UBI FINANCE CB 2 S.R.L.

Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di
Banche Italiane S.p.A.

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano n. 07639080964
Codice Fiscale: 07639080964

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

Iscritta al numero 5561 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: Bergamo n. 03034840169
Codice Fiscale: 03034840169

BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Iscritta al numero 5393 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Corso Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia,
Italia
Registro delle imprese: Brescia n. 03480180177
Codice Fiscale: 03480180177

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

Iscritta al numero 301 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Don A. Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN), Italia
Registro delle imprese: Ancona n. 00078240421
Codice Fiscale: 00078240421

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5560 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Monte di Pieta', 7 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano n. 03910420961
Codice Fiscale: 03910420961

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Iscritta al numero 5240.70 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Roma, 13 - 12100 Cuneo, Italia
Registro delle imprese: Cuneo n. 01127760047
Codice Fiscale: 01127760047

(GU Parte Seconda n.67 del 7-6-2016)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata,  la  "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"),dell'articolo 58  del  D.Lgs.
numero 385 del 1°  settembre  1993  (il  "Testo  Unico  Bancario")  e
dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il  "Codice
                             Privacy"). 
 

  Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni  bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. costituito  in
data 29 febbraio 2012 (il "Programma"), UBI Finance CB 2 S.r.l. ("UBI
Finance CB2" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso  in  data
29 febbraio 2012 con Banca Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  ("BPB")  un
contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari  individuabili  in
blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione BPB"). Ai sensi del Contratto Quadro di  Cessione  BPB,  BPB
(i) ha  ceduto  pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario  ha
acquistato pro soluto da  BPB,  alcuni  crediti  derivanti  da  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BPB con  i  propri  clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' d'impresa e (ii) potra'  o  dovra',  a  seconda  del  caso,
cedere e trasferire pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario
acquistera'  pro  soluto  da  BPB,  ulteriori  crediti  derivanti  da
contratti di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione  BPB,  in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto  un  contratto  di  cessione  ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto  da  BPB,  con  efficacia  a
decorrere  dall'1  giugno  2016  (la  "Data  di  Cessione"),  ogni  e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da
BPB (i "Crediti BPB") derivante dai Contratti stipulati con i  propri
clienti nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Contratti di Mutuo BPB"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di
Valutazione")   rispettavano   i    seguenti    criteri    cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPB"): 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati  erogati  o  acquistati  da  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Popolare di Bergamo S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2015; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2017; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) la cui proposta di  contratto  di  mutuo  sia  stata  veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (5) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (6) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (7)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati  erogati  o  acquistati  da  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati  pro  soluto  da  UBI  Finance  CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla  Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra  elencati  e'
(i)  disponibile  sul  sito  internet  http://www.ubibanca.it,   (ii)
disponibile presso la sede di Banca Popolare di Bergamo S.p.A e (iii)
depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in  Gambara
(BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio  2012  UBI  Finance
CB2 ha concluso con Banco di  Brescia  S.p.A.  ("BBS")  un  contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BBS"). 
  Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, BBS  (i)  ha  ceduto
pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto
da BBS, alcuni crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis  erogati
ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri  clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' d'impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BBS,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BBS
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione  BBS,  in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto  un  contratto  di  cessione  ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto  da  BBS,  con  efficacia  a
decorrere  dall'1  giugno  2016  (la  "Data  di  Cessione"),  ogni  e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da
BBS (i "Crediti BBS") derivante dai Contratti stipulati con i  propri
clienti nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Contratti di Mutuo BBS"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di
Valutazione")   rispettavano   i    seguenti    criteri    cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BBS"): 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in  volta  da  Banco  di
Brescia S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2015; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2017; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) la cui proposta di  contratto  di  mutuo  sia  stata  veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (5) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (6) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori  crediti  vantati  da  Banco  di  Brescia  S.p.A.  che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (7)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di  Brescia  S.p.A.  e  rispetto
alla quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di  grado
superiore sono state interamente soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia  S.p.A.  (anche
se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non
sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati  pro  soluto  da  UBI  Finance  CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla  Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra  elencati  e'
(i)  disponibile  sul  sito  internet  http://www.ubibanca.it,   (ii)
disponibile presso  la  sede  di  Banco  di  Brescia  S.p.A  e  (iii)
depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in  Gambara
(BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio  2012  UBI  Finance
CB2 ha concluso con  Banca  Popolare  di  Ancona  S.p.A.  ("BPA")  un
contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari  individuabili  in
blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione BPA"). Ai sensi del Contratto Quadro di  Cessione  BPA,  BPA
(i) ha  ceduto  pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario  ha
acquistato pro soluto da  BPA,  alcuni  crediti  derivanti  da  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BPA con  i  propri  clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' d'impresa e (ii) potra'  o  dovra',  a  seconda  del  caso,
cedere e trasferire pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario
acquistera'  pro  soluto  da  BPA,  ulteriori  crediti  derivanti  da
contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione  BPA,  in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto  un  contratto  di  cessione  ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto  da  BPA,  con  efficacia  a
