15/02/2016, n. 30 (Attuazione dell'art. 16, c. 6, della Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) Le Assemblee dei soci di ChiantiBanca Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, di Banca di Pistoia Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e di Banca Area Pratese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, hanno deliberato una operazione di fusione i cui effetti giuridici inizieranno a decorrere dal 1° luglio 2016. L'operazione in oggetto trae origine dalle trasformazioni in atto del sistema bancario europeo e nazionale, che impone assetti patrimoniali e organizzativi di livello sempre piu' elevato anche alle Banche di Credito Cooperativo. L'aggregazione in parola consentira' a questa Banca di conseguire tali scopi e di radicarsi ulteriormente nelle realta' locali in cui opera. A seguito della fusione, gli sportelli delle tre Banche su indicate continueranno ad operare regolarmente, cosi' come proseguiranno i rapporti bancari in essere, per i quali resta confermata la tutela da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. La normativa indicata a margine, nell'ipotesi in cui sia prevista contrattualmente una penalita' per il recesso dai depositi, consente ai depositanti il diritto a collocare diversamente le somme attualmente depositate, entro 3 mesi dalla data di efficacia della fusione, senza incorrere in penalita' e conservando il diritto agli interessi ed ai benefici maturati al momento dell'operazione di fusione. San Casciano in Val di Pesa (FI), 26 maggio 2016 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Lorenzo Bini Smaghi TX16AAB5033