VTG ITALIA S.R.L.

societa' incorporanda

VTG RAIL EUROPE GMBH

societa' incorporante

(GU Parte Seconda n.68 del 9-6-2016)

 
Fusione transfrontaliera di VTG Italia S.r.l. (societa' costituita ai
sensi del  diritto  italiano)  in  VTG  Rail  Europe  GmbH  (societa'
              costituita ai sensi del diritto tedesco). 
 
 
Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio
                             2008 n. 108 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  VTG Italia srl, 
  una societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, 
  con sede legale in Saronno (VA), Corso Italia 39, 
  numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese  n.
08381620155, 
  capitale sociale pari a Euro 100.000,00,  interamente  versato  (la
"Societa' Incorporanda"); e 
  VTG Rail Europe GmbH, una societa' a  responsabilita'  limitata  di
diritto tedesco, 
  con sede legale in Amburgo, Germania, Nagelsweg 34, 
  numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Amburgo n.
HRB 135611, 
  capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00, interamente versato  (la
"Societa' Incorporante"). 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori 
  - Con riferimento alla Societa'  Incorporanda:  i  creditori  della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione del progetto  di  fusione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Varese ai sensi dell'articolo 2501-ter c.c., hanno diritto
di proporre opposizione alla fusione ai sensi degli articoli  2503  e
2505-quater c.c. entro 30 giorni dall'iscrizione della  decisione  di
fusione presso il Registro delle Imprese di Varese; 
  - con riferimento alla Societa'  Incorporante:  i  creditori  della
Societa'  Incorporante  in  conformita'  alla  Legge  tedesca   sulle
operazioni   straordinarie   (artt.   122a    secondo    comma,    22
Umwandlungsgesetz), possono chiedere la prestazione di garanzie reali
qualora ritengano di poter subire un pregiudizio nella  soddisfazione
del proprio credito - previo deposito di idonea richiesta nel termine
di sei mesi dal giorno dell'iscrizione  della  fusione  nel  registro
delle  imprese  di  Amburgo,  fornendo  evidenza  che   l'adempimento
dell'obbligazione risulti minacciata. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci  di  minoranza
della Societa' Incorporanda che non votino a favore del  progetto  di
fusione hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2473,  comma
1 c.c. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30  maggio  2008
n. 108. Il diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli
articoli 2473, comma 3, 4 e 5. c.c.; 
  - con riferimento alla Societa' Incorporante: in  conformita'  alla
Legge tedesca sulla  operazioni  straordinarie  (artt.  122a  secondo
comma,  29   Umwandlungsgesetz),   ciascun   socio   della   Societa'
Incorporante che non voglia aderire alla fusione e faccia annotare il
proprio dissenso nel verbale di  assemblea  ha  diritto  di  ottenere
l'acquisto  delle  proprie  quote  a  fronte  del  pagamento  di   un
corrispettivo in denaro. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono messe  a
disposizione  degli  aventi  diritto  presso  la  sede  legale  della
Societa' Incorporanda e la sede legale della Societa' Incorporante. 

VTG Italia - Per conto dell'organo amministrativo -  La  procuratrice
                              speciale 
                             Tanja Hille 
VTG Rail Europe GmbH - Per  conto  dell'organo  amministrativo  -  La
                        procuratrice speciale 
                            Svenja Cohrs 

 
TX16AAB5332
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.