CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione distaccata di Sassari

(GU Parte Seconda n.69 del 11-6-2016)

 
     Atto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. 
 

Il Presidente f.f. della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.  di
Sassari, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei  confronti
di tutti i consorziati del Consorzio Costa Smeralda,  ha  autorizzato
in data 26.05.16 la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
dell'atto di  citazione  di  appello  promosso  da  Angela  Ancorini,
Barbara  Caprotti,  Tiziana  Alda  Agostina  Maucci,  Ingrid   Helene
Bergesen, rappresentate e difese dagli Avv.ti Pietro  Natale  Diaz  e
Daniela Eugenia Maria Nardozza ed elettivamente domiciliate presso lo
studio del primo in Sassari (SS), via Principessa Jolanda 6, con  cui
hanno impugnato la sentenza n. 608 dell'11.11.2015 del  Tribunale  di
Tempio Pausania ed hanno convenuto in  giudizio  il  Consorzio  Costa
Smeralda, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,  Avv.
Renzo Persico, con sede legale a Porto Cervo - Arzachena  (OT),  Casa
il  Ginepro  1/A,  con  il  patrocinio  degli  Avv.ti  F.Gianni,   A.
Ciminelli, G.  Carboni,  Antonio  Auricchio  e  dell'Avv.  S.  Pinna,
elettivamente domiciliato a Olbia, in Corso Umberto I, n. 103, presso
il difensore domiciliatario Avv. Sergio Pinna,  e  nei  confronti  di
altri  consorziati,  attori  di  primo  grado,   Licenziati   Monica,
Giovanzana Isabella Natalina e Solinas Salvatore. 
Le  appellanti  citano  tutti  i  "Consorziati  del  Consorzio  Costa
Smeralda" a comparire davanti alla Corte di Appello di Cagliari, sez.
distaccata  di  Sassari,  Giudice  Maria  Teresa  Spanu,  all'udienza
fissata per il giorno VENERDI' 21 OTTOBRE 2016, rinviata d'Ufficio al
giorno venerdi' 28 OTTOBRE 2016, ore 10,00, con invito a costituirsi,
ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 347 e  166  c.p.c.,  nel
termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel  presente  atto,
con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.  e  che,  in  caso  di
mancata costituzione si procedera' in  loro  legittima  contumacia  e
assenza per ivi sentir accogliere  le  seguenti  CONCLUSIONI  -Voglia
l'On.le Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata  di  Sassari,
previa riunione ex art. 335 c.p.c.  di  tutte  le  cause  di  appello
pendenti avverso la stessa sentenza n. 608/2015 del Tribunale  Civile
di Tempio Pausania, previa valutazione di ammissibilita' del presente
atto e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare nulla
perche' ultra petita e comunque  riformare  l'impugnata  sentenza  n.
608/2015 nella parte in cui e' andata ultra petita e ha statuito,  la
valida esistenza del Consorzio, la validita' della  proroga  fino  al
2050 e delle modifiche apportate all'originario statuto con  delibere
nulle perche' adottate con  voti  sestupli  a  favore  dei  cd.  soci
fondatori, la validita' delle  clausole  statutarie  ritenute  nulle,
l'inammissibilita' del recesso dal consorzio immobiliare, respingendo
la domanda di ammissibilita' del recesso dal Consorzio Costa Smeralda
e, sulla  scorta  dei  suindicati  motivi  di  dissenso,  accolga  il
progetto  alternativo  di  decisione   e,   per   l'effetto,   previo
accertamento e declaratoria che: - 1 - le disposizioni in materia  di
condominio  non  sono  estensibili  al   consorzio   costituito   tra
proprietari di immobili per la gestione delle  parti  e  dei  servizi
comuni in una zona residenziale (Cassazione Civile 5888/2010); - 2  -
il consorzio immobiliare, che ha un livello  di  organizzazione  piu'
elevato rispetto al condominio, appartiene,  invece,  alla  categoria
delle associazioni e comunioni, con la  conseguente  rilevanza  della
volonta'  del  singolo  di  partecipare  o  meno   all'ente   sociale
(Cassazione  Civile  5888/2010);  -  3  -  il  consorzio   volontario
costituito tra proprietari di immobili per la  gestione  di  parti  e
