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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"),dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. costituito in data 29 febbraio 2012 (il "Programma"), UBI Finance CB 2 S.r.l. ("UBI Finance CB2" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso in data 29 febbraio 2012 con Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPB"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, BPB (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da BPB, alcuni crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BPB, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, in data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai sensi del quale ha acquistato pro soluto da BPB, con efficacia a decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPB (i "Crediti BPB") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPB"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri BPB"): (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Popolare di Bergamo S.p.A.) o fisso; (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita' periodica; (14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015; (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017; (16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di garanzia fidi (confidi); (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; (18) garantiti da ipoteca di primo grado. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune scadenze; (2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (4) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (5) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; (6) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; (7) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente cointestatarie; (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2 (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii) disponibile presso la sede di Banca Popolare di Bergamo S.p.A e (iii) depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara (BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB2 ha concluso con Banco di Brescia S.p.A. ("BBS") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BBS"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, BBS (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da BBS, alcuni crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BBS, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, in data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai sensi del quale ha acquistato pro soluto da BBS, con efficacia a decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BBS (i "Crediti BBS") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BBS"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri BBS"): (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banco di Brescia S.p.A.) o fisso; (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita' periodica; (14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015; (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017; (16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di garanzia fidi (confidi); (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; (18) garantiti da ipoteca di primo grado. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune scadenze; (2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (4) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (5) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; (6) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banco di Brescia S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; (7) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente cointestatarie; (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banco di Brescia S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2 (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii) disponibile presso la sede di Banco di Brescia S.p.A e (iii) depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara (BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB2 ha concluso con Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPA"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, BPA (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da BPA, alcuni crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BPA, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, in data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai sensi del quale ha acquistato pro soluto da BPA, con efficacia a decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPA (i "Crediti BPA") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPA"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri BPA"): (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Popolare di Ancona S.p.A.) o fisso; (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita' periodica; (14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015; (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017; (16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di garanzia fidi (confidi); (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; (18) garantiti da ipoteca di primo grado. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune scadenze; (2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (4) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; (5) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Ancona S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; (6) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente cointestatarie; (7) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2 (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii) disponibile presso la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A e (iii) depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara (BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB2 ha concluso con Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPCI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, BPCI (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da BPCI, alcuni crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BPCI con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BPCI, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPCI con i propri clienti. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, in data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai sensi del quale ha acquistato pro soluto da BPCI, con efficacia a decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPCI (i "Crediti BPCI") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPCI"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri BPCI"): (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.) o fisso; (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita' periodica; (14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015; (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017; (16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di garanzia fidi (confidi); (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; (18) garantiti da ipoteca di primo grado. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune scadenze; (2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (4) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (5) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; (6) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; (7) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente cointestatarie; (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (n) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (o) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (p) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.; (q) che sono disciplinati dalla legge italiana; (r) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (s) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (t) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (u) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (v) che sono stati interamente erogati; (w) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; (x) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (y) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (z) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2 (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii) disponibile presso la sede di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A e (iii) depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara (BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio 2012 UBI Finance CB2 ha concluso con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BRE"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, BRE (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da BRE, alcuni crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' d'impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BRE, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, in data 30 maggio 2016, ha sottoscritto un contratto di cessione ai sensi del quale ha acquistato pro soluto da BRE, con efficacia a decorrere dall'1 giugno 2016 (la "Data di Cessione"), ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BRE (i "Crediti BRE") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BRE"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi (collettivamente, i "Criteri BRE"): (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea S.p.A.; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Regionale Europea S.p.A.) o fisso; (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilita' periodica; (14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015; (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017; (16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da consorzi di garanzia fidi (confidi); (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; (18) garantiti da ipoteca di primo grado. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa data di erogazione dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali non sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune scadenze; (2) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5; (3) che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (4) la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; (5) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; (6) che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti vantati da Banca Regionale Europea S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; (7) che sono stati concessi a (a) piu' persone giuridiche cointestatarie o (b) a persone fisiche e giuridiche congiuntamente cointestatarie; (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea S.p.A.; (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; (e) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; (g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali; (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (i) che sono stati interamente erogati; (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie; (l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Regionale Europea S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Regionale Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance CB2 (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile sul sito internet http://www.ubibanca.it, (ii) disponibile presso la sede di Banca Regionale Europea S.p.A e (iii) depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in Gambara (BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. BPB, BBS, BPA, BPCI e BRE sono di seguito congiuntamente denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". I Crediti BPB, i Crediti BBS, i Crediti BPA, i Crediti BPCI ed i Crediti BRE sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi, un "Credito". I Contratti di Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BBS, i Contratti di Mutuo BPA, i Contratti di Mutuo BPCI ed i Contratti di Mutuo BRE sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". UBI Finance CB2 ha conferito incarico ad Unione di Banche Italiane S.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attivita'. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti"), continueranno a pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB2 sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda UBI Finance CB2, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pieta' 7, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo, Italia; Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pieta' 7, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia. Milano, 1 giugno 2016 Ubi Finance CB 2 S.r.l. dott. Andrea Di Cola - Consigliere TX16AAB5285