Avviso di rettifica
Errata corrige
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Fusione transfrontaliera di VTG Italia S.r.l. (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in VTG Rail Europe GmbH (societa' costituita ai sensi del diritto tedesco). Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera VTG Italia srl, una societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con sede legale in Saronno (VA), Corso Italia 39, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese n. 08381620155, capitale sociale pari a Euro 100.000,00, interamente versato (la "Societa' Incorporanda"); e VTG Rail Europe GmbH, una societa' a responsabilita' limitata di diritto tedesco, con sede legale in Amburgo, Germania, Nagelsweg 34, numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Amburgo n. HRB 135611, capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00, interamente versato (la "Societa' Incorporante"). II. Esercizio dei diritti dei creditori - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Varese ai sensi dell'articolo 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi degli articoli 2503 e 2505-quater c.c. entro 30 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Varese; - con riferimento alla Societa' Incorporante: i creditori della Societa' Incorporante in conformita' alla Legge tedesca sulle operazioni straordinarie (artt. 122a secondo comma, 22 Umwandlungsgesetz), possono chiedere la prestazione di garanzie reali qualora ritengano di poter subire un pregiudizio nella soddisfazione del proprio credito - previo deposito di idonea richiesta nel termine di sei mesi dal giorno dell'iscrizione della fusione nel registro delle imprese di Amburgo, fornendo evidenza che l'adempimento dell'obbligazione risulti minacciata. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci di minoranza della Societa' Incorporanda che non votino a favore del progetto di fusione hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2473, comma 1 c.c. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli articoli 2473, comma 3, 4 e 5. c.c.; - con riferimento alla Societa' Incorporante: in conformita' alla Legge tedesca sulla operazioni straordinarie (artt. 122a secondo comma, 29 Umwandlungsgesetz), ciascun socio della Societa' Incorporante che non voglia aderire alla fusione e faccia annotare il proprio dissenso nel verbale di assemblea ha diritto di ottenere l'acquisto delle proprie quote a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono messe a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale della Societa' Incorporanda e la sede legale della Societa' Incorporante. VTG Italia - Per conto dell'organo amministrativo - La procuratrice speciale Tanja Hille VTG Rail Europe GmbH - Per conto dell'organo amministrativo - La procuratrice speciale Svenja Cohrs TX16AAB5332