decorrere  dall'1  giugno  2016  (la  "Data  di  Cessione"),  ogni  e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da
BPA (i "Crediti BPA") derivante dai Contratti stipulati con i  propri
clienti nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Contratti di Mutuo BPA"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di
Valutazione")   rispettavano   i    seguenti    criteri    cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPA"): 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Popolare di Ancona S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2015; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2017; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (5) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Ancona S.p.A. che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (6)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (7) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca  Popolare  di  Ancona  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati  pro  soluto  da  UBI  Finance  CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla  Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra  elencati  e'
(i)  disponibile  sul  sito  internet  http://www.ubibanca.it,   (ii)
disponibile presso la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A e  (iii)
depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in  Gambara
(BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio  2012  UBI  Finance
CB2 ha concluso con  Banca  Popolare  Commercio  e  Industria  S.p.A.
("BPCI")  un  contratto  quadro  di  cessione  di  crediti  pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto Quadro di Cessione BPCI"). Ai sensi del  Contratto  Quadro
di Cessione BPCI, BPCI (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e  il
Cessionario  ha  acquistato  pro  soluto  da  BPCI,  alcuni   crediti
derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi  di  contratti
di mutuo stipulati da BPCI con  i  propri  clienti  nel  corso  della
propria ordinaria attivita' d'impresa  e  (ii)  potra'  o  dovra',  a
seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il
Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da  BPCI,  ulteriori   crediti
derivanti da contratti di  mutuo  stipulati  da  BPCI  con  i  propri
clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI,  in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto  un  contratto  di  cessione  ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto da  BPCI,  con  efficacia  a
decorrere  dall'1  giugno  2016  (la  "Data  di  Cessione"),  ogni  e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da
BPCI (i "Crediti BPCI")  derivante  dai  Contratti  stipulati  con  i
propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa
(i "Contratti di Mutuo BPCI"), che  alla  data  del  30  aprile  2016
("Data di Valutazione") rispettavano i  seguenti  criteri  cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPCI"): 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  di  cedere  i  crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2015; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2017; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) la cui proposta di  contratto  di  mutuo  sia  stata  veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (5) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (6) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca  Popolare  Commercio  e  Industria
S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (7)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (n) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (o) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (p) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.; 
  (q) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (r) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (s) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  di  cedere  i  crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (t) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (u) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (v) che sono stati interamente erogati; 
  (w) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (x) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (y)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (z) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio  e  Industria
S.p.A. e rispetto  alla  quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale
ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o  (B)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito  dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca
Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  (anche  se  le  obbligazioni
garantite  dalle  ipoteche  di  grado  superiore   non   sono   state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche  di
grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati  pro  soluto  da  UBI  Finance  CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla  Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra  elencati  e'
(i)  disponibile  sul  sito  internet  http://www.ubibanca.it,   (ii)
disponibile presso la sede di Banca Popolare  Commercio  e  Industria
S.p.A e (iii) depositato presso il Notaio  Leonardo  Cuscito,  avente
sede in Gambara (BS) con  atto  di  deposito  Repertorio  n.  3661  e
Raccolta n. 2210. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 29 febbraio  2012  UBI  Finance
CB2 ha  concluso  con  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  ("BRE")  un
contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari  individuabili  in
blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione BRE"). Ai sensi del Contratto Quadro di  Cessione  BRE,  BRE
(i) ha  ceduto  pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario  ha
acquistato pro soluto da  BRE,  alcuni  crediti  derivanti  da  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BRE con  i  propri  clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' d'impresa e (ii) potra'  o  dovra',  a  seconda  del  caso,
cedere e trasferire pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario
acquistera'  pro  soluto  da  BRE,  ulteriori  crediti  derivanti  da
contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
CB2 comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione  BRE,  in
data 30 maggio 2016, ha sottoscritto  un  contratto  di  cessione  ai
sensi del quale ha acquistato pro soluto  da  BRE,  con  efficacia  a
decorrere  dall'1  giugno  2016  (la  "Data  di  Cessione"),  ogni  e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da
BRE (i "Crediti BRE") derivante dai Contratti stipulati con i  propri
clienti nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Contratti di Mutuo BRE"), che alla data del 30 aprile 2016 ("Data di
Valutazione")   rispettavano   i    seguenti    criteri    cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BRE"): 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale  Europea
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Regionale Europea S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2015; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2017; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) la cui proposta di  contratto  di  mutuo  sia  stata  veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (5) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (6) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Regionale Europea S.p.A.  che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (7)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale  Europea
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati  pro  soluto  da  UBI  Finance  CB2
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla  Data
di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra  elencati  e'
(i)  disponibile  sul  sito  internet  http://www.ubibanca.it,   (ii)
disponibile presso la sede di Banca Regionale Europea S.p.A  e  (iii)
depositato presso il Notaio Leonardo Cuscito, avente sede in  Gambara
(BS) con atto di deposito Repertorio n. 3661 e Raccolta n. 2210. 
    