servizi comuni non determina  la  costituzione  di  una  obbligazione
propter rem, per la  tipicita'  legale  dei  diritti  reali,  con  la
conseguenza che la partecipazione, la permanenza o l'adesione ad esso
da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio non e'
automatica ma deve risultare da una valida manifestazione di volonta'
(Cassazione  Civile  6666/2005.  Cassazione   Civile   25289/2007   e
Cassazione Civile 5888/2010;  -  4  -  le  finalita'  dell'originario
Consorzio di urbanizzazione primaria di cui allo Statuto  sono  state
raggiunte e l'area-frazione e' stata dichiarata pubblica  dal  Comune
di Arzachena (OT); e per l'effetto,-1  -  In  via  principale  e  nel
merito, dichiarare  che,  per  effetto  della  dichiarazione  di  uso
pubblico delle opere consortili, e' venuto  meno  il  presupposto  in
base al quale e' stato costituito il  Consorzio  e,  di  conseguenza,
dichiarare la cessazione del  Consorzio  e  che  i  consorziati  sono
svincolati da qualsiasi obbligo giuridico nei confronti del Consorzio
con  ogni  correlativa  pronuncia  di  legge  e  di  ragione,  oppure
dichiarare, con effetti ex tunc, il contratto  di  Consorzio  sciolto
tra  le  parti  per  il  conseguimento  dell'oggetto  sociale  o,  in
alternativa, per impossibilita' di conseguirlo, essendo  divenute  le
infrastrutture di natura pubblica, con ogni consequenziale  pronuncia
del caso. Per l'effetto, condannare il consorzio  a  restituire  agli
appellanti tutte le somme versate a titolo di  contributi  consortili
dal dovuto oltre rivalutazione ed interessi legali sino all'effettivo
soddisfo; 2  -  In  via  subordinata  e  nel  merito,  dichiarare  la
nullita', inefficacia e/o inopponibilita' alle parti appellanti della
delibera dell'assemblea straordinaria del Consorzio in atti, con  cui
e' stata prorogata la durata del Consorzio al 2050 e, per  l'effetto,
dichiarare cessato il Consorzio  e/o  lo  scioglimento  del  relativo
contratto a decorrere dal 2000  con  ogni  consequenziale  pronuncia,
inclusa la non debenza degli oneri consortili dal 2001 ad oggi  e  la
ripetizione dell'indebito versato, oltre rivalutazione  monetaria  ed
interessi legali dal dovuto al saldo effettivo; 3 - in via ancor piu'
subordinata e nel merito: nella non creduta ipotesi  di  accertamento
della vigenza del Consorzio ed efficacia della proroga nei  confronti
degli appellanti, limitarne la  durata  al  decennio,  dichiarare  la
nullita',  inefficacia  e/o  inopponibilita'   delle   clausole   del
Consorzio artt. 9, 17, 19, 21 e 28 per le ragioni sopra illustrate in
quanto contra legem, con ogni consequenziale pronuncia,  ivi  inclusa
la declaratoria di nullita',  inefficacia  e/o  inopponibilita'  agli
appellanti di tutte  le  delibere  assembleari  del  Consorzio  Costa
Smeralda di approvazione dei bilanci adottate nella vigenza di  detti
articoli, con ogni consequenziale pronuncia del caso, ivi inclusa  la
condanna del Consorzio a restituire agli appellanti  tutte  le  somme
versate a titolo di  contributi  consortili  oltre  rivalutazione  ed
interessi legali  dal  dovuto  sino  all'effettivo  soddisfo,  ovvero
dichiarare la declaratoria di non debenza dei contributi dal 2001  ad
oggi se e non ancora versati. - 4  -  in  ogni  caso  e  nel  merito:
dichiarare il diritto di recesso dei consorziati dal Consorzio  Costa
Smeralda, quale unilaterale manifestazione  di  volonta',  valido  ed
ammissibile, con rinuncia all'utilizzo dei  servizi  comuni  messi  a
disposizione dei partecipanti e conseguente non debenza  delle  somme
quali contributi per i servizi medesimi (Cassazione Civile 11035/2015
e Cassazione Civile 22641/2013); -  5  -  in  ogni  caso:  accogliere
l'appello della sentenza  impugnata  e  condannare  il  Consorzio  al
pagamento  delle  spese  di  giudizio.  Arzachena,  localita'   Porto
Cervo-Sassari, 

                         Avv. Pietro N. Diaz 
                     Avv. Daniela E.M. Nardozza 

 
TU16ABA5488
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