  BPB, BBS, BPA, BPCI e BRE sono di seguito congiuntamente denominati
i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti BPB, i Crediti BBS, i Crediti BPA, i Crediti  BPCI  ed  i
Crediti BRE sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti"  e,
ciascuno di essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BBS, i Contratti  di
Mutuo BPA, i Contratti di Mutuo BPCI ed i Contratti di Mutuo BRE sono
di seguito  congiuntamente  denominati  i  "Contratti  di  Mutuo"  e,
ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". 
  UBI Finance CB2 ha conferito incarico ad Unione di Banche  Italiane
S.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni  Bancarie  Garantite,
affinche' per suo conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei  crediti  ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme
dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua  volta  demandato
ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attivita'.  Per  effetto  di
quanto precede, i debitori ceduti ai sensi  del  presente  avviso  (i
"Debitori Ceduti"), continueranno a  pagare  ai  Cedenti  ogni  somma
dovuta in relazione ai Crediti  nelle  forme  previste  dai  relativi
Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle  eventuali  ulteriori
informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI  Finance  CB2  sono
stati raccolti presso  il  rispettivo  Cedente.  Ai  Debitori  Ceduti
precisiamo  che  non  verranno  trattati   dati   «sensibili».   Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda UBI Finance CB2, per finalita' connesse e  strumentali  alla
gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi
previsti da leggi,  da  regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria
nonche' da disposizioni impartite da  autorita'  a  cio'  legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita'  connesse
alla gestione ed al recupero  del  credito  e,  per  quanto  riguarda
Unione  di   Banche   Italiane   S.p.A.,   per   finalita'   connesse
all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica  in  merito
agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della  cessione  e
taluni servizi di carattere amministrativo  fra  i  quali  la  tenuta
della  documentazione  relativa  all'operazione   di   emissione   di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono  essere  comunicati  utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di
«titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.):  UBI  Finance  CB  2  S.r.l.,  Foro
Buonaparte 70,  20121  Milano,  Italia;  Banca  Popolare  di  Bergamo
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Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta',  13  -  25122  Brescia,
Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don.  A.  Battistoni  4,
60035 Jesi (AN), Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.,
Via Monte di Pieta' 7, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale  Europea
S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  a  UBI
Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Unione
di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122  Bergamo,
Italia; Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 -
24122 Bergamo, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso  Martiri  della
Liberta', 13 -  25122  Brescia,  Italia;  Banca  Popolare  di  Ancona
S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4,  60035  Jesi  (AN),  Italia;  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pieta'  7,  20121
Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via  Roma  13,  12100
Cuneo, Italia. 
 
  Milano, 1 giugno 2016 

                       Ubi Finance CB 2 S.r.l. 
                 dott. Andrea Di Cola - Consigliere 

 
TX16AAB5285
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